Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-11-15, n. 202309772
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Testo completo
Pubblicato il 15/11/2023
N. 09772/2023REG.PROV.COLL.
N. 04617/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4617 del 2023, proposto da
B E in proprio e quale titolare dell’omonima Azienda Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M A e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M A in Verona, via Albere n. 80;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1837/2022, resa tra le parti, per l’annullamento:
1) della “ Cartella di pagamento n. 124 2021 00273366 30 000 ” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Vicenza, con allegato “ Modulo di pagamento ” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo casella PEC “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” in data 20 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 60.668,24 per “prelievi latte” relativi alle annate 1996/97, 1997/98, 1998/99 e 1999/00, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione” (doc. 1);
2) nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il ruolo indicato nella cartella impugnata, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AGEA e di ADER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il Cons. Thomas Mathà e udito per la parte appellante l’avvocato M G;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il TAR per il Veneto, Sezione Terza, con la sentenza 30 novembre 2022, n. 1837, ha respinto il ricorso proposto dalla Società agricola Elio Bassanese per l’annullamento della cartella di pagamento notificata il 20 settembre 2021, finalizzata alla riscossione del prelievo supplementare dovuto per le campagne lattiere delle annate 1996/97, 1997/98, 1998/99 e 1999/2000.
2. Nel giudizio di primo grado la Società ricorrente ha dedotto:
a) la nullità della notifica della cartella in quanto notificata a mezzo PEC da un indirizzo che non si troverebbe in un elenco ufficiale delle pubbliche amministrazioni;
b) la nullità della cartella per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità dei rispettivi debiti, frutto di operazioni di compensazione, già dichiarate nulle o annullate in sede giurisdizionale in quanto in violazione del diritto europeo (sostanzialmente la quantificazione errata del prelievo imputato ai singoli agricoltori e mancata effettiva verifica delle produzioni);
c) la nullità della notifica in quanto effettuata oltre il termine di decadenza (art. 25, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 602/1973);
d) la prescrizione dei debiti di cui alla cartella, sia in relazione al termine quadriennale, quinquennale e decennale;
e) l’illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte ed illegittima duplicazione delle procedure di recupero;
f) l’illegittimità della cartella in relazione all’ an ed al quantum : ci sarebbero somme a debito non dovute e già illegittimamente recuperate per compensazione da parte di AGEA con altri premi PAC liquidati alla società;
g) la mancata notifica degli atti di accertamento del prelievo alla società ed insufficienza della sola notifica effettuata ai primi acquirenti;i prelievi e le rispettive intimazioni sarebbero oggetto di contenziosi e AGEA non potrebbe procedere con il recupero a mezzo ruolo prima di aver notificato ai produttori l’intimazione di versamento;impossibilità di esercitare il diritto di difesa in conseguenza della mancata indicazione e mancata notifica degli atti di accertamento;
h) la nullità della cartella per difetto degli elementi essenziali, l’illegittimità del procedimento di recupero, l’erroneità dell’importo (in relazione al capitale ed agli interessi), il difetto di motivazione in relazione alla decorrenza degli interessi e agli oneri di riscossione.
