Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-12-19, n. 202311004
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2023
N. 11004/2023REG.PROV.COLL.
N. 06772/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6772 del 2022, proposto da
Cooperativa Pescatori Portofino, Pescefino Società a Responsabilità Limitata Semplificata, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Portofino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Ristorante S S.r.l., non costituito in giudizio;
nei confronti
Ristorante S S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Damonte, Giuseppe Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00409/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Portofino e della società Ristorante S S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota depositata in data 25 settembre 2023 con la quale il Comune di Portofino ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Vista la nota depositata in data 2 ottobre 2023 con la quale Cooperativa Pescatori Portofino, Pescefino Società a Responsabilità Limitata Semplificata, ha chiesto il passaggio in decisione della causa, senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2023 il Cons. Marco Valentini e uditi per la parte intimata gli avvocati Roberto Damonte e Giuseppe Gitto;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo l’originario ricorrente, odierno appellato, ristorante S s.r.l., ha chiesto l’annullamento:
per quanto riguarda il ricorso principale
- del provvedimento del 16.9.2021, avente ad oggetto “Ristorante S s.r.l. riscontro e conclusione del procedimento di revoca parziale ex art. 42 Cod. Nav. in relazione a 27,60 mq. in Molo Umberto I, antistante il Civico condotto dalla Cooperativa Pescatori Portofino ”;
- di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi inclusi l’atto prot. n. 6754 del 15.6.2021, l’atto prot. n. 7098 del 23.6.2021, l’atto prot. n. 7360 del 29.6.2021, il verbale della riunione del 30.6.2021, l’atto prot. n. 8175 del 16.7.2021, l’atto prot. n. 9547 del 24.8.2021 e l’atto prot. n. 9951 del 3.9.2021;
- nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- ove occorra, l’atto prot. n. 12892 del 15.11.2021;
Ha depositato ricorso incidentale la Cooperativa Pescatori Portofino, chiedendo l’annullamento:
- della concessione demaniale marittima rep. n. 1729 - reg. n. 1 del 27.4.2021, recante l’autorizzazione al subingresso della ricorrente nella concessione rep. n. 1688 - reg. n. 1 del 28.8.2017, della concessione demaniale marittima reg. n. 1 del 28.8.2017 e della concessione demaniale marittima reg. n. 6 del 12.6.2004;
- di ogni atto presupposto, conseguente o connesso, ivi incluse la deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 21.12.2020 e la nota prot. n. 851 del 27.1.2021, previo accertamento dell’inefficacia e/o invalidità o nullità della proroga della concessione demaniale al 2033 disposta dalla legge n. 145/2018.
Emerge in fatto dagli atti del giudizio di primo grado che la società ricorrente in primo grado, Ristorante S S.r.l., con ricorso notificato anche alla Cooperativa Pescatori Portofino, ha impugnato, con plurimi motivi, il provvedimento con il quale l’Amministrazione civica ha ritirato parzialmente la concessione demaniale marittima di una porzione di mq. 27,60 del Molo Umberto I, già assentita in uso a servizio del proprio esercizio di ristorazione, ma collocata in un’area pubblica antistante l’esercizio commerciale della Cooperativa Pescatori Portofino, altresì domandando la condanna del Comune di Portofino al risarcimento dei danni.
Successivamente, la Cooperativa Pescatori Portofino ha proposto, a sua volta, un ricorso incidentale avverso i provvedimenti oggetto della contestata determinazione di ritiro, ossia la concessione demaniale marittima reg. n. 6 del 12 giugno 2004, la concessione demaniale marittima reg. n. 1 del 28 agosto 2017, l’atto di proroga in data 27 gennaio 2021 e la licenza di subingresso reg. n. 1 del 27 aprile 2021, chiedendone l’annullamento, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della proroga delle concessioni demaniali marittime al 2033, disposta dalla legge n. 145/2018, articolando a sua volta plurimi motivi.
Il TAR adito ha in via prioritaria affrontato il ricorso incidentale, in quanto volto a contestare la legittimità del titolo concessorio di Ristorante S s.r.l. e, quindi, la legittimazione ad agire di quest’ultima, in quanto il suo eventuale accoglimento renderebbe inammissibile l’impugnativa.
