Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202406407

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202406407
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406407
Data del deposito : 16 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2024

N. 06407/2024REG.PROV.COLL.

N. 08260/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8260 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G T L, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, n. 412/2020, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 luglio 2024 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati S M, G T L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-, hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso dalle stesse proposto:

- per l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo gravante sull'amministrazione regionale di garantire le risorse aggiuntive previste dai commi 295 e ss. art. 1 L. 244/2007 (oggi confluite nel Fondo nazionale trasporti ex art. 16 bis D.L. 95/2012) agli enti locali e per essi alle imprese di trasporto pubblico locale, negli anni dal 2008 al 2012;

- per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sulle note del 15 dicembre 2014 della CTP SPA e del 17 dicembre 2014 della -OMISSIS-;

- per l'effetto, per la condanna ex art. 34 c.p.a., dell'amministrazione regionale all'esatto adempimento, dell'obbligo previsto dai commi 295 e ss. L. 244/2007 (oggi contenuto all'art. 16 bis D.L. 95/2012), mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti di spesa;

2. Le società odierne appellanti sono imprese esercenti attività di trasporto pubblico locale quali consorziate esecutrici del consorzio Cotrap.

La -OMISSIS-s.r.l. svolge il servizio nel territorio della provincia di Taranto e la -OMISSIS-s.r.l. in quello della provincia di Lecce, in forza di contratti di servizio prorogati dalla Provincia di Taranto e dalla Provincia di Lecce fino al 30 giugno 2018.

Con il ricorso principale, entrambe assumevano la violazione da parte della Regione Puglia dell’obbligo di integrale trasferimento agli enti locali delle risorse aggiuntive stanziate dallo Stato, in forza dei commi 295 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008) e assistite da vincolo di destinazione.

Con la legge finanziaria per il 2008 sopra citata, preso atto della necessità d’introdurre un meccanismo di finanziamento stabile, il legislatore ha approntato la c.d. fiscalizzazione del settore del trasporto pubblico locale mediante il riconoscimento della compartecipazione di ciascuna regione al gettito dell’accisa sul gasolio e decorrere dal 2008, vincolando le suddette somme alla sostituzione dei precedenti trasferimenti statali in materia di finanziamento del trasporto pubblico locale e di copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei futuri C.C.N.L. del comparto autoferrotranvieri (articolo 1, commi 295 e seguenti).

Tale impianto normativo, sebbene formalmente abrogato dall’articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 a far data dal primo gennaio 2013, è stato dal medesimo decreto sostanzialmente confermato con l’istituzione del fondo nazionale trasporti, cui sono destinati i medesimi flussi finanziari.

Le società ricorrenti contestavano pertanto che la Regione Puglia, per gli anni 2008 – 2012, in violazione dell’obbligo d’integrale destinazione delle risorse percepite, aveva sottratto al settore del trasporto pubblico locale la somma di euro 66.202.633, trasferita dallo Stato a titolo di risorse aggiuntive e risultanti dai rendiconti generali versati in atti.

Soggiungevano di aver entrambe diffidato la Regione, rispettivamente con note del 15 dicembre 2014 e del 17 dicembre 2014, “a voler provvedere entro 30 giorni… all’adozione dei provvedimenti necessari all’erogazione delle risorse aggiuntive di cui all’art. 1, c. 295 ss. L. n. 244/07 trasferite dallo Stato…”, senza ricevere riscontro.

3. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso.

Il legislatore statale, con il comma 295 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, nel riconoscere alle Regioni la compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione, prende in considerazione il trasporto pubblico locale nella sua interezza, comprendendo, quindi, non solo il trasporto su gomma e il livello provinciale, ma anche quello ferroviario e il livello regionale.

Come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 273/2013, è la Regione a stabilire come impiegare le somme attribuitele per la generica finalità della promozione dello sviluppo del trasporto locale complessivamente inteso e, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 10/2009, tale competenza spetta alla giunta regionale.

L’obbligo di riversare le risorse destinate agli enti locali entro quattro mesi dalla loro acquisizione (come prevede il comma 301 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2008) trova pertanto il suo indefettibile presupposto nella concreta decisione della Regione di destinare ai ridetti enti locali parte delle risorse attribuitele dallo Stato.

Non rinvenendosi nel caso di specie alcuna fonte dell’asserito obbligo regionale di trasferire le risorse aggiuntive alle province, la relativa domanda di condanna all’esatto adempimento non ha trovato accoglimento.

A ciò si aggiunge che la Regione ha dato prova di aver trasferito agli enti locali nel periodo 2008 - 2012 una somma ben maggiore rispetto a quella pretesa dalle ricorrenti.

4. Le società soccombenti hanno interposto appello articolando tre motivi di ricorso.

4.1. Con il primo si censura l’erroneità della sentenza impugnata laddove ritiene che la provvista finanziaria delineata dall’art. 1, commi 295 ss., l. n. 244/2007 sia indistintamente destinata a tutte le tipologie di trasporto, ragion per cui non vi sarebbe alcuna possibilità per le ricorrenti di invocare l’inadempimento regionale ove la Regione dia prova di aver speso tali risorse nel comparto dei trasporti.

Sulla scorta di tale erroneo assunto, il T.a.r. riconosce alla Regione Puglia la piena autonomia nella destinazione delle risorse statali, in spregio del principio del vincolo di destinazione che governa, invece, le contribuzioni pubbliche, imprimendo ad ogni capitolo di spesa una specifica destinazione che non può essere modificata dalle decisioni della Giunta regionale.

Al contrario, il giudice di prime cure, accedendo ad una interpretazione distorta dell’art. 1, comma 301, l. n. 244/2007, finisce col subordinare tale erogazione alla decisione discrezionale della Regione, quando invece la disposizione predetta non attribuisce alcun margine di discrezionalità all’Ente nell’ an dell’erogazione, ma si riferisce unicamente al quomodo (cioè alle modalità di versamento delle risorse).

In secondo luogo, il T.a.r. adito non ha tenuto in debito conto quanto dispongono le “Linee di indirizzo generali per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge finanziaria 2008 in materia di risorse per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale” adottate dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 che qualificano espressamente le risorse di cui all’art. 1, commi 295 e ss., L. 244/2007 a “destinazione diretta ed esclusiva”;
parimenti omesso nella decisione impugnata qualsivoglia riferimento all’art. 16 bis, comma 8, D.L. 95/2012 (che nel ricostituire il Fondo Nazionale Trasporti a far data dall’1 Gennaio 2013, ne afferma la natura vincolata) e all’art. 24 L.R. 10/2009, il cui scopo non è quello di individuare la competenza della Giunta a decidere a quale settore erogare le risorse, ma unicamente di stabilire le modalità di erogazione di tali risorse nel tempo.

Del resto in atti non sono versati documenti idonei a dimostrare che l’Amministrazione abbia elargito la somma di € 66.202.633,00, riveniente dai fondi ex art. 1 commi 295 e ss. L.F. 244/2007, in favore di altra tipologia di T.P.L. che non fosse quello automobilistico: l’assenza di prova in merito a tale devoluzione dimostra che la Regione non abbia impiegato tali risorse “vincolate” nella loro destinazione al T.P.L.

La destinazione vincolata di tali flussi finanziari si può apprezzare anche con riguardo alle risorse derivanti dai contributi per i rinnovi del CCNL autoferrotranvieri (successivamente confluiti anch’essi nella riforma di “fiscalizzazione” degli oneri del TPL), come sarebbe confermato dalla giurisprudenza amministrativa.

In definitiva, operando una semplice comparazione tra i rendiconti della Regione che indicano le risorse in entrata e le risorse in uscita, è evidente che non tutte le risorse, definite ed erogate ex art. 1 commi 295 e ss. L.F. 244/2007, hanno raggiunto il settore del T.P.L. negli anni 2008-2012, pertanto si insiste nella contestazione dell’inadempimento da parte della Regione.

4.2. Con il secondo motivo si lamenta l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato il secondo motivo del ricorso principale a mezzo del quale si deduceva che la Regione in ogni caso avesse adempiuto soltanto parzialmente ai propri obblighi erogando almeno € 66.206.633 in meno rispetto a quanto avrebbe dovuto trasferire al settore del T.P.L. per il periodo 2008-2012.

Sul punto si osserva che, nonostante la Regione attesti di aver elargito somme maggiori di quelle che le odierne appellanti ritengono fossero dovute, dagli atti esibiti dalla stessa p.a. non è possibile né rinvenire i quantitativi indicati in asserita eccedenza, né verificare la loro imputazione, con la conseguenza che, allo stato degli atti, la Regione è riuscita soltanto a dimostrare di non aver mai erogato tutte le risorse della L.F. 244/2007 (e questo indipendentemente dalla loro specifica destinazione).

La decisione impugnata appare illogica e contraddittoria anche nella parte in cui, da un lato, attesta che le risorse non sono tutte da devolversi al T.P.L. settore trasporto gomma, ma avrebbe dovuto includere anche il settore ferroviario ed il T.P.L. tutto, ma, dall’altro, non si pone il problema di verificare nelle determine regionali esibite ex adverso che effettivamente tali risorse siano state erogate – come afferma la Regione senza fornire alcuna prova - e non siano invece state sottratte al settore come, sembrano dimostrare i documenti regionali in atti (per un ammontare pari a € 66.202.633 nel periodo 2008-2012).

Né può ritenersi che le odierne appellanti non abbiano efficacemente contestato l’insufficienza delle somme erogate, posto che il raffronto tra le cifre indicate dalla Regione e quelle previste nei documenti esibiti dimostra che le somme sono inferiori a quelle messe a disposizione dallo Stato in riferimento ai commi della L. 244/2007 per i quali è causa;
allo stesso modo, l’ulteriore elargizione milionaria che la Regione si limita a richiamare nei propri scritti, senza specificare a quale titolo e con quale imputazione di spesa sia stata erogata, non può essere utilizzata per ritenere assolto un obbligo di legge.

4.3. Con il terzo motivo si reitera l’istanza risarcitoria di cui al ricorso introduttivo, asserendo che il mancato trasferimento delle risorse aggiuntive approntate a livello nazionale avrebbe privato le aziende del settore di quella provvista finanziaria che avrebbe consentito la copertura dei costi del rinnovo del CCNL avvenuto nel 2009, obbligandole a sostenere maggiori oneri retributivi e previdenziali.

5. La Regione Puglia si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso in appello ed eccependo la sua inammissibilità per difetto di legittimazione attiva.

6. Il ricorso va dichiarato inammissibile accogliendo l’eccezione sollevata dalla regione Puglia.

Le società ricorrenti non hanno sottoscritto alcun contratto con la Regione Puglia e con le Province di Lecce e di Taranto, dal momento che a sottoscrivere i contratti è stato unicamente il Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi “CO.TRA.P”. La Regione Puglia trasferisce parte delle risorse

che rivengono dalla compartecipazione al gettito dell’accise sul gasolio per autotrazione agli Enti locali e quindi non alle imprese ricorrenti.

Le appellanti danno atto nel loro ricorso di queste modalità di assegnazione dei contributi riconoscendo implicitamente di non avere alcuna legittimazione ad agire nei confronti della

Regione Puglia, non vantando alcuna situazione giuridica sostanziale riconosciuta dall’ordinamento e non potendo conseguire alcun bene della vita, presupposto ineliminabile dal momento che la giurisdizione amministrativa è una giurisdizione di natura soggettiva. (si veda in merito anche Cons.

Stato, Sez. V, 15 marzo 2016, n. 1022).

7. La conclusione in rito del giudizio consente la compensazione delle spese di giudizio.

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