Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-02-09, n. 201600556
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N. 00556/2016REG.PROV.COLL.
N. 07010/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7010 del 2015, proposto da
A A, rappresentata e difesa dagli avvocati A M e M F M, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Via Giuseppe Ferrari, 35;
contro
-Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca (MIUR);
-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto –Venezia;
-Commissione esaminatrice del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (DDG MIUR del 13 luglio 2011), nominata con DDG del 23 settembre 2011;
-Commissione esaminatrice del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (DDG MIUR del 13 luglio 2011), nominata con DDG del 19 marzo 2015, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato –Sezione VI, n. 691 del 2014;per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato –Sezione VI, n. 716 del 2015;e per la declaratoria di nullità e/o d’inefficacia, per violazione e/o elusione del giudicato e della decisione giurisdizionale predetta, di tutti gli atti, i provvedimenti, le operazioni, i giudizi, le valutazioni, e i relativi verbali, emanati e compiuti in relazione all’attività svolta, nel corso del 2015, dalla Commissione incaricata di procedere alla ricorrezione e correzione ex novo dei due elaborati scritti del concorso per dirigente scolastico suindicato, resi privi dei segni e delle correzioni apportati dalle due precedenti commissioni esaminatrici succedutesi nel tempo (con riferimento, in particolare, ai giudizi, alle valutazioni e alle operazioni compiuti dalla Commissione esaminatrice, di cui ai verbali n. 1 e n. 2, e relativi allegati, del 14 e 15 aprile 2015);
Visto il ricorso per ottemperanza, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di mera forma del MIUR, depositato in segreteria il 20 gennaio 2016;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 21 gennaio 2016 il cons. Marco Buricelli;udito per la parte ricorrente l’avvocato Marzi;nessuno comparso per il MIUR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Dovere di sintesi e di semplificazione (arg. ex art. 3, comma 2, e 114, commi 3 e 6, del cod. proc. amm.) impone di rinviare alla lettura delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Veneto –prima sezione, n. 997 del 2012, e del Consiglio di Stato –sesta sezione, n. 691 del 2014 e n. 716 del 2015, per il riepilogo dei passaggi salenti della vicenda, amministrativa e giurisdizionale, di cognizione e di ottemperanza, per la quale oggi è causa, relativa alla mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con DDG del MIUR del 13 luglio 2011.
Qui e ora è sufficiente rammentare che la procedura concorsuale, che aveva avuto luogo, in tutte le sue fasi, a livello regionale, si era articolata anzitutto nello svolgimento di due prove scritte, la prima delle quali consisteva in un elaborato su una o più tra le aree tematiche individuate, e la seconda, nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica, con ammissione alla prova orale, stando al bando, solo di coloro che avessero ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.
La prof. ssa A non era stata ammessa all’orale avendo riportato nella prima prova scritta soltanto 18/30.
Inoltre, non le era stata corretta la seconda prova scritta.
La ricorrente aveva impugnato gli atti lesivi avanti al T del Veneto.
Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 997/2012, dopo avere “isolato” il “segmento” del giudizio valutativo formulato dalla Commissione sulla prima prova scritta, per quanto atteneva, nello specifico, alla “frazione” del giudizio medesimo, correlata al ruolo del dirigente scolastico sul territorio, secondo la quale il territorio è letto in prevalenza per il primo ciclo , aveva accolto in parte il ricorso osservando che il giudizio formulato dalla commissione appare –sotto il profilo della riscontrata, mancata coerenza tra il contenuto effettivo dell’elaborato ed il contenuto percepito dalla commissione relativamente all’argomento del ruolo del dirigente scolastico sul territorio- non pienamente congruente e, quindi, (parzialmente) inficiato dal vizio di eccesso di potere per irragionevolezza , atteso che, effettivamente, il rilievo posto (dalla Commissione) a fondamento del gravato giudizio di non idoneità –“il territorio è letto in prevalenza per il primo ciclo”- non trova, a differenza delle altre osservazioni, puntuale conforto dalla lettura dell’elaborato: la ricorrente espone la tematica del ruolo del dirigente scolastico sul territorio in via generale, soffermandosi sulla scuola secondaria di secondo grado e sulla scuola primaria soltanto in alcune righe (a fronte di due facciate e mezza complessivamente spese sulla materia .