3. Il predetto rigetto del TAR del Veneto era così motivato:
- ha ritenuto le censure di invalidità derivata del titolo sulla scorta del quale è stata emessa la cartella oggetto di contestazione come inammissibili, oltre all’inammissibilità che riguardano i vizi imputabili al titolo e non alla cartella, giudicando irrilevante ai fini della decisione la parziale erronea indicazione di dati identificativi dei presupposti atti di intimazione;
- ha respinto il primo motivo riguardante la nullità della notifica della cartella di pagamento, in quanto il vizio era comunque sanato risultando che il destinatario aveva avuto piena cognizione dell’atto (avendolo impugnato ed esercitato il diritto di difesa ed evocato in giudizio l’ente emittente) e ha ritenuto che la procedura formale seguita da ADER era in ogni modo legittima;
- ha dichiarato inammissibile il secondo motivo in quanto i rispettivi vizi, con soli profili di invalidità derivata, riguardano l’atto di intimazione presupposto e già impugnati con ricorso sub n.r.g. 2/2019 (definito con sentenza n. 1611/2022);
- ha ritenuto che non era fondata la censura contenuta nel terzo motivo e riguardante la decadenza dalla notifica per inapplicabilità dell’art. 25 DPR n. 602/1973 alla riscossione dei crediti per i prelievi latte e comunque per mancante decorso del tempo nel caso di specie;
- ha considerato inammissibile anche la censura riguardante la prescrizione del credito di AGEA, riguardando la prescrizione dell’atto presupposto della cartella;
- ha ritenuto che nel caso oggetto del giudizio non si può accertare la duplicazione del ruolo;
- a prosieguo, ha chiarito che la censura riguardante l’erroneità della cartella (per an e quantum debeatur ) era in parte inammissibile (riguardando sempre l’atto presupposto alla cartella di pagamento) ed in parte infondata (essendo generica e non provata nel caso di specie);
- ha rigettato anche la settima doglianza riguardante plurimi vizi dell’atto presupposto in quanto inammissibile;
- ha respinto l’ultima censura riguardante errori nel capitale, negli interessi e negli oneri di riscossione ritenendo la procedura di recupero scevra di elementi di illegittimità, e comunque le censure erano generiche e non provate ed insussistente anche il difetto di motivazione in ordine alle somme esposte o che riguardano i premi della PAC (per mancante prova specifica a carico della società ricorrente).
4. Di talché, la Società interessata ha interposto il presente appello, articolando le seguenti doglianze.
I) “ IN VIA PRELIMINARE: SULL’ERRATA INDIVIDUAZIONE DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO PRESUPPOSTO ALLA CARTELLA IMPUGNATA IN PRIMO GRADO. ”
Il Collegio avrebbe errato nel ritenere l’atto presupposto l’intimazione notificata nel 2018, ma la cartella riguarderebbe gli atti di accertamento dei prelievi 1996/97-1999/2000 a seguito delle compensazioni nazionali a suo tempo inviati alla Latteria Cooperativa Centro Isola Vicentina, non conosciute dall’appellante. Inoltre il TAR non avrebbe potuto richiamare il principio che afferma di poter impugnare l’intimazione di un pagamento solo per vizi propri e non già per vizi che riguardano la cartella di pagamento presupposta (riguardando questo caso una cartella con il titolo legittimante la pretesa le comunicazioni in merito alle compensazioni nazionali tra 1996 e 2000). Le intimazioni notificate nel 2018, secondo la tesi dell’appellante, non potrebbero legittimare la pretesa di AGEA, ma sarebbero meri atti di ricognizione volti a mettere in moto eventuali procedure di rateizzazione. Sarebbe illegittimo sostenere che in sede di impugnazione di una cartella (e del presupposto ruolo) il debitore non possa far valere vizi relativi agli atti di accertamento della pretesa presupposti. In primo grado si avrebbe censurato che nella cartella mancavano gli estremi della notifica al ricorrente degli atti di accertamento.
II) “ CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR DEL VENETO HA RITENUTO INAMMISSIBILE L’ASSORBENTE MOTIVO SVOLTO SUB IV DEL RICORSO INTRODUTTIVO – VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2937 C.C. E DEGLI ARTT. 35 E 64 C.P.A. - RIPROPOSIZIONE DEL CORRISPONDENTE MOTIVO. ”
Con questo motivo si censura il capo della sentenza che scrutinava il quarto motivo del ricorso di primo grado e che sarebbe errato in quanto il TAR avrebbe dovuto invece accertarsi dell’intervenuta prescrizione del credito (anche decennale) fatto valere negli anni 1999 e 2000. Le comunicazioni all’odierna appellante del 2018 sarebbero mere intimazioni, e solo se intervenuti in pendenza dei termini di prescrizione avrebbero avuto l’effetto di interromperli. In ogni modo essi non sarebbero gli atti di accertamento presupposti, che non sarebbero neanche indicati nella cartella. AGEA poi, in quanto non costituita nel giudizio di primo grado, non avrebbe poi mai contestato l’eccezione della prescrizione.
