Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2011-12-27, n. 201106859
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Testo completo
N. 06859/2011REG.PROV.COLL.
N. 08644/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello nr. 8644 del 2011, proposto dal prof. avv. Giovanni GIACOBBE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Natoli e Guido Orlando, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, piazza Cola di Rienzo, 69,
contro
- il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;
- l’INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via C. Beccaria, 29,
avverso, per l’annullamento e l’integrale riforma,
previa sospensione,
della sentenza resa dal T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, nr. 6915/2011, del 13 luglio – 2 agosto 2011, depositata in data 2 agosto 2011, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso presentato in primo grado dall’odierno appellante, avente a oggetto la richiesta di annullamento dei provvedimenti di cui alla nota illeggibile (aprile 1992) del Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio V Pensione Magistrati, prot. 5773, avente a oggetto “ Recupero somme erogate in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato n. 781 del 5/6/1990 ”, nonché del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia in data 29 gennaio 1991, allegato in copia alla nota sopra citata, e di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale (provvedimenti tutti comunicati al ricorrente in data 5 aprile 1992 e in tale data conosciuti).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPDAP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Orlando per l’appellante e l’avv. Marinuzzi per l’Amministrazione;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il prof. avv. Giovanni Giacobbe, magistrato collocato a riposo per dimissioni a partire dal 29 ottobre 1981, ha impugnato,