La sentenza aveva soggiunto, sul rilievo della Commissione per cui il candidato si è soffermato a parlare di bilancio sociale e di trasparenza
, che l’argomento del bilancio sociale e della trasparenza –ancorché non richiesto dalla traccia, ma comunque attinente al tema- occupa poco più di mezza facciata, quale elemento conclusivo del lavoro svolto .
Il T aveva poi giudicato infondato il motivo col quale la ricorrente aveva contestato la mancata correzione della seconda prova scritta.
L’appello proposto dalla prof. ssa A è stato accolto da questa sezione con la sentenza n. 691 del 2014, che ha giudicato fondate le argomentazioni difensive riferite all’annullamento parziale o meglio parcellizzato del giudizio valutativo ritenuto inficiato e alla mancata correzione della seconda prova scritta .
La sentenza ha in particolare rilevato che:
-la valutazione di una prova scritta a concorso avviene nel suo complesso e non può essere scomposta o scissa in parti, tale che possa essere separato o avulso il peso di una porzione sull’altra dal contesto globale del componimento e della complessiva idoneità;
-perciò in sede di conformazione la ricorrezione dovrà essere effettuata, dalla Commissione esaminatrice prescelta, sull’intero elaborato per la verifica in ordine alla congruenza e alla ragionevolezza della preparazione teorica e operativa della candidata;
-quanto alla omessa correzione della seconda prova scritta a causa dell’insufficienza riportata nella prima, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, alla Commissione esaminatrice non era consentito assumere a proprio criterio di non procedere alla correzione della seconda prova scritta in caso di esito della prima con un voto inferiore a 21/30, dato che il bando aveva posto la regola di una valutazione complessiva delle prove scritte per accertare l’idoneità teorico –pratica alla funzione di dirigente scolastico. Pertanto la rivalutazione dovrà investire ambedue le prove scritte.
Nell’aprile del 2014 la Commissione esaminatrice, nominata con decreto dell’USR per il Veneto, ha ricorretto il primo elaborato e ha corretto ex novo il secondo elaborato assegnando i punteggi che seguono: prima prova scritta, 17/30;seconda prova scritta, 18/30, escludendo di nuovo l’A dalla prova orale.
Con ricorso proposto nel luglio del 2014 l’A ha chiesto a questa sezione di disporre per l’ottemperanza alla sentenza di questo Consiglio n. 691 del 2014 e per dichiarare nulli e/o inefficaci, per violazione e/o elusione della decisione predetta, gli atti, le operazioni e le valutazioni propedeutici e attinenti alla ricorrezione degli elaborati, svoltisi tra il marzo e l’aprile del 2014.
Con la sentenza n. 716 del 2015 la sezione ha accolto il ricorso nei sensi di cui in motivazione e ha dichiarato, per l’effetto, nulli gli atti e le operazioni, i giudizi e le valutazioni, le schede e i verbali propedeutici alla ricorrezione degli elaborati, e relativi all’attività di rivalutazione delle prove scritte, posti in essere dalla seconda Commissione esaminatrice, con l’obbligo, per il MIUR, di eseguire la sentenza entro i 31 marzo 2015.
