Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-29, n. 202211684
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 11684/2022REG.PROV.COLL.
N. 06634/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6634 del 2022, proposto da
A M, rappresentato e difeso dagli avvocati M D, G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fer s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Emilia Romagna, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 411/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fer s.r.l.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 il Cons. Paolo Marotta e uditi per le parti l’avvocato M D e, su delega dell’avvocato A L, l’avvocato Alessandro Parini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso in appello, ritualmente notificato e depositato in giudizio, il Sig. A M ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR per l’Emilia-Romagna ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso proposto dal Sig. Manfredi per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR per l’Emilia-Romagna, Sez. I, n. 437/2017, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 3885/2018.
1.2. Il giudice di prime cure ha ritenuto il ricorso in ottemperanza in parte inammissibile, per violazione del ne bis in idem , essendosi il Tar per l’Emilia – Romagna già pronunciato in sede di ottemperanza, con la sentenza n. 92/2019, e in parte infondato, non trovando la pretesa del ricorrente (in ordine alla realizzazione di un passaggio a livello automatizzato per accedere alla sua proprietà) un fondamento nel dictum ritraibile dalle sentenze sopra richiamate.
1.3. L’odierno appellante ha contestato la sentenza impugnata sotto diversi profili, che nel prosieguo del presente provvedimento saranno oggetto di specifica disamina.
2. Si è costituita in giudizio la società FER s.r.l., ente gestore della rete ferroviaria regionale in Emilia – Romagna, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili ed evidenziando anche che alcune delle doglianze formulate dalla parte ricorrente avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di cognizione e non di ottemperanza; nel merito, ha contestato la fondatezza delle deduzioni di parte appellante e ne ha chiesto conseguentemente la reiezione.
3. Alla Camera di Consiglio del 15 novembre 2022, su richiesta dei difensori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Dopo aver ricostruito la fattispecie dedotta in giudizio, l’odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata, deducendo:
4.1 Errore sui presupposti, violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 1 della legge 315/1969; elusione del giudicato.
Evidenzia che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe dichiarato (in parte) inammissibile il ricorso, per violazione del principio “ ne bis in idem ”, di cui agli artt. 2909 e 324 c.p.c. con riguardo alla sentenza del Tar Emilia – Romagna n. 92/2019.