Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-09, n. 202210793

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-09, n. 202210793
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210793
Data del deposito : 9 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2022

N. 10793/2022REG.PROV.COLL.

N. 06117/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6117 del 2022, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

S F, rappresentata e difesa dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 585/2022, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di S F;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati M N e l’Avv. dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’Amministrazione appella la sentenza in epigrafe con la quale il T.A.R. Liguria ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda della parte ricorrente (tenente di vascello) di congedo straordinario senza assegni al fine di seguire la scuola di specializzazione in Radiodiagnostica presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese e Como per l’intera durata del corso (4 anni), per la frequenza della quale fruisce di borsa di studio.

2. Il T.A.R. – pur consapevole del contrario avviso del giudice di appello – ha ribadito la propria giurisprudenza, < sulla base di un’interpretazione che tenga conto del preciso dato normativo costituito dall’art. 1506 comma 1 lett. d) del c.o.m., a mente del quale al personale militare, “oltre a quanto già previsto dal presente codice” (dunque, anche in aggiunta a quanto previsto dall’art. 757 del d.lgs. n. 66/2010, che concerne i soli medici militari “riservatari” dei posti di formazione specialistica), è riconosciuto “d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all'articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni ”.>.

Il T.A.R. ha ritenuto < che l’istituto disciplinato dall’art. 1506 lett. d) sia ulteriore e diverso rispetto a quello previsto per gli specializzandi “riservatari” dall’art. 757: in quest’ultimo caso non si tratta propriamente di un beneficio, bensì di un istituto funzionale alle esigenze operative dell’amministrazione, tanto ciò è vero che il medico militare non è posto in aspettativa senza assegni, ma continua a godere del trattamento giuridico ed economico del personale militare;
nel primo caso si tratta invece di un vero e proprio “beneficio”, in quanto funzionale alle personali esigenze formative del richiedente
>.

3. Il Ministero della Difesa lamenta l’erroneità della decisione argomentando che non sarebbe applicabile all’Ufficiale istante l’art. 1506 comma 1 lett. d) c.o.m. che estende ai militari l’istituto del congedo straordinario senza assegni di cui all’art. 6, comma 7 della Legge n. 398/89.

Ciò in quanto, a seguito della riforma delle scuole di specializzazione attuata dal D.Lgs. n. 368/99, il citato art. 6, comma 7 della Legge n. 398/89 non è più applicabile ai medici in formazione specialistica che siano titolari di altro rapporto di pubblico impiego.

L’inapplicabilità del citato art. 6, comma 7 della Legge n. 398/89 si ricava dalle disposizioni di cui all’art. 46, commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n. 368/99 che, a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, hanno:

- disposto l’abrogazione del D.Lgs. n. 257/91 il cui art. 5, comma 2 prevedeva che lo specializzando, ove fosse titolare di un rapporto di pubblico impiego, poteva essere collocato in congedo straordinario, ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge n. 398/89, e

- stabilito l’applicazione, a decorrere dall’a.a. 2006/2007, delle disposizioni di cui agli artt. da 37 a 42 del D.Lgs. 368/99, tra le quali è compresa quella di cui all’art 40, comma 2, ai sensi della quale lo specializzando “ ove sussista un rapporto di pubblico impiego, può essere collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali vigenti ”.

In sintesi, a seguito della riforma delle scuole di specializzazione mediche, nel caso in cui il medico specializzando sia titolare di un rapporto di pubblico impiego con altra P.A., l’istituto da applicare non è più quello del congedo straordinario senza assegni di cui all’art. 6, comma 7 della Legge n. 398/89, ma quello dell’aspettativa senza assegni regolato dall’art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 368/99;

Ma al personale militare non può trovare applicazione l’art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 368/99 poiché l’art. 757, comma 3, c.o.m. espressamente esclude dall’ambito di operatività di tale disposizione il “ personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare ”.

L’Amministrazione richiama specifici precedenti di questo Consiglio di Stato (sentenze n. 6178/2021 e ordinanze nn. 6182/2021 e 6183/2021) in vicende del tutto identiche a quella in esame, seguiti da ulteriori pronunciamenti in sede cautelare.

