Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-03-08, n. 202100329
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Testo completo
Numero 00329/2021 e data 08/03/2021 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 7 ottobre 2020
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da ET AN, AL AN, NA LI, contro Comune di Treviso, U.T.G. - Prefettura di Treviso, Comando Polizia Municipale di Treviso, avverso l'ordinanza di rimozione dei cavi con tensione elettrica;
LA SEZIONE
Vista la relazione del 28/07/2020 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fabrizio Cafaggi;
Premesso:
In data 3 agosto 2001, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, con riferimento alla querela presentata dal Dott. Gaetano Cavallino nei confronti dei Sigg.ri SI AN, IA GO e AL AN per i reati di danneggiamento e molestia e disturbo alle persone, chiedeva al Comando di polizia provinciale del Comune di Treviso di accertare la presenza di un offendiculum erogante corrente elettrica e la situazione di rischio per la famiglia del querelante oltre ad altre informazioni.
Il Comando di polizia provinciale nominava ausiliario di PG il Sig. Paolo Fornasiere, il quale, unitamente al personale dipendente del Comando, effettuava il sopralluogo in loco e provvedeva alla verbalizzazione dell’ispezione.
Dalla verifica effettuata emergeva che “i cavi nudi in apparente filo d’acciaio risultano in tensione elettrica di tipo impulsivo pari a circa max 200 volt”, che “sono disposti ad un’altezza di circa 40-50 cm dal suolo, sul lato del civico 9, abitazione AN, lungo tutta la recinzione in profilato metallico e da questa sono isolati mediante una apparente basetta di legno lunga circa 10-15 cm”.
Quanto rilevato veniva dal Comune di Treviso ritenuto idoneo a recare pregiudizio alla incolumità delle persone, soprattutto con riferimento a soggetti che per condizioni fisiche peculiari risultino particolarmente sensibili alle scariche elettriche, ad esempio bambini, anziani, cardiopatici ecc…
Pertanto, ritenuto che l’offendiculum di cui sopra possedesse una intensa idoneità lesiva e costituisse pericolo per la incolumità, il Comune di Treviso, con ordinanza n°63176-49 dell’1 ottobre 2001, ingiungeva ai ricorrenti con ordinanza contingibile ed urgente l’immediata rimozione dei cavi con tensione elettrica di tipo impulsivo pari a circa 200 volt, posti lungo la recinzione esistente tra le abitazioni dei numeri civici 9 e 11 di Via San Lazzaro in Treviso.
Il Ministero riferisce che, con nota inviata via pec in data 11 marzo 2002, la Sig.ra ET AN comunicava che i ricorrenti hanno ancora interesse alla prosecuzione del ricorso.
Con ricorso straordinario viene impugnata l’Ordinanza del Sindaco di Treviso, prot. 63176-49 del 1 ottobre 2001 deducendo i seguenti motivi di gravame: Violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo (Art. 7 e ss. L. 241/1990). Mancata motivazione dell’urgenza di provvedere, violazione del diritto di proprietà. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Erronea valutazione dei medesimi. Ingiustizia manifesta. Erronea indicazione dell’articolo di legge violato
Il Ministero esprime l’avviso che il ricorso debba ritenersi infondato.
Considerato
Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo (Art. 7 e ss. L. 241/1990).
Il motivo è infondato.
Ad avviso dei ricorrenti, il Comune avrebbe emesso l’impugnata ordinanza in violazione di quelle disposizioni che garantiscono la partecipazione dell’interessato al procedimento. In particolare, il Comune avrebbe omesso di notificare ai destinatari la comunicazione di avvio del procedimento. La consolidata giurisprudenza di questo Consiglio afferma, tuttavia, che nel caso di ordinanze contingibili ed urgenti non è necessario il rispetto delle garanzie partecipative connaturate ai procedimenti che si concludono con ordinari provvedimenti inibitori o di ripristino dello status quo ante. Afferma la giurisprudenza “… non sussiste l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento per le ordinanze contingibili e urgenti, considerato che il presupposto per l’adozione dell'ordinanza contingibile è la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un