Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-04-28, n. 202304294
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Testo completo
Pubblicato il 28/04/2023
N. 04294/2023REG.PROV.COLL.
N. 07006/2022 REG.RIC.
N. 07135/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7006 del 2022, proposto da Lidl Italia s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati A G e S S, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Palma in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 103;
contro
la società Nepetia Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Prisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il comune di Amantea, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
nei confronti
dei signori B M e Teresa A M, rappresentati e difesi dagli avvocati Achille Morcavallo e Francesco Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Achille Morcavallo in Roma, via Arno n.6;
sul ricorso numero di registro generale 7135 del 2022, proposto dai signori B M e Teresa A M, rappresentati e difesi dagli avvocati Achille Morcavallo e Francesco Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Achille Morcavallo in Roma, via Arno n. 6;
contro
la Nepetia Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Prisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone;il Comune di Amantea;la Lidl Italia s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio
per la riforma
per entrambi i ricorsi, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (sezione seconda), n. 01497/2022, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Nepetia Costruzioni s.r.l., della Provincia di Cosenza, del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2023 il consigliere G R;viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento dei seguenti atti:
a) delibera del consiglio comunale di Amantea n. 27 del 27 giugno 2018, avente ad oggetto “P.S.A. – Esame Osservazioni e controdeduzioni”, nella parte in cui approva parzialmente l’osservazione n. FT6 – prot. 5215 del 17 aprile 2018;
b) parere vincolate favorevole reso dalla Soprintendenza ai B.A.P. di Cosenza – prot. n. 5671 del 27 dicembre 2020;
c) autorizzazione paesaggistica della Provincia di Cosenza n. 578/2018 del 15 febbraio 2021;
d) nulla osta al trasferimento dell’autorizzazione amministrativa n. 023/2010, rilasciato dal Comune di Amantea alla soc. Lidl Italia S.r.l. il 7 maggio 2021;
e) permesso di costruire n. 4603 del 20 maggio 2021, rilasciato dal Comune di Amantea.
2. Questi i fatti rilevanti ai fini di causa:
a) la Società Nepetia Costruzioni s.r.l. è proprietaria del Parco commerciale sito in Amantea alla Via Stromboli, posto a poche centinaia di metri dall’intervento edilizio proposto dai signori M;
b) entrambi gli interventi ricadono nella medesima zona commerciale del comune di Amantea;
c) con delibera del consiglio comunale di Amantea n. 27 del 27 giugno 2018, venivano esaminate, e approvate parzialmente, le osservazioni al P.S.A. e, tra queste, quella indicata con “FT6” presentata dal sig. B M in data 17 aprile 2018, relativa al terreno sito in Amantea alla via Garibaldi ed identificato al Foglio 5, particelle nn. 1467, 1404, 22, 1405 (sub 1), 793, 84, 474, 1333 e 1334;
d) i signori progettavano la costruzione di un edificio commerciale, da realizzarsi appunto su detto terreno, non già secondo il PSA cui le predette osservazioni facevano riferimento, bensì in forza delle norme del vigente P.R.G., essendo decorsi i relativi termini per l’approvazione del nuovo strumento urbanistico ed essendo quindi venute meno le misure di salvaguardia;
e) con nota prot. 12135 del 3 ottobre 2019, la Soprintendenza, dopo un primo parere negativo (prot. n. 5962 del 21 maggio 2019), rilasciava parere favorevole in quanto “ risulta molto ridotta la percepibilità dell’intervento proposto, da cui l’irrilevante pregiudizio dei valori paesaggistici protetti ”;
f) a seguito di esposto del 25 ottobre 2019, la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone avviava il procedimento per l’annullamento in autotutela del predetto parere favorevole;
g) con nota prot. n. 14788 del 25 novembre 2019, la Soprintendenza procedeva all’annullamento in autotutela del richiamato parere favorevole, cui faceva seguito il parere negativo definitivo, espresso dalla Provincia di Cosenza con prot. n. 53643 del 30 dicembre 2019;
h) tali ultimi provvedimenti, impugnati dai signori M, venivano annullati dal T.a.r. per la Calabria con sentenza n. 1963/2020 del 30 novembre 2020;
i) in sede di rideterminazione, in data 27 dicembre 2020 la Soprintendenza rilasciava parere favorevole cui seguiva: i) l’autorizzazione paesaggistica n. 578/2018 della Provincia di Cosenza;ii) il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire del responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Amantea;iii) il rilascio, in data 20 maggio 2021, del titolo edilizio (prot. n. 4603/2021);
l) con provvedimento n. 8104/2021 del 7 maggio 2021, il Comune di Amantea, su richiesta della Lidl Italia s.r.l., rilasciava nulla osta al trasferimento dell’autorizzazione commerciale n. 023/2010, già rilasciata a Lidl Italia srl per esercitare la relativa attività presso i locali di proprietà della Nepetia;
m) in data 14 luglio 2021, a seguito di richiesta del 25 giugno 2021, volturava a favore di Lidl Italia il permesso di costruire n. 4603, originariamente rilasciato ai signori M.
2.1. Sul presupposto che i suindicati provvedimenti recassero danno alla Nepetia, poiché renderebbero il parco commerciale di proprietà della medesima privo delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio delle attività ivi previste, così (asseritamente) aggirando la vigente normativa che non consente l’apertura di altre superfici commerciali di medie strutture di vendita nella medesima zona interessata, la suddetta società impugnava detti atti innanzi al T.a.r per la Calabria.
2.2. Il gravame (allibrato al nrg 1579/2021) veniva affidato a quattro motivi (estesi da pagina 7 a pagina 19 del ricorso) così compendiati:
I) quanto alla delibera consiglio comunale di Amantea n. 27 del 27 giugno 2018: violazione e falsa applicazione della stessa;eccesso di potere per difetto di istruttoria;violazione e falsa applicazione della delibera del consiglio comunale di Amantea n. 40 del 24 ottobre 2014;eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione;
II) quanto al parere reso dalla Soprintendenza ai B.A.P. di Cosenza, prot. n. 5671 del 27 dicembre 2020, e all’autorizzazione paesaggistica della Provincia di Cosenza n. 578/2018 del 15 febbraio 2021: violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241;violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241;eccesso di potere per elusione del giudicato, difetto di motivazione, contraddittorietà estrinseca ed illogicità;difetto di istruttoria;
III) quanto al nulla osta al trasferimento dell’autorizzazione amministrativa n. 023/2010, rilasciato dal Comune di Amantea alla soc. LIDL ITALIA S.r.l. il 7 maggio 2021: eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà;violazione e falsa applicazione della normativa in materia di trasferimento di autorizzazioni amministrative ed in particolare delle delibere del Consiglio Comunale di Amantea n. 17 del 25 giugno 2002 e n. 6 del 2 febbraio 2004;
IV) quanto al permesso di costruire n. 4603 del 20 maggio 2021: illegittimità derivata;violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 30 delle norme tecniche del piano regolatore di Amantea.
2.3. Si costituivano la società Lidl Italia S.R.L, il Ministero della cultura e i signori M.
2.4. Con due successivi motivi aggiunti, la società Nepetia:
a) con il primo, premettendo di essere venuta a conoscenza solo in data 14 gennaio 2022 del Regolamento del “Piano Medie Strutture Commerciali su Aree Private”, approvato dal Comune di Amantea con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 2004, deduceva che gli atti impugnati avrebbero violato il paragrafo III.