III) “ CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR DEL VENETO HA RITENUTO INAMMISSIBILE IL MOTIVO II DI RICORSO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 C.P.A. - RIPROPOSIZIONE DEL CORRISPONDENTE MOTIVO. ”
Il TAR avrebbe dovuto considerare il secondo motivo ammissibile e scrutinare l’illegittimità comunitaria della cartella e del ruolo, per mancata disapplicazione di norme interne in materia. Gli atti di accertamento sarebbero gli esiti delle rispettive compensazioni nazionali (1996/97-2000), che la Corte di Giustizia con la sentenza nella causa C-348/18 ha ritenuto non conformi al diritto eurounionale, solo inviati al primo acquirente dell’appellante. In ogni modo la sentenza del TAR Veneto che ha ritenuto inammissibile il ricorso della ditta Bassanese contro le comunicazioni di AGEA del 2018 sarebbe una decisione di rito e non avrebbe autorità di cosa giudicata e non precluderebbe il dovere del giudice interno di disapplicare la normativa interna contrastante con il diritto europeo (anche in quanto la medesima Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-433/2015, aveva condannato l’Italia per non aver applicato correttamente il regime delle quote latte e quindi questo implicherebbe il divieto di applicazione da parte dell’autorità giudiziaria interna). Le rispettive compensazioni per i relativi anni sarebbero state annullate dal Consiglio di Stato con efficacia erga omnes (per il periodo 1996/97: sentenza n. 5699/2022;per i periodi 1997/98 e 1998/99: sentenza n. 6592/2022;per il periodo 1999/2000: sentenza n. 2284/2022). Ciò sarebbe stato rilevato anche in quanto la ricorrente censurava la nullità degli atti, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
IV) “ CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR DEL VENETO HA RESPINTO IL MOTIVO III DI RICORSO – RIPROPOSIZIONE DEL CORRISPONDENTE MOTIVO .”
La società appellante rileva in questo motivo che il TAR avrebbe errato a ritenere inapplicabili al recupero dei prelievi supplementari del latte i termini di decadenza di cui all’art. 25 del DPR n. 602/1973 (in base alla formulazione dell’art. 8- quinquies , comma 10 della legge n. 33/2009) e che la decadenza non sarebbe comunque ancora intervenuta. Sarebbe irrilevante che le comunicazioni AGEA di cui alla legge n. 33/2009 non fossero definitive al momento della cartella del 2021, in quanto farebbero riferimento agli esisti delle compensazioni nazionali del 1999-2000, e quindi la decadenza sarebbe chiaramente da accertare.
V) “ CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR DEL VENETO HA RESPINTO IL MOTIVO V DI RICORSO – VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 64 C.P.A. - RIPROPOSIZIONE DEL CORRISPONDENTE MOTIVO .”
Con il quinto motivo dell’appello la società rileva l’ error in iudicando del primo giudice in merito all’illegittimità della cartella per la duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero. Contrariamente all’assunto del TAR, nel caso oggetto di questo giudizio si sarebbero utilizzati due ruoli (ruolo utilizzato per la compensazione dei premi PAC e nuovo ruolo per la riscossione a mezzo di cartella esattoriale, prima di AGEA ed ora di ADER). AGEA avrebbe continuato ad utilizzare il ruolo nel registro debitori, come provato in giudizio (e ignorato dal TAR). Questo vizio sarebbe anche ulteriormente provato dalla successiva attività da parte di ADER nel 2023 con l’intimazione a pagamento, e l’aggiornamento del registro debitori (confermato da AVEPA). La procedura di recupero non sarebbe quindi unica, in quanto il ruolo derivante dall’iscrizione nel registro debitori sarebbe tutt’ora attivo e verrebbe utilizzato da AGEA per la compensazione con i premi PAC liquidati alla società (e quindi un residuo di un precedente ruolo illegittimamente duplicato).