Il gravame incidentale è stato ritenuto irricevibile per tardività, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la “piena conoscenza” dell’atto dalla quale decorre il dies a quo del termine decadenziale per l’esperimento dell’azione di annullamento, deve essere intesa come percezione dell’esistenza del provvedimento amministrativo e della sua lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, salva la facoltà di proporre motivi aggiunti al momento dell’acquisizione del testo dell’atto o della cognizione di ulteriori profili di illegittimità.
La “piena conoscenza” può essere presuntivamente desunta, evidenzia il primo giudice ampiamente argomentando con riferimento ai passaggi procedimentali acquisiti agli atti, da un insieme di circostanze da cui inferire, con sufficiente grado di certezza, che l’interessato abbia avuto contezza del contenuto essenziale del provvedimento e, quindi, di coglierne il carattere pregiudizievole.
In applicazione delle richiamate regole, il primo giudice ha ritenuto che la Cooperativa appellante incidentale abbia appreso dell’esistenza e della lesività del titolo rilasciato dal Comune alla società S al più tardi in data 30 giugno 2021. Pertanto, avrebbe dovuto esperire l’azione entro il 29 settembre 2021.
Quanto al gravame principale, il primo giudice ha preso in esame l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione comunale, in ragione della mancata impugnazione degli atti presupposti, costituiti dal Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUD), nonché dalla delibera della Giunta comunale n. 124 del 2020 e dalla determinazione n. 63 del 2020, recanti gli indirizzi e le procedure per la proroga delle concessioni demaniali marittime.
Tale rilievo processuale è stato considerato infondato.
Nel caso in specie, la ricorrente non ha mosso alcuna censura avverso il PUD o gli altri atti indicati dalla resistente, ma ha dedotto una serie di vizi autonomamente inficianti il provvedimento di autotutela.
Viceversa, i motivi primo, secondo e quarto del ricorso introduttivo, ritenuti da giudice di prime cure scrutinabili congiuntamente per la loro intima connessione, sono stati considerati fondati ed assorbenti.
Il TAR ha valutato anzitutto che l’atto di autotutela adottato dal Comune, seppure formalmente intitolato “revoca parziale ex art. 42 Cod. Nav .”, sia in realtà un provvedimento di annullamento d’ufficio , soggetto, quindi, alla stringente disciplina garantista di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
La fattispecie si collocherebbe, infatti, al di fuori dello schema della revoca, perché non ricorre, ad avviso del primo giudice, né una sopravvenienza né una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Non può dunque condividersi, osserva il TAR, la difesa dell’amministrazione comunale, secondo cui l’interesse pubblico all’annullamento dovrebbe individuarsi nella necessità di ripristinare la conformità della situazione concessoria al PUD, al fine di gestire in maniera ordinata un contesto demaniale fortemente attrattivo.
Il TAR ha poi ritenuto che l’apprezzamento dei contrapposti interessi delle due parti private coinvolte dalla decisione amministrativa non appare essere stato condotto in modo conforme al dettato dell’art. 21- nonies , comma 1, della legge n. 241/1990.
Quanto alla richiesta della controinteressata, secondo cui si dovrebbe disapplicare con effetti immediati la proroga ex lege della concessione di cui S è titolare, per violazione della normativa europea, il TAR l’ha ritenuta inaccoglibile, rammentando che con le pronunzie n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha sancito il contrasto con il diritto eurounitario delle norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, senza che rilevi la presenza di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato.
Al tempo stesso, però, è stato statuito che, al fine di evitare l’impatto socio-economico di una decadenza immediata e generalizzata, oltre che nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia, le concessioni già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023.
Pertanto, il titolo di S S.r.l. non può essere disapplicato o dichiarato decaduto dal giudice amministrativo per contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE sino a tutto l’anno 2023, salvi gli ulteriori provvedimenti che il Comune riterrà di adottare per il periodo successivo e alla luce della peculiarità delle concessioni di cui si tratta (riservate dal PUD agli esercenti attività commerciali in immobili di proprietà privata che si affacciano sulle calate portuali).
