Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202406407
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Testo completo
Pubblicato il 16/07/2024
N. 06407/2024REG.PROV.COLL.
N. 08260/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8260 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Miccoli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Trisorio Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, n. 412/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 luglio 2024 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Stefania Miccoli, Giuseppe Trisorio Liuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso dalle stesse proposto:
- per l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo gravante sull'amministrazione regionale di garantire le risorse aggiuntive previste dai commi 295 e ss. art. 1 L. 244/2007 (oggi confluite nel Fondo nazionale trasporti ex art. 16 bis D.L. 95/2012) agli enti locali e per essi alle imprese di trasporto pubblico locale, negli anni dal 2008 al 2012;
- per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sulle note del 15 dicembre 2014 della CTP SPA e del 17 dicembre 2014 della -OMISSIS-;
- per l'effetto, per la condanna ex art. 34 c.p.a., dell'amministrazione regionale all'esatto adempimento, dell'obbligo previsto dai commi 295 e ss. L. 244/2007 (oggi contenuto all'art. 16 bis D.L. 95/2012), mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti di spesa;
2. Le società odierne appellanti sono imprese esercenti attività di trasporto pubblico locale quali consorziate esecutrici del consorzio Cotrap.
La -OMISSIS-s.r.l. svolge il servizio nel territorio della provincia di Taranto e la -OMISSIS-s.r.l. in quello della provincia di Lecce, in forza di contratti di servizio prorogati dalla Provincia di Taranto e dalla Provincia di Lecce fino al 30 giugno 2018.
Con il ricorso principale, entrambe assumevano la violazione da parte della Regione Puglia dell’obbligo di integrale trasferimento agli enti locali delle risorse aggiuntive stanziate dallo Stato, in forza dei commi 295 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008) e assistite da vincolo di destinazione.
Con la legge finanziaria per il 2008 sopra citata, preso atto della necessità d’introdurre un meccanismo di finanziamento stabile, il legislatore ha approntato la c.d. fiscalizzazione del settore del trasporto pubblico locale mediante il riconoscimento della compartecipazione di ciascuna regione al gettito dell’accisa sul gasolio e decorrere dal 2008, vincolando le suddette somme alla sostituzione dei precedenti trasferimenti statali in materia di finanziamento del trasporto pubblico locale e di copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei futuri C.C.N.L. del comparto autoferrotranvieri (articolo 1, commi 295 e seguenti).
Tale impianto normativo, sebbene formalmente abrogato dall’articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 a far data dal primo gennaio 2013, è stato dal medesimo decreto sostanzialmente confermato con l’istituzione del fondo nazionale trasporti, cui sono destinati i medesimi flussi finanziari.
Le società ricorrenti contestavano pertanto che la Regione Puglia, per gli anni 2008 – 2012, in violazione dell’obbligo d’integrale destinazione delle risorse percepite, aveva sottratto al settore del trasporto pubblico locale la somma di euro 66.202.633, trasferita dallo Stato a