4. La parte appellata, costituitasi in giudizio, con una prima memoria oppone che la catena normativa richiamata, che si sviluppa attraverso il rinvio mobile operato dall’art. 1506 del D.Lgs. N°66 del 2010 all’art 6 L398/89 che, a sua volta, effettua un ulteriore rinvio all’art. 2 della L.476 del 1984, manifesta la chiara volontà del legislatore, mediante la tecnica legislativa dei c.d. riferimenti a catena, di assoggettare la disciplina inerente alla concessione del congedo straordinario in favore dei vincitori di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione a quella medesima prevista per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca.

Richiama decisioni dei giudici di primo grado che hanno argomentato nel senso che l'art. 1506 citato contemplerebbe ipotesi aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 757 del d.lgs. n. 66/2010.

Diversamente opinando, sarebbe del tutto illogica e priva di senso giuridico la scelta del legislatore di introdurre con l’art. 1506 C.O.M. una disciplina ad hoc per i dottori in formazione specialistica non rientranti nella disciplina di cui all’art. 757 C.O.M. atteso che, di contro, costituirebbe un non senso giuridico e logico, da un lato riconoscere il diritto degli specializzandi ad usufruire del congedo senza assegni (art. 1506 C.O.M.), salvo poi, dall’altro, negare tale possibilità sulla scorta della disciplina di cui all’art. 757 C.O.M. applicabile esclusivamente ai riservisti.

D’altronde, prosegue la parte, delle due l’una: o il legislatore riconosce il diritto alla specializzazione solo ai dipendenti riservisti (art. 757 C.O.M.) o detto diritto è riconosciuto ed esteso a tutto il personale dipendente, interpretazione costituzionalmente orientata, attraverso l’applicazione della disciplina di cui all’art. 1506 C.O.M. interpretazione, quest’ultima, coerente con i principi legislativi e giurisprudenziali richiamati.

4.1. Tale conclusione sarebbe altresì suffragata dalle indicazioni formulate dallo stesso Ministero della difesa -Direzione Generale per il personale militare con circolare del 15 novembre 2012 che, riferendosi alla generalità delle borse di studio post lauream, non prevede alcuna limitazione o deroga relativa alle scuole di specializzazione di area sanitaria.

Richiama altresì l’ordinanza 8 settembre 2020 n. 18667 con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento, chiarendo che l'attività prestata dal medico iscritto alla scuola di specializzazione non è qualificabile alla stregua di un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo in quanto non si rinviene un rapporto sinallagmatico nello scambio tra l’attività prestata e la remunerazione prevista dalla legge, atteso che le prestazioni svolte dagli specializzandi non vanno a vantaggio dell'Università, ma della loro formazione teorica e pratica e del conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante.

5. Con memoria del 16.11.22 l’appellata ha rappresentato la necessità di deferire la questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in modo da ottenere un’esatta interpretazione delle norme de quo, anche al fine di dirimere il punto controverso ed evitare l’insorgere di ulteriori contrasti giurisprudenziali attesa la particolare importanza della questione.

6. All'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il Presidente ha preliminarmente rappresentato alle parti l’assenza, allo stato, di alcuna pronuncia da parte del Presidente del Consiglio di Stato sull'istanza di rimessione della questione posta dall’appellata all'Adunanza plenaria;
la difesa della parte appellata ha quindi chiesto che sia il Collegio, nel decidere la causa, a valutare la possibilità di rimessione.

L’appellata è stata poi autorizzata (nella non opposizione della Difesa erariale) a depositare un'istanza del 21 ottobre 2022 con cui la parte ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una interpretazione autentica della normativa applicabile alla presente causa ed ha altresì chiesto un rinvio in attesa delle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Collegio, su tale ultima istanza, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento del rinvio e ha quindi trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

7. Preliminarmente si rileva l’irrilevanza, ai fini della decisione della presente causa, della documentazione prodotta in udienza, consistente in una richiesta, formulata dall’appellata ed altri suoi colleghi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, volta ad ottenere un’interpretazione autentica della normativa per cui è causa, da cui certamente non può conseguire alcun rinvio, nell’attesa di un evento incerto nell’ an e nel quando e considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza, il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali (art. 73 c.p.a. co. 1 bis), per gravi ragioni che incidono sulla tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, atteso che il processo amministrativo è sì regolato dal principio dispositivo, ma non rilevano in esso solo interessi privati bensì anche pubblici (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 31/01/2022, n.153).

