Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-17, n. 202408324

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-17, n. 202408324
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408324
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 08324/2024REG.PROV.COLL.

N. 08949/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8949 del 2023, proposto da A2g.Re s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01838/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il consigliere G R;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento del diniego opposto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane alla concessione, in favore della società A2G.RE s.r.l., del nulla osta per la realizzazione di 14 box interrati in adiacenza alla rete ferroviaria.



2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda:

a) la società A2G.RE s.r.l. chiedeva, in data 1 aprile 2016, al Comune di Salerno, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di n. 15 box auto interrati pertinenziali in via Monti di Salerno, posti in corrispondenza del km prog. 50+630 b.p. della linea ferroviaria Napoli-Reggio Calabria, in conformità agli strumenti urbanistici comunali;

b) il direttore del settore trasformazioni urbanistiche del Comune di Salerno, a seguito di successive integrazioni e modifiche, esprimeva, in data 9 ottobre 2016, con atto n. 153, parere favorevole al rilascio del permesso di costruire, previa l’acquisizione in particolare del nulla-osta della Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

c) la società istante, in data 4 aprile 2017, chiedeva a RFI il nullaosta alla riduzione delle distanze prescritte dal d.p.r. n. 753/1980;

d) il Responsabile della Direzione territoriale produzione Napoli di RFI, con atto 2017/0003110, datato 8 maggio 2017, respingeva la richiesta di deroga perché ritenuta in contrasto con le norme dell’art. 60 del d.p.r. n. 753/1980 in materia di sicurezza dell’esercizio ferroviario, nonché della pubblica incolumità;

e) la società A2G.RE s.r.l. proponeva ricorso (nrg 1073/2017) al T.a.r. per la Campania (sezione staccata di Salerno) avverso il suddetto diniego;

f) nelle more del giudizio, R.F.I. depositava l’atto n. 2017/0007178 del 5 dicembre 2017, col quale veniva confermato il diniego della richiesta di deroga alla distanza per la realizzazione dei detti box auto interrati pertinenziali;

g) avverso il provvedimento n. 2017/0007178 del 5 dicembre 2017 la soc. A2G.RE proponeva motivi aggiunti;

h) le istanze cautelari proposte dalla società AG.RE per la sospensione dei suindicati atti, venivano respinte per mancanza di periculum ;

i) con la sentenza n. 1468/2019, pubblicata il 12 agosto 2019, il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, dichiarava improcedibile il ricorso principale n. 1073/2017 per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il primo provvedimento di rigetto delle richieste della soc. A2G.RE s.r.l. era stato superato dal nuovo, n. 2017/0007178 del 5 dicembre 2017, mentre accoglieva i motivi aggiunti proposti avverso tale secondo provvedimento avuto esclusivo riguardo al dedotto deficit istruttorio e motivazionale, con conseguente annullamento del provvedimento n. 2017/0007178 del 5 dicembre 2017;

l) il Responsabile della Direzione territoriale produzione Napoli di R.F.I. s.p.a. riesaminava l’istanza di deroga e, con atto datato 11 febbraio 2020, n. 2020/0000679, respingeva nuovamente l’istanza di autorizzazione in deroga;

m) la società A2G.RE proponeva, avverso il suddetto provvedimento, nuovo ricorso (n. 551/2020) al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno;

n) nel frattempo, la società A2G.RE proponeva appello avverso la sentenza n. 1468/2019;

o) con ordinanza n. 2343 del 30 aprile 2020, questo Consiglio (Sezione V) respingeva l’istanza cautelare di sospensione della sentenza perché “insussistente il periculum in mora, non ravvisandosi il pregiudizio grave e irreparabile per gli interessi pubblici rappresentati dall’Ente appellante: ed infatti, a seguito dell’annullamento ad opera della sentenza impugnata, per difetto di istruttoria e motivazione, della conferma di diniego alla costruzione in deroga alle distanze minime di cui all’art. 49 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) l’appellante Rete Ferroviaria Italiana ha reiterato in sede di riedizione del potere il diniego con ulteriore provvedimento contro il quale l’odierna appellata ha proposto autonomo ricorso”;

p) il Comune di Salerno, a sua volta, con determina n. 14 del 28 aprile 2020, archiviava, “respingendo”, l’istanza presentata in data 1 aprile 2016, prot. n. 55966, dalla società ricorrente per ottenere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di box auto pertinenziali interrati in via Monti;

q) la soc. A2G.RE s.r.l., con nota prot. n. 74718 del 13 maggio 2020, chiedeva l’annullamento in autotutela dell’atto n. 14/2020;

r) il Comune di Salerno, con determina n. 0079912 del 22 maggio 2020, respingeva l’istanza di annullamento in autotutela per non avere la società ricorrente “nell’arco temporale di oltre tre anni … prodotto nessuno dei documenti necessari alla conclusione del procedimento”;

s) la soc. A2G.RE proponeva ulteriore ricorso avverso i suindicati atti del Comune (nrg. 963/2020);
il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, riuniti i ricorsi n. 551/2020 e n. 963/2020 (di cui ai paragrafi “m”-“s”), li accoglieva con sentenza n. 1895/2020 del 9 dicembre 2020, annullando gli atti impugnati;

t) la soc. A2G.RE, con missiva datata 13 gennaio 2021, invitava R.F.I. a riesaminare l’istanza di deroga alle distanze;
il Responsabile della Direzione produzione di Napoli di R.F.I., con atto n. 2021/0001183 del 26 febbraio 2021, comunicava l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento della suddetta richiesta;
la società soc. A2G.RE trasmetteva a RFI relazione tecnica a confutazione dei motivi ostativi, invitandola “a un’approfondita campagna di indagini” in contraddittorio;

u) R.F.I., con due provvedimenti, prot. n. 2021/0003070 del 19 maggio 2021 e n. P/2021/0003692 del 17 giugno 2021, respingeva nuovamente l’autorizzazione in deroga;

v) avverso i suddetti provvedimenti la soc. A2G.RE s.r.l. proponeva ricorso al T.a.r. (n. 1034/2021);

z) con sentenza n. 1896/2021 del 9 agosto 2021, il T.a.r. accoglieva il ricorso per difetto di istruttoria, in relazione alla mancata considerazione degli apporti partecipativi della società (relazione tecnica e controdeduzioni ai motivi ostativi);

zz) R.F.I. con atto del 17 settembre 2021, reiterava il “preavviso di diniego” e, infine, con provvedimento 1/P/2023/0003518 del 21 aprile 2023, denegava la richiesta di autorizzazione in deroga alle distanze per la realizzazione di 15 box auto interrati pertinenziali. Il diniego veniva così motivato: “ L’intervento ricade in fascia identificata come ‘elevata pericolosità da frane’ secondo la cartografia di rischio prodotta dalla Provincia di Salerno;
zona, quindi, già soggetta a criticità di natura idrogeologica. Quest’intervento viene a realizzarsi a distanza ridotta dall’infrastruttura civile ferroviaria risalente ai primi anni del secolo scorso, dunque, dove non risultano prevedibili gli effetti dell’interazione tra l’infrastruttura ferroviaria, realizzata con tecniche costruttive risalenti ai primi del ‘900, e le lavorazioni propedeutiche all’esecuzione della nuova opera. Non è constatabile l’impatto delle lavorazioni proposte, soprattutto ricordando che la linea interessata è di grande strategicità per il trasporto locale e nazionale anche in ottica del presunto aumento della circolazione ferroviaria e del potenziamento delle infrastrutture programmato dal Gruppo Ferrovie dello Stato
”.

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