In relazione a quanto precede, il ricorso incidentale è stato dichiarato dal TAR irricevibile, mentre l’impugnativa principale fondata – rimanendo assorbite le restanti censure del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti – con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
È stata invece respinta la domanda risarcitoria, non avendo la ricorrente sofferto alcun pregiudizio in conseguenza dell’atto gravato, in quanto immediatamente sospeso in sede cautelare.
DIRITTO
In sede di appello principale, sono stati dedotti dall’appellante Cooperativa Pescatori Portofino quattro motivi:
- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 cod. proc. amm.. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Travisamento. Illogicità.
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 cod. nav.. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Travisamento. Illogicità. Contraddittorietà
- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies L. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Travisamento. Illogicità. Contraddittorietà .
- Violazione e/o falsa dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. Violazione dei principî di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi nel mercato interno, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE. Violazione degli artt. 37 e 46 cod. nav.. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Difetto di presupposto. Illegittimità costituzionale della proroga al 2033 per contrasto con gli artt. 10 e 41 Cost.. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Travisamento. Illogicità. Contraddittorietà.
Sono stati dunque riproposti i motivi del ricorso incidentale in primo grado, non esaminati dal giudice di prime cure per la dichiarata inammissibilità del ricorso, richiedendo, conclusivamente, la riforma della sentenza appellata e, conseguentemente, l’accoglimento del ricorso incidentale della Cooperativa Pescatori Portofino in primo grado, ed il rigetto del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti proposti della società Ristorante S s.r.l.
In particolare, con il primo motivo l’odierno appellante contesta la statuita tardività del ricorso incidentale in primo grado.
Argomenta al riguardo che a seguito della riunione in Comune, la Cooperativa non è stata messa nelle condizioni di comprendere se all’odierna appellata fosse stata rilasciata una nuova concessione o una subconcessione, ovvero ancora, come poi è risultato essere, un subingresso nel precedente titolo, essendosi il funzionario comunale limitato ad affermare che esisteva un "titolo" intestato a S.
Con il secondo motivo, sostiene l’appellante che la sentenza sia errata anche nella parte in cui ha accolto il ricorso di S, sulla base dei vizi denunciati con il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso introduttivo.
In particolare, secondo l’appellante, non risponderebbe a verità che il Comune di Portofino abbia inteso provvedere con un "annullamento d’ufficio" ex art. 21 nonies L. 241/1990, anziché con una "revoca" ai sensi dell’art. 42 cod. nav. (e dell’art. 21 quinquies L. 241/1990), poiché il Comune di Portofino, secondo l’appellante, ha compiuto una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, che caratterizza l’istituto della revoca.
L’Amministrazione avrebbe inteso in particolare: garantire l’interesse generale a un corretto sfruttamento dei beni demaniali marittimi;contemperare in maniera adeguata e proporzionale i plurimi interessi emersi, in precedenza trascurati;assicurare il rispetto del PUD; garantire il rispetto della concorrenza, anche attraverso la diversificazione delle attività commerciali e culturali nel territorio comunale;rispettare i principî di imparzialità, equità, parità di trattamento e buona amministrazione.
Sarebbe conseguentemente errata la decisione del TAR che ha preteso di riqualificare il potere dichiaratamente esercitato dal Comune, non potendo il semplice riferimento al riesame della legittimità dell’atto escludere che esso costituisse una "revoca", né essendo rilevante che gli elementi posti alla base della rivalutazione fossero precedenti all’adozione del provvedimento revocato.
Con il terzo motivo, si sostiene che non è vero, quand’anche si volesse condividere che il Comune abbia adottato un atto di annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies L. 241/1990, che non ne sussistessero i presupposti.
Con il quarto motivo, si ritiene non condivisibile che il TAR non potesse disapplicare il titolo concessorio.
La decisione dell’Adunanza Plenaria che, con riguardo allo specifico caso esaminato in quella sede, al solo fine di evitare un impatto socio-economico conseguente ad una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime per scopi turistico ricreativi, ha ritenuto ragionevole concedere l’occupazione demaniale da parte degli attuali concessionari fino al 2023, non può essere applicata, secondo l’appellante, al caso di specie, nel quale si tratta di una revoca parziale di pochi mq. di un solo concessionario.