D’altra parte, rilevato che l’interpretazione autentica delle norme è possibile solo da parte del legislatore che tali norme ha posto (e con forme e fonti corrispondenti), l’interpretazione eventualmente fornita da pur autorevoli amministrazioni non incide sulla indipendente determinazione del giudice, ai sensi dell’art. 101 Cost.

8. Non sussistono i presupposti per la chiesta rimessione all’Adunanza plenaria, non sussistendo contrasti di giurisprudenza insorti tra le sezioni giurisdizionali o tra il C.g.a. e lo stesso Consiglio di Stato, bensì un orientamento, allo stato granitico, del giudice d’appello non seguito da alcuni giudici di primo grado.

9. L’appello si palesa fondato.

9.1. Il Collegio, pur prendendo atto della delle argomentazioni del T.A.R., sostenute in questa fase di giudizio dall’appellata, ritiene di dover nondimeno ribadire l’orientamento espresso nel precedente di questa Sezione con la sentenza n. 6178 dell’1.9.2021, nonché, più di recente, con le sentenze n. 8757/2022 del 13.10.2022 e n. 3363/2022 del 27.4.2022 e con la decisione del C.G.A. n. 1009/2022 del 6.10.2022, dalle quali non vi è ragione per discostarsi, esprimendo esse, ad avviso del Collegio, principi del tutto condivisibili;
sicché, in applicazione dell’articolo 74 del Codice del processo amministrativo, può farsi propria tale motivazione.

10. Queste decisioni hanno diffusamente motivato le ragioni, che si intendono richiamate, per cui non può essere condivisa una interpretazione restrittiva dell'art. 757, co. 3, c.o.m. che ne confini l'ambito di operatività ai soli ufficiali medici che accedano alle scuole di specializzazione con la riserva di posti prevista ai sensi dell'art. 757, co. 1, c.o.m., dovendosi, al contrario, interpretare la disposizione in termini più ampi, come estesa a tutto il personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare, con esclusione dell’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 1999, ovverosia della possibilità di usufruire dell’aspettativa senza assegni.

10.1. La parte appellata, difendendo gli assunti della sentenza gravata, ritiene che l’impostazione seguita dalla richiamata sentenza di questa Sezione sia stata superata da alcune pronunce dei Tar secondo le quali l’art. 757 c.o.m. disciplinerebbe solo l’ipotesi dei medici militari che svolgono un’attività di formazione medica decisa a monte dall’Amministrazione militare, funzionale quindi alle esigenze del datore di lavoro e, pertanto, equiparata al servizio effettivo, come si evincerebbe anche dal comma 3, che prevede che al personale sanitario militare in formazione specialistica continui “ ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l’avanzamento e il trattamento economico propria del personale militare ”.

In sostanza, l’esclusione, ai sensi dell’art. 757, co. 3, c.o.m., dell’applicabilità dell’art. 40, co. 2, del d.lgs. n. 368/1999, andrebbe a precludere l’aspettativa solo per il medico militare in formazione specialistica per decisione del datore di lavoro (ex art. 757 c.o.m.), che beneficia del trattamento giuridico-economico proprio della sua carriera di militare e per il quale, quindi, non vi sarebbe alcuna necessità di collocamento in aspettativa.

Per tutti gli altri medici militari si applicherebbe la disciplina generale dettata dall’art. 1506 c.o.m. secondo cui “ 1. Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice: (…) d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamenti e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero, di cui all’art. 6, comma 7, della legge 30 novembre 1989, n. 298, e successive modificazioni ”.

Inoltre, l’art. 6, co. 7, della l.n. 398/1989 recherebbe la disciplina generale delle borse di studio universitarie, prevedendo che ai dipendenti pubblici beneficiari di tali borse sia “ estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza .”.

