Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-29, n. 202305226
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 05226/2023REG.PROV.COLL.
N. 00793/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2022, proposto da
A M, rappresentata e difesa dall’avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Corso del Rinascimento, n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Chiara Biscaglia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione I, 21 giugno 2021, n. 457, resa tra le parti, non notificata ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento di espulsione dal corso di formazione specifica in medicina generale 2016/2019, del provvedimento di annullamento dell’idoneità conseguita e del provvedimento di recupero delle somme erogate a titolo di borsa di studio;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2023 il consigliere L D R e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con appello notificato il 21 gennaio 2022 e depositato il 31 gennaio successivo, la dottoressa A M ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 21 giugno 2021, n. 457, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, Sezione I, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della determinazione dirigenziale del 12 dicembre 2019 n. 13AP.2019/D.00691, con cui la Regione Basilicata ha disposto la sua esclusione dal corso triennale ormai concluso di specializzazione per medico di medicina generale, l’annullamento dell’idoneità conseguita, nonché la determinazione di procedere al recupero delle intere somme erogate a titolo di borsa di studio per il periodo 2016/2019, di cui alla nota dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza del 07 febbraio 2020, pure oggetto di impugnativa, con la quale era stata richiesta alla ricorrente la restituzione dell’intera somma di € 28.839,00.
2. L’appellante affida il proprio gravame a due motivi di censura, con i quali lamenta, in sostanza, l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tar non ha adeguatamente valorizzato la specificità della vicenda da cui origina il presente contenzioso, con particolare riguardo alla partecipazione con successo della ricorrente al corso di specializzazione, all’esiguità della somma percepita, in violazione delle regole sulla corresponsione della borsa di studio, in corrispondenza con la sospensione dell’erogazione dei relativi importi da parte della Regione e all’eccessività della richiesta di ripetizione di tutte le somme erogate nel triennio 2016/2019.
3. La Regione Basilicata si è costituita in giudizio con memoria depositata il 3 marzo 2022, in data 17 aprile 2023 l’appellante ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a., alla quale l’Amministrazione ha replicato con memoria depositata il 27 aprile 2023.
4. All’udienza pubblica del 18 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello non può trovare accoglimento e le doglianze che ne sono alla base possono essere esaminate congiuntamente per economia processuale.
6. Deduce l’appellante di aver partecipato con successo il concorso per essere ammessa al corso triennale di specializzazione 2016-2019 per medico di medicina generale e di aver frequentato con assiduità e profitto per l’intero triennio tale corso, conseguendo valutazione finale di “ottimo” e “buono” nelle diverse aree e superando con pieno successo l’esame finale conseguendo l’abilitazione.
Aggiunge, inoltre, di aver attivato, senza aver smesso di partecipare a tutte le attività didattiche e formative previste, un rapporto di collaborazione con l’INPS per appena due mesi (luglio – settembre 2019) nella parte finale dell’ultimo dei tre anni di corso, in coincidenza con l’interruzione da parte della Regione dell’erogazione della borsa di studio in favore di tutti i corsisti .
Con i provvedimenti impugnati, è stata disposta la revoca dell’abilitazione conseguita dall’appellante, la sua espulsione dal corso ormai terminato e ordinata la restituzione dell’intero importo erogato a titolo di borsa.
7. Il Tar Basilicata:
- con decreto presidenziale 25 marzo 2020, n. 70 ha respinto la domanda cautelare incidentalmente proposta ai sensi dell'art. 55 c.p.a.;
- con ordinanza 20 maggio 2020, n. 144, non impugnata, ha rigettato la domanda interinale di sospensione dell’esecutività degli atti impugnati;
- con sentenza 21 giugno 2021, n. 457, qui impugnata, ha respinto il ricorso.
8. In particolare, il giudice di primo grado ha correttamente inquadrato la fattispecie nell’ambito della normativa primaria e secondaria applicabile.
Da una parte, ha osservato che l’articolo 24, comma 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.