Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-11-15, n. 202309772
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Testo completo
Pubblicato il 15/11/2023
N. 09772/2023REG.PROV.COLL.
N. 04617/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4617 del 2023, proposto da
SE LI in proprio e quale titolare dell’omonima Azienda Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1837/2022, resa tra le parti, per l’annullamento:
1) della “ Cartella di pagamento n. 124 2021 00273366 30 000 ” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Vicenza, con allegato “ Modulo di pagamento ” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo casella PEC “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” in data 20 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 60.668,24 per “prelievi latte” relativi alle annate 1996/97, 1997/98, 1998/99 e 1999/00, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione” (doc. 1);
2) nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il ruolo indicato nella cartella impugnata, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AGEA e di ADER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il Cons. Thomas Mathà e udito per la parte appellante l’avvocato Marco Guerreschi;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il TAR per il Veneto, Sezione Terza, con la sentenza 30 novembre 2022, n. 1837, ha respinto il ricorso proposto dalla Società agricola LI SE per l’annullamento della cartella di pagamento notificata il 20 settembre 2021, finalizzata alla riscossione del prelievo supplementare dovuto per le campagne lattiere delle annate 1996/97, 1997/98, 1998/99 e 1999/2000.
2. Nel giudizio di primo grado la Società ricorrente ha dedotto:
a) la nullità della notifica della cartella in quanto notificata a mezzo PEC da un indirizzo che non si troverebbe in un elenco ufficiale delle pubbliche amministrazioni;
b) la nullità della cartella per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità dei rispettivi debiti, frutto di operazioni di compensazione, già dichiarate nulle o annullate in sede giurisdizionale in quanto in violazione del diritto europeo (sostanzialmente la quantificazione errata del prelievo imputato ai singoli agricoltori e mancata effettiva verifica delle produzioni);
c) la nullità della notifica in quanto effettuata oltre il termine di decadenza (art. 25, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 602/1973);
d) la prescrizione dei debiti di cui alla cartella, sia in relazione al termine quadriennale, quinquennale e decennale;
e) l’illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte ed illegittima duplicazione delle procedure di recupero;
f) l’illegittimità della cartella in relazione all’ an ed al quantum : ci sarebbero somme a debito non dovute e già illegittimamente recuperate per compensazione da parte di AGEA con altri premi PAC liquidati alla società;
g) la mancata notifica degli atti di accertamento del prelievo alla società ed insufficienza della sola notifica effettuata ai primi acquirenti; i prelievi e le rispettive intimazioni sarebbero oggetto di contenziosi e AGEA non potrebbe procedere con il recupero a mezzo ruolo prima di aver notificato ai produttori l’intimazione di versamento; impossibilità di esercitare il diritto di difesa in conseguenza della mancata indicazione e mancata notifica degli atti di accertamento;
h) la nullità della cartella per difetto degli elementi essenziali, l’illegittimità del procedimento di recupero, l’erroneità dell’importo (in relazione al capitale ed agli interessi), il difetto di motivazione in relazione alla decorrenza degli interessi e agli oneri di riscossione.