In tal senso, quindi, l’art. 757 c.o.m. costituirebbe una norma speciale, che introdurrebbe per una particolare categoria di medici specializzandi, una disciplina particolare, derogatoria rispetto alla normativa generale che consente l’aspettativa senza assegni.

Tale deroga sarebbe stata introdotta per ragioni di mera logicità normativa, ovverosia per evitare che alcuni soggetti - i medici specializzandi avviati alla specializzazione per decisione dell’amministrazione militare (beneficiari della riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare) - si trovino a essere destinatari di una soluzione (quella del collocamento in congedo straordinario o in aspettativa senza assegni) che non è logicamente compatibile con il loro pieno restare in forza dell’Amministrazione, senza mutamento del loro rapporto, essendo considerata la frequentazione della scuola di specializzazione attività di servizio effettivo.

11. Il Collegio ribadisce la correttezza dei precedenti di questa Sezione ai sensi dei quali < con la riforma della formazione dei medici specialisti attuata con il citato d.lgs. 368/99, è divenuto inapplicabile ai medici specializzandi (anche non militari) l’articolo 6, comma 7 della legge 398/89. Invero, l’art. 46 (rubricato “Disposizioni finali”), comma 3, del d.lgs. n. 368/1999 ha disposto l’abrogazione, tra l’altro, del “decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257” il cui art. 5, comma 2 prevedeva che “lo specializzando, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, fatta eccezione per i dipendenti di cui all’art. 2, comma 5, è collocato in posizione di congedo straordinario ai sensi dell’art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398”. Il medesimo art. 46 dispone la graduale applicazione della nuova disciplina individuando, quale spartiacque temporale che segna l’avvio della riforma, l’anno accademico 2006-2007, a partire dal quale si applicano “gli articoli da 37 a 42” tra i quali, pertanto, l’art. 40, comma 2, che così statuisce: “Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti”. Tale norma, va ribadito, non è applicabile ai medici militari per effetto della deroga espressa originariamente stabilita dall’articolo 42 del d.lgs. n. 368/99, ora trasfuso nell’articolo 757, comma 3 c.o.m.

15. In termini riassuntivi va quindi rilevato che la disciplina invocata dall’appellata, che passa per il tramite dell’art. 1506 c.o.m., non è suscettibile di applicazione nei confronti medici militari per i quali vige una disciplina speciale che preclude, sulla base di una precisa opzione del legislatore, il collocamento in posizione di aspettativa senza assegni previsto per i medici specializzandi. Tale possibilità non riaffiora per effetto dell’applicazione dell’articolo 6, comma 7, della legge 398/89, essendo a sua volta preclusa dall’abrogazione del d.lgs. n. 257/91” .>.

Né l’art. 757, co. 3, c.o.m. è suscettibile di interpretazione restrittiva, riferendosi testualmente, “ a tutto il personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare ”, senza alcuna distinzione a seconda delle modalità di accesso alle scuole di specializzazione.

11.1. Non può ritenersi che l’abrogazione ad opera dell’art. 46, co. 2, del d.lgs. n. 368/1999, del d.lgs. n. 257/1991 (il cui art. 5 prevedeva il congedo straordinario di cui all’art. 6 della ln. 398/1989) non sia di per sé ostativa alla possibilità che un medico dipendente pubblico possa assentarsi dal servizio effettivo, posto che il medesimo d.lgs. n. 368/1999 ha previsto, all’art. 40, co. 2, la concedibilità dell’aspettativa senza assegni. L’applicazione di quest’ultima disposizione normativa, tuttavia, è esclusa, come indicato, dall’art. 757, co. 3, c.o.m..

Al tempo stesso non si condivide la prospettazione secondo cui il congedo straordinario di cui all’art. 6, co. 7, della l.n. 398/1989 sarebbe ancora applicabile a tutti i medici specializzandi per effetto del generale rinvio di cui all’art. 1506, co. 1, lett. d), c.o.m., nonostante con specifico riferimento a questa categoria sia venuto meno, per essere stata abrogata la disposizione speciale dell’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 257/1991, che consentiva l’applicabilità dell’art. 6 della più volte richiamata legge.

