TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-11-30, n. 202201837

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-11-30, n. 202201837
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201837
Data del deposito : 30 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2022

N. 01837/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01261/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;



per l'annullamento

della “Cartella di pagamento n. 124 2021 00273366 30 000” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo casella PEC “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” in data 20 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 60.668,24 per “prelievi latte” relativi alle annate 1996/97, 1997/98, 1998/99 e 1999/00, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”;

nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, compreso il ruolo indicato nella cartella impugnata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 16.11.2021, -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, la cartella di pagamento, meglio descritta in epigrafe, emessa dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione (Ader) per il pagamento della somma di euro Euro 60.668,24 su ruolo AG – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura reso esecutivo il 23 giugno 2021, per “prelievi latte” e “interessi” per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 oltre “Oneri di riscossione”.

Il ricorrente, in estrema sintesi, ha dedotto le seguenti censure: 1) nullità della notifica del provvedimento impugnato che risulterebbe notificato a mezzo Pec da un indirizzo che non figurerebbe in nessuno degli elenchi ufficiali delle pubbliche amministrazioni; 2) la cartella impugnata sarebbe nulla atteso che i contestati debiti per prelievo latte, chiesti da AG tramite l’Agenzia per le Entrate – Riscossione, non sarebbero né certi, né liquidi, né esigibili, in quanto frutto di operazioni di compensazione, peraltro già dichiarate nulle o comunque annullate in sede giurisdizionale (in tal senso Consiglio di Stato n. 1311/2021), effettuate in violazione del diritto comunitario, sia in relazione alla quantificazione del prelievo imputato ai singoli produttori (che sarebbe in contrasto con i regolamenti comunitari in materia), sia per mancata effettiva verifica delle produzioni dichiarate dagli acquirenti; inoltre, sarebbero violati anche gli art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009 in quanto i debiti in questione non sarebbero stati “accertati come dovuti”; 3) la cartella di pagamento impugnata sarebbe stata notificata oltre il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 602/1973; 4) i debiti per prelievo latte di cui alla cartella impugnata sarebbero prescritti sia in relazione al termine quadriennale ex art. 3 reg. CE n. 2988/1995, sia in relazione al termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., sia, in subordine, rispetto al termine decennale ex art. 2946 c.c.; 5) il ruolo di cui alla cartella impugnata sarebbe illegittimo in quanto derivante da una illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte; vi sarebbe, inoltre, una illegittima duplicazione della procedure di recupero; 6) la cartella impugnata sarebbe illegittima, sia in relazione all’ an che al quantum , per esposizione di somme a debito non dovute e, comunque, già illegittimamente recuperate per compensazione da parte di AG con premi Pac liquidati alla impresa ricorrente (quanto meno la somma di euro 31.410,87); 7) mancata notifica e conseguente inefficacia, trattandosi di atti recettizi, degli atti di accertamento/imputazione del prelievo a carico dell’azienda ricorrente; in ogni caso, non potrebbe essere ritenuta valida la sola notifica effettuata ai primi acquirenti; solo i debiti “accertati come dovuti” ex artt. 8 ter , 8 quater e 8 quinquies , l. n. 33/2009, potrebbero essere oggetto delle procedure di recupero, laddove, per contro, non potrebbero ritenersi “accertati come dovuti” debiti per “prelievo latte” privi di efficacia nei confronti del ricorrente, per omessa notifica dei provvedimenti amministrativi presupposti, oltre al fatto che si tratterebbe comunque di prelievi e di intimazioni sub judice e considerato che AGEA non potrebbe procedere con il recupero a mezzo ruolo prima di aver notificato ai produttori l’intimazione di versamento di cui all’art. 8 quinquies , comma 1, l. n. 33 del 2009; impossibilità di esercitare il diritto di difesa in conseguenza della mancata indicazione e mancata notifica degli atti di accertamento; 8) nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto degli elementi essenziali; illegittimità del procedimento di recupero per violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della legge n. 33/09, e erroneità dell’importo indicato, sia in relazione al capitale che agli interessi; difetto di motivazione in relazione alla decorrenza degli interessi e agli oneri di riscossione.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Non si è costituita in giudizio AG – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Con ordinanza n. 736, assunta alla Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021, è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato in relazione al danno grave e irreparabile rappresentato dalla parte ricorrente.

In vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui ha ribadito le proprie argomentazioni difensive, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Alla Pubblica Udienza del 26 ottobre 2022, previo avviso ex art. 73, comma 3, CPA in relazione a profili di inammissibilità, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.

Preliminarmente, giusta l’avvio reso in sede di udienza ex art. 73, comma 3, del CPA, va evidenziata l’inammissibilità delle

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