3. Il predetto rigetto del TAR del Veneto era così motivato:
- ha ritenuto le censure di invalidità derivata del titolo sulla scorta del quale è stata emessa la cartella oggetto di contestazione come inammissibili, oltre all’inammissibilità che riguardano i vizi imputabili al titolo e non alla cartella, giudicando irrilevante ai fini della decisione la parziale erronea indicazione di dati identificativi dei presupposti atti di intimazione;
- ha respinto il primo motivo riguardante la nullità della notifica della cartella di pagamento, in quanto il vizio era comunque sanato risultando che il destinatario aveva avuto piena cognizione dell’atto (avendolo impugnato ed esercitato il diritto di difesa ed evocato in giudizio l’ente emittente) e ha ritenuto che la procedura formale seguita da ADER era in ogni modo legittima;
- ha dichiarato inammissibile il secondo motivo in quanto i rispettivi vizi, con soli profili di invalidità derivata, riguardano l’atto di intimazione presupposto e già impugnati con ricorso sub n.r.g. 2/2019 (definito con sentenza n. 1611/2022);
- ha ritenuto che non era fondata la censura contenuta nel terzo motivo e riguardante la decadenza dalla notifica per inapplicabilità dell’art. 25 DPR n. 602/1973 alla riscossione dei crediti per i prelievi latte e comunque per mancante decorso del tempo nel caso di specie;
- ha considerato inammissibile anche la censura riguardante la prescrizione del credito di AGEA, riguardando la prescrizione dell’atto presupposto della cartella;
- ha ritenuto che nel caso oggetto del giudizio non si può accertare la duplicazione del ruolo;
- a prosieguo, ha chiarito che la censura riguardante l’erroneità della cartella (per an e quantum debeatur ) era in parte inammissibile (riguardando sempre l’atto presupposto alla cartella di pagamento) ed in parte infondata (essendo generica e non provata nel caso di specie);
- ha rigettato anche la settima doglianza riguardante plurimi vizi dell’atto presupposto in quanto inammissibile;
- ha respinto l’ultima censura riguardante errori nel capitale, negli interessi e negli oneri di riscossione ritenendo la procedura di recupero scevra di elementi di illegittimità, e comunque le censure erano generiche e non provate ed insussistente anche il difetto di motivazione in ordine alle somme esposte o che riguardano i premi della PAC (per mancante prova specifica a carico della società ricorrente).
4. Di talché, la Società interessata ha interposto il presente appello, articolando le seguenti doglianze.
I) “ IN VIA PRELIMINARE: SULL’ERRATA INDIVIDUAZIONE DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO PRESUPPOSTO ALLA CARTELLA IMPUGNATA IN PRIMO GRADO. ”
Il Collegio avrebbe errato nel ritenere l’atto presupposto l’intimazione notificata nel 2018, ma la cartella riguarderebbe gli atti di accertamento dei prelievi 1996/97-1999/2000 a seguito delle compensazioni nazionali a suo tempo inviati alla Latteria Cooperativa Centro Isola Vicentina, non conosciute dall’appellante. Inoltre il TAR non avrebbe potuto richiamare il principio che afferma di poter impugnare l’intimazione di un pagamento solo per vizi propri e non già per vizi che riguardano la cartella di pagamento presupposta (riguardando questo caso una cartella con il titolo legittimante la pretesa le comunicazioni in merito alle compensazioni nazionali tra 1996 e 2000). Le intimazioni notificate nel 2018, secondo la tesi dell’appellante, non potrebbero legittimare la pretesa di AGEA, ma sarebbero meri atti di ricognizione volti a mettere in moto eventuali procedure di rateizzazione. Sarebbe illegittimo sostenere che in sede di impugnazione di una cartella (e del presupposto ruolo) il debitore non possa far valere vizi relativi agli atti di accertamento della pretesa presupposti. In primo grado si avrebbe censurato che nella cartella mancavano gli estremi della notifica al ricorrente degli atti di accertamento.
II) “ CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR DEL VENETO HA RITENUTO INAMMISSIBILE L’ASSORBENTE VO SVOLTO SUB IV DEL RICORSO INTRODUTTIVO – VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2937 C.C. E DEGLI ARTT. 35 E 64 C.P.A. - RIPROPOSIZIONE DEL ND VO. ”
Con questo motivo si censura il capo della sentenza che scrutinava il quarto motivo del ricorso di primo grado e che sarebbe errato in quanto il TAR avrebbe dovuto invece accertarsi dell’intervenuta prescrizione del credito (anche decennale) fatto valere negli anni 1999 e 2000. Le comunicazioni all’odierna appellante del 2018 sarebbero mere intimazioni, e solo se intervenuti in pendenza dei termini di prescrizione avrebbero avuto l’effetto di interromperli. In ogni modo essi non sarebbero gli atti di accertamento presupposti, che non sarebbero neanche indicati nella cartella. AGEA poi, in quanto non costituita nel giudizio di primo grado, non avrebbe poi mai contestato l’eccezione della prescrizione.
III) “ CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR DEL VENETO HA RITENUTO INAMMISSIBILE IL VO II DI RICORSO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE