Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-01-15, n. 201800178
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Testo completo
Pubblicato il 15/01/2018
N. 00178/2018REG.PROV.COLL.
N. 03175/2017 REG.RIC.
N. 03210/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3175 del 2017, proposto da:
C Italiana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato L N, con domicilio eletto presso lo studio Grez e Associati s.r.l. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
K Soc. Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso lo studio Studio Placidi s.r.l. in Roma, via Cosseria, n. 2;
nei confronti di
Comune di Taranto, non costituito in giudizio;
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3210 del 2017, proposto da:
C Italiana s.rl., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L N, con domicilio eletto presso lo studio Grez e Associati Srl in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
K Soc. Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato G M, con domicilio eletto presso lo Studio Placidi S.r.l. in Roma, via Cosseria, n. 2;
Comune di Taranto, non costituito in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 3175 del 2017:
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, Sez. II, n. 197/2017, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 3210 del 2017:
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, Sez. II, n. 648/2017, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio di K Soc. Coop. Soc.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Nilo e Misserini.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società K, risultata prima alla gara indetta dal Comune di Taranto avente ad oggetto l’affidamento dei “ servizi inerenti la pulizia e manutenzione ordinaria del Centro Sportivo della MM ubicato alla via Cugini ”, ha impugnato innanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, il provvedimento con il quale, a seguito di verifica di anomalia, è stata esclusa dalla predetta gara, nonché l’aggiudicazione definitiva della stessa a favore della controinteressata C Italiana s.r.l.
2. Alla camera di consiglio fissata per la decisione sull’istanza cautelare, il T.a.r. Lecce ha definito il giudizio nel merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a. con sentenza in forma semplificata.
La sentenza ha ritenuto immotivato il giudizio di anomalia ed ha pertanto annullato il provvedimento di esclusione di K e la conseguente aggiudicazione a favore di C alla luce delle giustificazioni fornite da K in merito al costo del personale già in servizio.
3. Con successivo ricorso innanzi al T.a.r. Lecce (iscritto al numero di r.g. 215/2017) C Italiana s.r.l. ha impugnato l’atto con il quale la società K era stata ammessa a partecipare alla stessa gara, deducendo che, anche a prescindere dal giudizio di anomalia, K avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
Anche in questo caso, il ricorso è stato definito all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. che sentenza ha dichiarato il ricorso inammissibile, sul presupposto che i motivi escludenti avrebbero dovuto essere fatti valere tramite la proposizione di ricorso incidentale nell’ambito del precedente giudizio instaurato da K avverso il provvedimento di esclusione per anomalia dell’offerta.
4. Contro le citate sentenze C Italiana s.r.l. ha proposto separati appelli.
5. In entrambi i giudizi si è costituita per resistere agli appello la società K.
6. Alla pubblica udienza del 23 novembre 2017 le cause sono state trattenute per la decisione.
7. Occorre, anzitutto, disporre la riunione degli appelli, stante l’evidente connessione sia soggettiva che oggettiva: si tratta, infatti, di giudizi tra le medesime parti, relative alla stessa gara, nei quali l’oggetto del contendere è l’ammissione alla gara della società K.
8. In