VI) “ CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR DEL VENETO HA RITENUTO IN PARTE INAMMISSIBILE ED IN PARTE INFONDATO IL MOTIVO VI DI RICORSO – VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 64 C.P.A. - RIPROPOSIZIONE DEL CORRISPONDENTE MOTIVO. ”
Con questa doglianza l’appellante ritorna sulle censure dedotte in primo grado che concernono le contestazioni sull’ an e sul quantum dell’originaria pretesa creditoria, ribadendo l’ammissibilità della censura in quanto all’atto del ricevimento della cartella (che per i debiti erariali fungerebbe da titolo esecutivo e da precetto) l’attuale appellante avrebbe il diritto di contestare sia l’ an che il quantum della pretesa, perché l’atto di accertamento del prelievo, come indicato in cartella, sarebbe stato notificato solo al primo acquirente. Inoltre sarebbero vizi autonomamente deducibili. Contrariamente alla statuizione del primo giudice, la prova dei recuperi sarebbe data nel documento 6, una schermata presa dal SIAN (registri ufficiali di cui farebbe parte anche il registro debitori, attraverso CAA-CAF-AGRI srl) e non contestata da AGEA. Per quanto riguarda la debenza degli interessi l’appellante evidenzia che ai sensi dell’art. 10, comma 34, legge n. 119/2003 i prelievi relativi alle campagne dal 1995/1996 al 2001/2002 sarebbero da versare senza interessi, come lo sarebbero anche le rateizzazioni.
VII) “ CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR DEL VENETO HA RITENUTO INAMMISSIBILE IL MOTIVO VII DI RICORSO – VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 64 C.P.A. – OMESSA PRONUNCIA - RIPROPOSIZIONE DEL CORRISPONDENTE MOTIVO. ”
Secondo la tesi attorea le comunicazioni di AGEA non sarebbero gli atti di accertamento dei prelievi portati dalla cartella impugnata in primo grado ed eccependo la mancata indicazione e la mancata notifica degli atti presupposti, indicati in cartella come notificati solo al primo acquirente, la censura sarebbe fondata (e quindi si deduce l’inefficacia in quanto indicati nella cartella come notificati ad un terzo soggetto).
VIII) “ CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR DEL VENETO HA RITENUTO IN PARTE INAMMISSIBILE ED IN PARTE INFONDATO IL VIII MOTIVO DI RICORSO – VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 64 C.P.A. - RIPROPOSIZIONE DEL CORRISPONDENTE MOTIVO. ”
Il TAR avrebbe richiamato erroneamente la pronuncia n. 72349/22 della Corte di Cassazione, in quanto non pertinente, perché mancherebbe non solo il riferimento, ma anche la notifica al ricorrente in merito dell’atto di accertamento presupposto. Pertanto l’esatta indicazione della data di notifica dell’atto di accertamento presupposto sarebbe un elemento essenziale della cartella di pagamento, la cui omissione o la cui semplice erroneità comporterebbe la nullità della cartella stessa. Da ciò discenderebbe l’illegittimità e la nullità degli atti impugnati, essendo incontestabile la carenza di motivazione della cartella di cui è causa, nella quale non risulta indicata l’atto di accertamento presupposto e la data di notifica dello stesso al ricorrente.
IX) “ CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR DEL VENETO HA RESPINTO IL MOTIVO I DI RICORSO - RIPROPOSIZIONE DEL CORRISPONDENTE MOTIVO. ”
Con l’ultima doglianza viene censurato il capo della sentenza gravata che rigettava il primo motivo dell’originario ricorso, ovvero la nullità della notifica siccome effettuata da una casella PEC non risultante dai pubblici registri. Il TAR avrebbe confuso la riferibilità della casella PEC all’Agenzia delle Entrate (attraverso il dominio) con l’obbligo di notifica da una casella risultante dai pubblici registri. La sua motivazione sarebbe quindi carente, in quanto l’invio di una cartella da una casella PEC non presente nei pubblici registri comporterebbe un vizio insanabile.
5. AGEA ed ADER, costituendosi nel giudizio, hanno contestato la fondatezza delle argomentazioni dedotte, concludendo per il rigetto dell’appello.
6. La Sezione, con l’ordinanza n. 2552/2023 del 23.6.2023, ha accolto l’incidentale domanda di sospensione cautelare della sentenza di primo grado.
7. In vista della trattazione della causa nel merito, le parti hanno depositato ulteriori documenti nonché memorie e memorie di replica, con le quali hanno ribadito le loro avversarie deduzioni.
8. All’udienza pubblica del 9 novembre 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
10. La statuizione di inammissibilità delle censure dedotte in primo grado è meritevole di essere confermata.
11. Risulta al Collegio che:
a) i conferimenti del latte sono stati effettuati dal primo acquirente, la Latteria Sociale Cooperativa Centro di Isola Vicentina Scarl: per il prelievo 1996/1997 la comunicazione n. 76759905938 con raccomandata a.r. 107946056297 del 12.10.1999;per il prelievo 1997/1999 la comunicazione n. 86779905933 con raccomandata a.r. 600403970245 del 20.10.2000;per il prelievo 1998/1999 la comunicazione n. 86759905937 con raccomandata a.r. 600402444143 del 1.7.2000;per il prelievo 1999/2000 la comunicazione n. 96759905936 con raccomandata a.r. 600403938747 del 20.10.2000;
b) successivamente, e per i medesimi importi delle stesse campagne annuali (con indicazione delle rispettive notifiche fatte alla Latteria Sociale), AGEA ha inviato alla ditta Bassanese la nota AGEA.AGA. 2018.0025708 del 2.10.2018, notificata in data 9.10.2018 (campagne 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 1998/99), con successiva richiesta di rateizzazione, ma non perfezionata e poi la nota AGEA.AGA.2018.0025883 del 5.10.2018, notificata in data 11.10.2018 (campagna 1999/2000), con successiva richiesta di rateizzazione, nemmeno perfezionata;
c) infine, seguiva la cartella di pagamento ADER n. 12420210027336630000 notificata il 20.9.2021 per “ tributi coattivi anni 1996-1997-1998-1999 / Agenzia per le Erogazioni in Agricolura / prelievo latte ” e l’indicazione dei dettagli dei rispettivi anni 1996-2000, con gli stessi importi dovuti (aggiornati ad interessi ed oneri di riscossione), sia per quanto riguarda le originarie comunicazioni 1999-2000, sia per le comunicazioni del 2018.
12. Orbene, in base a tali risultanze sono evidenti la linearità e la coerenza temporale e giuridica degli importi dovuti ed indicati negli atti gravati. Prima la Latteria sociale aveva impugnato le comunicazioni concernenti gli esiti delle compensazioni a livello nazionale dinanzi al TAR del Lazio, che con decreto n. 8127/2011 (campagna 1996-1997), n. 8514/2011 (campagne 1997-1998 e 1998-1999) e n. 9135/2011 (campagna 1999-2000) ha dichiarato tutti i ricorsi perenti, provvedimenti che non sono stati opposti e dunque sono passati in giudicato. Ha ragione la difesa erariale laddove eccepisce che il vincolo di solidarietà che lega il produttore ed il primo acquirente comporta che entrambi siano egualmente obbligati alle restituzioni di prelievi di quote latte dovute in esito alle compensazioni a livello nazionale (Cons. Stato, sez. III, n. 1173/2020). Tale chiarimento della Sezione, dal quale anche questo Collegio non può discostarsi, stante la perfetta sovrapponibilità delle cause, ha rilevato che “ Va precisato, infatti, che nel sistema delle cc.dd. “quote latte”, l’obbligazione di versamento del prelievo è solidale: debitore del prelievo è il produttore e l'acquirente svolge solo un ruolo di sostituto;il mancato adempimento degli obblighi dell'acquirente riguarda, quindi, il debito del produttore e, fermi restando i rapporti e i profili di responsabilità tra i due soggetti privati, ciò determina che lo Stato debba riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati dall’acquirente che ne ha effettuato la trattenuta. Questo Consiglio ha precisato come “tra l'acquirente ed il produttore vi sia un vincolo di solidarietà assimilabile al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito in ambito fiscale con obbligo a carico del primo di comunicare al secondo gli adempimenti richiesti dall'ente preposto (Cons. Stato, Sez. III, 25.1.2012, n. 323;Sez. VI, 19/08/2009, n. 4996 e 20 maggio 2009, n. 3101). Gli acquirenti svolgono un mero ruolo di sostituti dei produttori, che sono i reali debitori del prelievo, e a cui va imputata ogni omissione, ferma restando l'azione civile che potranno eventualmente esercitare nei confronti degli acquirenti in ipotesi di danni derivanti da una condotta colposa di questi ultimi. Il versamento è caratterizzato da trattenute anticipate dell'intero prelievo, salvo eventuale restituzione al produttore. In applicazione dell'art.