La decisione n. 716/2015 ha affermato, in sintesi, che l’USR del Veneto, il quale aveva accertato la regolarità della procedura concorsuale senza rilevare anomalie nella decisione della prima Commissione di non correggere la seconda prova scritta dei candidati che non avevano superato la prima prova, avrebbe dovuto astenersi dal compiere atti e operazioni –anche di nomina della seconda Commissione- e rimettere ogni atto di esecuzione “a livello ministeriale”, ferma la diversa composizione della nuova Commissione rispetto alle due precedenti;che gli elaborati vanno messi a disposizione della nuova Commissione privi dei segni e delle correzioni apportati dalle due commissioni succedutesi nel tempo;che nell’attività di conformazione alla sentenza, la discrezionalità riconosciuta dalla Commissione sarà delimitata, alla luce della motivazione della decisione n. 691/2014 e dei vincoli ricavabili dalla stessa, con la conseguente ridefinizione degli spazi di discrezionalità valutativa della nuova Commissione e, in particolare, con la preclusione di nuove valutazioni, formulate in esecuzione della decisione predetta, che non tengano conto dei vincoli indicati;che nel rinnovare gli apprezzamenti la Commissione nominata dal MIUR non potrà rivisitare, in senso peggiorativo per la ricorrente, le valutazioni già compiute, e oggetto delle censure accolte, e abbassare il giudizio del primo elaborato da 18/30 a 17/30 (come invece era stato fatto dalla seconda Commissione).
Infine l’avere, la seconda Commissione, contestato alla ricorrente di non aver precisato le fonti relativamente alla prima prova scritta non risulta oggettivamente coerente con l’esigenza di valutare la predetta idoneità, non sussistendo alcun tipo di legame tra l’acquisizione delle fonti e l’accertamento dell’idoneità in questione.
Tra il 4 marzo e il 15 aprile del 2015 gli elaborati sono stati resi privi dei segni e delle correzioni apportati dalle due commissioni.
Con DDG del MIUR è stata nominata la nuova Commissione che, il 14 e il 15 aprile 2015, ha rivalutato le prove scritte assegnando 18/30 alla prima prova e 15/30 alla seconda (in atti sono stati prodotti i verbali e i relativi giudizi).
2. Con 50 pagine di “ricorso per ottemperanza”, notificato il 30 luglio 2015 e depositato in segreteria il successivo 5 agosto, la prof. ssa A ha chiesto alla sezione di dichiarare la nullità e/o l’inefficacia, per violazione e/o elusione del giudicato, degli atti, provvedimenti, operazioni, verbali, giudizi, valutazioni, schede e comunicazioni del MIUR, emessi tra il 4 marzo e il 4 maggio del 2015, con particolare riguardo alle operazioni, ai giudizi e alle valutazioni compiuti dalla (terza) Commissione esaminatrice nelle riunioni del 14 e del 15 aprile 2015 in sede di ricorrezione delle due prove scritte (alle quali, come detto, sono stati assegnati i punteggi rispettivi di 18/30 e di 15/30).
Nel ricorso si sostiene, anzitutto, che la (ri)valutazione delle prove scritte sarebbe stata eseguita in modo “libero”, come si ricava anche dal DDG del MIUR del 19 marzo 2015 di nomina della nuova Commissione, violando e comunque eludendo i criteri desumibili dalle sentenze del Consiglio di Stato.
In particolare la terza Commissione, anziché verificare la congruenza e la ragionevolezza della preparazione teorica e operativa della candidata, in relazione a ciascuno dei due elaborati, e l’idoneità teorico –pratica alle funzioni di dirigente scolastico, avrebbe espresso giudizi e valutazioni sulla base di elementi irrilevanti, secondari e parziali.
Poiché la sentenza del Consiglio di Stato del 2014 ha accolto tutte le argomentazioni e le censure della ricorrente e ha considerato fondati i diversi profili di eccesso di potere sollevati, ciò avrebbe dovuto comportare l’assoggettamento dell’attività valutativa discrezionale della terza Commissione a precisi limiti e vincoli, con riferimento specifico all’obbligo di rinnovare la valutazione finale in termini necessariamente “superiori” rispetto al giudizio precedente.
Ad avviso della ricorrente, in direzione contraria rispetto alla motivazione, erronea, che la prima Commissione aveva posto a base dell’attribuzione del punteggio di 18/30 alla prima prova scritta, occorre dedurre che 1) i compiti e il ruolo del dirigente scolastico non sono presentati in forma di elenchi;2) non c’è un approccio generico, superficiale e con qualche errore al tema della responsabilità;3) il territorio non è letto in prevalenza per il primo ciclo;4) il linguaggio utilizzato non è scadente, in alcune parti dell’elaborato, e non presenta errori gravi;5) il candidato si sofferma a parlare di bilancio sociale e di trasparenza. Inoltre la nuova Commissione doveva attenersi, su territorio, bilancio sociale e trasparenza, a quanto disposto dal T del Veneto con la sentenza n. 997/2012.
A partire da pagina 12 del ricorso l’A inanella “contestazioni e confutazioni” riferite a presunti errori e rilievi segnalati dalla Commissione, richiamando anche alcuni passaggi della motivazione della decisione di questo Consiglio n. 716/2015.
Da pagina 18 e, soprattutto, da pag. 21, la ricorrente passa quindi in rassegna violazioni asseritamente compiute dalla terza Commissione, vuoi nell’enfatizzare semplici errori di distrazione compiuti dalla candidata e, comunque, sbagli irrilevanti e inesistenti e sottolineature della Commissione prive di giustificazione;vuoi nel non considerare elementi positivi che pure sono presenti negli elaborati;in modo tale che a detta della ricorrente emerge un’incoerenza evidente tra i contenuti effettivi degli elaborati e il contenuto percepito dalla Commissione, con conseguente, persistente, incongruenza, anche sotto il profilo della inosservanza dei criteri di valutazione prestabiliti, dei giudizi formulati dalla Commissione medesima.
A pag. 45 si rimarca che le modalità di correzione (cinque ore per ciascun elaborato, come risulta dai verbali delle riunioni del 14 e del 15 aprile 2015), confrontate con il tempo mediamente impiegato dalle commissioni di concorso per correggere elaborati anonimi, evidenzia un trattamento diverso, e deteriore rispetto agli altri candidati, con conseguente violazione del giudicato e del principio d’imparzialità;senza considerare l’assenza della pubblicità della medesima attività di correzione.
La ricorrente ha infine domandato il rimborso del contributo unificato, nella misura di € 150,00, anticipato in sede di presentazione del ricorso per ottemperanza, essendo il MIUR risultato soccombente nel giudizio n. RGR 6676/2014, definito con la citata sentenza di questa sezione n. 716/2015.
La ricorrente ha concluso chiedendo alla sezione –che, in materia, ha giurisdizione estesa al merito, ex art. 134 del cod. proc. amm. – di voler, previa dichiarazione di nullità e/o d’inefficacia degli atti sopra indicati, emettere, in luogo del MIUR, gli atti necessari per dare esecuzione piena e completa alle decisioni sopra menzionate e segnatamente emanare, in luogo dell’Amministrazione, i giudizi e le valutazioni relative al primo e al secondo elaborato, sostituendosi all’Amministrazione ex art. 7, comma 6, del cod. proc. amm. e nominando, per l’eventualità che la ricorrente sia ammessa all’orale ottenendo un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta, un commissario ad acta estraneo al MIUR il quale sottoponga la candidata all’orale e proceda alla valutazione dei titoli come previsto dal bando.
3.In data 20 gennaio 2016 il MIUR si è costituito depositando in segreteria un controricorso, peraltro di mera forma.
Nel corso della discussione del ricorso, avvenuta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2016, il difensore della ricorrente ha segnalato la tardività della costituzione in giudizio del Ministero. Il ricorso è stato quindi discusso e trattenuto in decisione.
4.1. Come si è accennato sopra la difesa del MIUR ha depositato il proprio atto di costituzione in giudizio, peraltro di mero stile, soltanto il 20 gennaio 2016, vale a dire il giorno precedente la camera di consiglio fissata per la discussione del giudizio.