11.2. A fronte di tale disciplina non può assumere rilievo la richiamata circolare M_D GMIL II5 1 0416819, datata 15-11-2012, peraltro relativa alla (differente) fattispecie dei dottorati di ricerca.

12. Vengono, inoltre, in rilevo anche le considerazioni del medesimo precedente di questa Sezione inerenti alle esigenze di semplificazione normativa, per cui nel citato art. 757 < sono confluite le autonome disposizioni del d.lgs. n. 368/99, segnatamente l’art. 35 nel comma 1 e l’art. 42 nel comma 3, cosicché la ricaduta applicativa di tale anteatta disciplina non può subire, peraltro rilevanti, variazioni, per la sola diversa collocazione topografica della stessa. Non vi è quindi alcuna ragione tangibile che giustifichi un diverso trattamento tra chi abbia fatto o meno accesso alle scuole di specializzazione mediante la riserva di posti di cui al comma 1 dell’art. 757 c.o.m., la cui formulazione non ha pertanto alcuna refluenza sulla latitudine applicativa della deroga sancita dal comma 3 del medesimo articolo. Peraltro la presumibile ratio sottesa a tale generalizzata preclusione, come correttamente osservato dall’appellante, si fonda sul fatto che, a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, i medici specializzandi sono chiamati a stipulare un contratto di formazione specialistica, in luogo della borsa di studio prima contemplata, con attribuzione di un vero e proprio trattamento economico annuo omnicomprensivo, che andrebbe a minare il principio di esclusività che connota il rapporto di lavoro pubblico in ambito militare. E’ vero che, come evidenziato di recente dalla Suprema Corte (C. Cass. ord. n. 18667/2020), le prestazioni svolte dai medici specializzandi non vanno a vantaggio dell’Università, ma della loro formazione teorica e pratica di guisa che, in mancanza di uno scambio sinallagmatico tra l’attività prestata e la remunerazione erogata, la loro attività non rientra in un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. E’ vero anche però che il nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 contempla un trattamento economico ben più elevato con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali, con obbligo di versamento dei contributi previdenziali, previa iscrizione (prevista dalla legge Finanziaria 2006, art. 1, comma 300) alla Gestione Separata INPS. E’ previsto soprattutto un preciso monte ore lavorativo, pari a 34 ore settimanali più 4 ore settimanali per aggiornamento, tanto che l’art. 40, comma 1, del d.lgs. 368/99 stabilisce che “l’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria”. Ne consegue che, come sopra osservato, il medico specializzando è chiamato, in virtù della riforma testè illustrata, ad un impegno gravoso ed assorbente che mal si concilia con le caratteristiche del servizio esclusivo reso in favore dell’Amministrazione militare e che ad ogni modo, per la sua particolarità, giustifica l’introduzione di una disciplina speciale rispetto a quella prevista per le borse di studio in generale”.

Inoltre , “l’art. 1506 c.o.m., nell’economia complessiva dell’articolato del codice che lo contiene, ha natura soltanto residuale (come traspare dall’uso della formula “(“oltre a quanto già previsto dal presente codice”) e comunque dalla sua formulazione non traspare alcuna volontà di apportare una deroga all’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 368/99 >.

13. Le decisioni richiamate hanno escluso alcuna violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 33 e 34 della Carta costituzionale, laddove affermato che i soggetti capaci e meritevoli, anche se privi dei mezzi economici, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi dovendo la Repubblica rendere effettivo questo diritto.

Le disposizioni in esame non impediscono l’accesso ai corsi delle scuole di specializzazione mediche, ma si limitano a regolamentare il rapporto rispetto all’appartenenza all’Amministrazione militare, né sono idonee a privare, neanche di fatto, il soggetto dei mezzi economici di sostentamento per frequentare i corsi, in quanto gli stessi prevedono un trattamento economico durante la frequenza.

14. Per le suesposte ragioni l’appello va accolto.

15. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5.1.2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12.12.2014, n. 26242), e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22.3.1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16.5.2012, n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.7.2016, n. 3176), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

16. Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame e i precedenti giurisprudenziali non univoci costituiscono elementi che militano per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, co. 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.

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