Ora, pur dovendosi dare atto, in base al combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 1, 87, commi 2, lett. d) e 3, e 114 del cod. proc. amm. , della tardività della costituzione in giudizio del Ministero, avvenuta con controricorso di forma depositato il giorno prima della camera di consiglio fissata per la discussione del giudizio, è da ritenere che il MIUR –il quale non ha, peraltro, svolto difese effettive né orali né scritte- risulti ugualmente costituito.
Va infatti rammentato che il termine per la costituzione in giudizio delle parti intimate previsto dall'art. 46 comma 1 cod. proc. amm. ha natura non decadenziale ma soltanto ordinatoria;esse possono perciò costituirsi in giudizio anche nell'udienza di merito ma svolgendo solo difese orali senza possibilità di produrre scritti difensivi e documenti (Cons. Stato, Ad. plen. , n. 5 del 2013).
4.2. Ciò posto, il ricorso in epigrafe non può trovare accoglimento.
In via preliminare e in termini generali occorre rammentare (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 2 del 2013) che nei confronti di atti amministrativi adottati in seguito a una sentenza di annullamento è consentito proporre in un unico ricorso, diretto al giudice dell'ottemperanza, domande tipologicamente distinte, le une proprie di un giudizio di cognizione e le altre di un giudizio di ottemperanza (il quale ultimo presenta un contenuto composito, entro il quale convergono azioni diverse, talune alcune delle quali riconducibili alla ottemperanza come tradizionalmente configurata, e altre aventi natura di cognizione).
Spetta al giudice dell’ottemperanza definire l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali (cfr. art. 32, comma 2, cod. proc. amm. ), e qualificare le domande presentate, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell'azione amministrativa non correlata al giudicato, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori.
Ciò premesso, e puntualizzato che nel caso in esame, dalla lettura del ricorso –di non sempre agevole comprensione e, comunque, oggettivamente sovrabbondante (su quest’ultimo aspetto si ritornerà alla fine)- emerge nel complesso una formulazione spesso indistinguibile di censure attinenti propriamente all’azione di ottemperanza, e di motivi propri di un ricorso ordinario di legittimità (quale è oggettivamente la censura esposta a pagina 45 del ricorso basata sul tempo, assai esteso, impiegato per le correzioni degli elaborati;e quale, in definitiva, potrebbe risultare la censura, riconducibile alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o per illogicità manifesta, dedotta sotto forma di critiche all’operato della terza Commissione –v. specialmente da pag. 19 dell’atto di gravame);ciò posto, per quanto riguarda il nucleo fondamentale del presente giudizio, ossia la rilevata violazione od elusione del giudicato, il collegio ritiene che da un raffronto tra le motivazioni delle statuizioni giudiziali di accoglimento (su cui si rinvia sopra, al p. 1.) e le motivazioni sulle quali si fondano i giudizi del 14 e 15 aprile 2015, non favorevoli, di ricorrezione della prima prova scritta e di correzione ex novo del secondo elaborato, non emerga alcuna violazione od elusione del giudicato, essendosi la Commissione attenuta all’obbligo di conformazione derivante dalle pronunce citate sopra al p. 1.
Nel riesercizio del potere –e al riguardo si fa rinvio in particolare ai verbali n. 1 e n. 2 del 14 e del 15 aprile 2015, e alle schede allegate agli stessi, su cui v. più ampiamente sotto-, la terza Commissione risulta infatti essersi mossa entro i binari segnati dalle motivazioni delle decisioni dei giudici amministrativi, con precipuo riferimento –ma non solo- alla sentenza del 2014 di questo Consiglio.
Per aversi violazione od elusione del giudicato occorre infatti, per giurisprudenza pacifica, che l’attività asseritamente esecutiva dell’Amministrazione sia contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite con il giudicato.
Nel caso qui in esame, è vero che, per effetto delle sentenze pronunciate, alla (terza) Commissione, per quanto riguarda la rivalutazione della prima prova scritta (ma non anche con riferimento alla nuova valutazione del secondo elaborato) competeva non una facoltà di giudizio pienamente “libera”, ma soltanto un potere –dovere di esprimere giudizi che tenessero conto delle statuizioni precedenti dei giudici.
E’ vero anche però che, diversamente da quanto ritiene la ricorrente, i “punti fermi”, ossia i limiti e i vincoli ai quali andava “agganciata” l’attività (ri)valutativa della Commissione da compiere in attuazione del giudicato erano (soltanto) i seguenti:
a)-in primo luogo, tenere conto che la prova scritta (la prima prova scritta, da rivalutare, e anche il secondo elaborato, da esaminare e giudicare ex novo ) andava valutata nel suo complesso e non in maniera scomposta o scissa in parti, col divieto perciò di separare una porzione dall’altra e con l’obbligo di esaminare e valutare il componimento in modo globale ai fini della verifica in ordine alla preparazione della candidata;
b)-in secondo luogo, considerare che la prof. ssa A, nel primo elaborato, a differenza di quanto affermato dalla Commissione nel 2012, secondo la quale la candidata avrebbe letto il territorio in prevalenza per il primo ciclo , aveva esposto la tematica relativa al ruolo del dirigente scolastico sul territorio in via generale, soffermandosi sulla scuola secondaria di secondo grado ;
c)-in terzo luogo osservare il divieto, per la terza Commissione, di modificare, in senso peggiorativo per la ricorrente, il giudizio già formulato sulla prima prova scritta (e conclusosi con il punteggio di 18/30, abbassato dalla seconda Commissione a 17/30).
Dunque nella fattispecie non veniva in questione un riesercizio del potere rivalutativo completamente “libero”: esso difatti incontrava i limiti e i vincoli sopra visti.
Soltanto i vincoli e i limiti citati, però, e non anche –come, viceversa, parrebbe desumersi dalla lettura delle pagine 12, 16 e 17 del ricorso, anche in relazione al passaggio motivazionale di Cons. Stato, sez. VI, n. 716/2015, pag. 11, di accoglimento del IV motivo del ricorso per ottemperanza del 2014- vincoli e limiti più stringenti e tali –come vorrebbe la ricorrente- da sovvertire il giudizio negativo del 2012 in un giudizio “simmetricamente positivo”.
I vincoli e i limiti che la terza Commissione era obbligata ad osservare non potevano che essere quelli elencati sopra da a) a c), e ciò per due ordini ragioni.
Prima di tutto perché il termine di raffronto per verificare la violazione o l’elusione del giudicato è dato dalla sentenza di accoglimento emessa in sede di cognizione (ossia, essenzialmente, da Cons. Stato, VI, n. 691/2014 che, data la concisione dei passaggi essenziali della sua motivazione relativa alla ricorrezione del primo scritto, conviene riprodurre: la valutazione di una prova scritta a concorso avviene nel suo complesso e non può essere scomposta o scissa in parti, tale che possa essere separato o avulso il peso di una porzione sull’altra dal contesto globale del componimento e della complessiva idoneità. Tanto comporta che, nella sede conformativa del riesame, la ricorrezione deve essere portata, dalla Commissione esaminatrice prescelta, sull’intero elaborato per la verificabilità stessa della congruenza e ragionevolezza della preparazione teorica e operativa della candidata… La ricorrezione…deve investire la valutazione di entrambe le prove scritte ai fini del riscontro dell’adeguatezza del singolo elaborato rispetto ai parametri valutativi dell’idoneità ).
In secondo luogo perché, in ogni caso, anche a voler porre l’accento sulle affermazioni svolte da questa sezione a pag. 11 della decisione n. 716/2015, con le stesse il collegio sembra avere delineato un’interpretazione della precedente decisione cognitoria n. 691/2014 in termini oggettivamente assai generici formulando ampie considerazioni preliminari per poi concludere con l’affermare (v. inizio pag. 12 sent. 716/15 cit.) che di conseguenza la ricorrezione della prova scritta non potrà avere un esito peggiorativo per la ricorrente (il che è puntualmente accaduto avendo, la terza Commissione, nell’aprile del 2015, assegnato al primo scritto lo stesso voto -18/30- attribuito dalla prima Commissione nel 2012).
Nel procedere adesso a un esame diretto dell’attività (ri)valutativa della terza Commissione, nel riesercizio –e nell’esercizio ex novo - dell’attività medesima la Commissione stessa non si è affatto sottratta al doveroso rispetto del giudicato.
Non sussiste alcun contrasto tra le statuizioni sulle quali si è formato il giudicato e i giudizi dati dalla Commissione nell’aprile del 2015 in sede di rivalutazione della prima prova scritta (e di nuova correzione del secondo elaborato, questa sì, “libera” dato che nel 2012 la Commissione, dopo avere assegnato 18/30 alla prima prova, aveva omesso di correggere la seconda).
Quanto alla prima prova scritta, l’elaborato eccede nell’affastellamento di concetti e compiti del Dirigente scolastico, ruoli e responsabilità, funzioni manageriali ed esortative, dirigenziali e di leadership…non risulta adeguatamente delineato il ruolo del Dirigente scolastico nel contesto territoriale locale…l’elaborato contiene una congerie di affermazioni, spesso apodittiche, con una trattazione, a tratti superficiale e disordinata, che rende lo stesso inadeguato rispetto ai parametri valutativi della idoneità…emerge, pertanto, sia dal punto di vista teorico che da quello operativo, una inidonea e non congruente preparazione della candidata ”. Ancora più significativa, per quanto riguarda la seconda prova scritta, la messa in risalto di errori che palesano insufficienze ed errate conoscenze. Il giudizio –che riguarda comunque il merito dell’azione amministrativa e sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo spazi di verifica giurisdizionale ristrettissimi e da far valere comunque nelle sedi competenti- si conclude con l’affermazione che l’elaborato contiene proposte di soluzione generiche e gravi errori concettuali nell’applicazione della norma, rendendo lo stesso inadeguato rispetto ai parametri valutativi dell’idoneità. Emerge, pertanto, sia dal punto di vista teorico che operativo, una inidonea e non congruente preparazione della candidat a.
Le pronunce della sezione, oltre a non implicare, a favore della ricorrente, alcun riconoscimento della spettanza del bene della vita (superamento delle prove scritte con un punteggio minimo di 21/30) sotteso all’interesse legittimo azionato, lasciavano insomma al MIUR margini ampi di discrezionalità in sede di riedizione della funzione amministrativa –purché in modo motivato e conforme alle statuizioni dei giudici- senza vincolarlo a un riesercizio del potere in senso favorevole all’accoglimento della pretesa azionata in giudizio.
In conclusione, non risultano violati i criteri desumibili dalle decisioni dei giudici, sicchè la pretesa della ricorrente non può essere accolta.
Due ultime notazioni prima del dispositivo:
1- la richiesta di rimborso dei 150 euro di contributo unificato anticipati dalla ricorrente in sede di giudizio di ottemperanza (si trattava dell’RGR n. 6676/2014, definito con la sentenza di accoglimento di questa sezione n. 716/2015) non può essere accolta. Se è vero che, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del t. u. n. 115 del 2002, l’onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente anche a prescindere dalla presenza di una statuizione esplicita in sentenza (conf. sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 1160 del 2014, sez. V, n. 68 del 2014), è vero anche che la domanda di rimborso, poiché si riferisce a una causa distinta da quella odierna, esula chiaramente dal thema decidendum del presente giudizio. E perciò la richiesta di rimborso non può trovare accoglimento;
2- in considerazione della difesa di mera forma del MIUR le spese del giudizio possono essere compensate, pur tenendosi conto, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del cod. proc. amm. , del principio di sinteticità, che nella specie potrebbe ritenersi violato, attesa la sovrabbondanza e ridondanza che contraddistinguono il ricorso, di lunghezza sproporzionata al livello reale di complessità della causa.