Non sussiste infatti alcun pericolo di pregiudizio economico né per il privato revocato né per l’Amministrazione pubblica, che ha già valutato con il proprio provvedimento l’interesse pubblico alla revoca.
Vengono poi illustrati i motivi del ricorso incidentale non esaminati dal TAR Liguria a seguito della considerata tardività del ricorso.
Conclusivamente, si chiede la riforma della sentenza appellata e, conseguentemente, l’accoglimento del ricorso incidentale della Cooperativa Pescatori Portofino ed il rigetto del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti della società Ristorante S s.r.l.
In data 25 ottobre 2022 è stato depositato appello incidentale da parte del Comune di Portofino, diretto a contestare l’impugnata sentenza di accoglimento.
Espone in fatto il Comune che il Ristorante S e l’esercizio di ittiturismo gestito dalla Cooperativa sono attigui e tra loro confinanti: il primo è ubicato in Via Molo Umberto I al civico 19, il secondo in Via Molo Umberto I al civico 19A.
L’area oggetto del provvedimento di revoca impugnato in primo grado è pacificamente antistante i locali della Cooperativa.
Non vi è quindi alcun dubbio, argomenta l’amministrazione comunale, che sulla base del PUD la Cooperativa avrebbe diritto, quanto meno preferenziale, ad ottenere la concessione di tale area, mentre lo S non avrebbe potuto “invadere gli spazi afferenti” al civico diverso da quello in cui esercita la propria attività.
In diritto, sono stati dedotti tre motivi:
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 cod.nav. Difetto di istruttoria e di motivazione
Sostiene l’amministrazione comunale, richiamando la giurisprudenza di questo Consiglio, che le concessioni demaniali sono revocabili per specifiche ragioni di interesse pubblico a giudizio discrezionale dell’amministrazione marittima, senza ulteriori distinzioni di natura procedimentale tra revoca e autoannullamento.
Nella fattispecie in esame la specifica ragione di interesse pubblico che sta alla base del provvedimento di ritiro adottato dal Comune di Portofino è quella di conformare la concessione rilasciata a S al PUD comunale, necessità emersa a seguito della presentazione dell’istanza di concessione da parte della Cooperativa Pescatori.
È quindi del tutto evidente, secondo il ricorrente incidentale, che in base all’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione ai sensi dell’art. 42 Cod. nav., il provvedimento di revoca sia del tutto legittimo, in quanto assunto in virtù dell’esercizio del potere conformativo che, certamente, la stabilità del provvedimento concessorio non fa senz’altro venire meno.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della legge 241/90 e dell’art. 42 cod.nav. Difetto di istruttoria e di motivazione
La sentenza impugnata sarebbe comunque errata anche se riguardata sotto il profilo dell’art. 21- quinquies della legge 241/1990. La lettura dell’art. 21 quinquies è errata, poiché schiaccia “l’interesse pubblico”, sopravvenuto o nuovamente valutato, indicato dalla norma, esclusivamente sui “fatti”, riguardati nel loro cronologico accadimento. Invero, la norma riferisce la sopravvenienza e la nuova valutazione all’“interesse pubblico” e non, come vorrebbe la sentenza, ai “fatti”, i quali anche se precedenti al provvedimento revocando, potrebbero all’atto della sua adozione essere stati trascurati, ma essere ugualmente rilevanti per il perseguimento del pubblico interesse.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 cod. nav. e dell’art. 21- nonies della legge 241/1990. Difetto di istruttoria e motivazione.
Ritiene l’amministrazione comunale che l’interesse al riesame dell’atto illegittimo si è attualizzato ed è divenuto concreto con la presentazione e il successivo esame dell’istanza di concessione della Cooperativa Pescatori, relativamente all’area che, a termini del PUD, sarebbe alla stessa spettata.
In sostanza, l’obbligo procedimentale gravante sull’amministrazione di esaminare l’istanza della Cooperativa a seguito della sua presentazione, ha ri-attualizzato l’interesse pubblico all’eliminazione del provvedimento illegittimo, posto che il Comune di Portofino ha dovuto necessariamente riesaminare il titolo concessorio di S, trovandolo rilasciato in contrasto con il PUD.
In data 26 ottobre 2022 è stata depositata memoria da parte del Ristorante S s.r.l., sostanzialmente ripropositiva dei motivi già dedotti nel corso del procedimento.
In data 7 novembre 2022 è stato depositato ricorso incidentale da parte del Ristorante S s.r.l.
In particolare, espone il ricorrente incidentale che la proposizione dell'appello avversario fa sorgere l'interesse alla riforma dell'unico capo della pronuncia di prime cure avente portata reiettiva della tesi dell'esponente.
Ci si riferisce. in particolare, al capo della pronuncia consistente nella parte del paragrafo 3.1 in diritto nella quale il TAR – nell'esaminare ed accogliere il primo e il quarto motivo di ricorso, attinenti all'insussistenza dei presupposti per l'annullamento in autotutela del titolo rilasciato all'esponente – ha tuttavia affermato di ritenere che al titolo della S potrebbe essere astrattamente applicata la norma del PUD (introdotta solo nel 2017), recante una sostanziale "preferenza", nell'assegnazione delle porzioni demaniali, ai titolari di esercizi commerciali retrostanti.
Il che si sostanzia in un espresso rigetto della tesi di S, che nel corso del giudizio ha illustrato le ragioni dell'inapplicabilità della previsione in parola.
L'esponente ha interesse a che in sede di appello se ne confermi l'esito, sulla base di una parzialmente differente motivazione che possa emendare la sentenza dall'erroneità che ha riguardato il capo in parola.
Nei limiti testé delineati, il ricorrente incidentale propone dunque appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
- Erroneità della sentenza, con riferimento agli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 104/2010,per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 e 44 Cod. Nav., nonché del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime del Comune di Portofino, così come modificato dalla D.G.C. 16/2017. Contraddittorietà. Grave difetto di motivazione
- Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., anche in relazione agli artt. 34, 35 e 88 c.p.a.. Difetto assoluto di presupposti e travisamento di fatti decisivi. Grave difetto di motivazione. Contraddittorietà.
L’appellante incidentale chiede conclusivamente che, in accoglimento dell’appello incidentale, si voglia riformare in parte qua la sentenza incidentalmente appellata e, per l'effetto, confermare, con diversa motivazione, la fondatezza del ricorso introduttivo e conseguenti motivi aggiunti proposti davanti al giudice di prime cure.
In data 21 dicembre 2022 e 1 settembre 2023 sono state depositate memorie da parte del Comune di Portofino.
In data 1 settembre 2023 è stata depositata memoria da parte del Ristorante S s.r.l.
In data 12 settembre 2023 è stata depositata memoria di replica da parte del Comune di Portofino.
L’appello è fondato.
Osserva il Collegio che il contenzioso ruota sulla circostanza dirimente della legittimità, o meno, della revoca parziale disposta dal Comune di Portofino della concessione a suo tempo assentita a favore dell’originaria ricorrente, Ristorante Streiner, essendo emersa in sede di istanza da parte della Cooperativa pescatori una mancata conformità al PUD, oggetto del secondo motivo dell’appello principale.
Contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, la determinazione comunale adottata in autotutela dall’amministrazione ha natura sostanziale e non meramente formale di revoca e risulta immune dai prospettati vizi, incentrati, essenzialmente, sulla carenza motivazionale dell’atto, in relazione all’interesse pubblico e alla valutazione ponderata degli interessi in rilievo, nonché sull’asserita assenza di quelle circostanze sopravvenute che potrebbero giustificare il ripensamento dell’amministrazione.
Risulta, infatti, che il provvedimento gravato intenda risolvere il contrasto fra le due parti private confinanti ed entrambe aspiranti ad utilizzare l’area pubblica antistante l’esercizio della Cooperativa, delineando un assetto delle concessioni conforme alle scelte pianificatorie dell’amministrazione.
In altri termini, le ragioni di interesse pubblico sono state ricondotte non già alla generica esigenza di rimuovere una situazione di riscontrata illegittimità, bensì alla concreta finalità di realizzare la lecita pretesa del terzo, leso dalla riscontrata difformità della concessione rilasciata al ricorrente di primo grado.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ripetutamente evidenziato che proprio in queste situazioni la determinazione in autotutela dell’amministrazione si basa un’adeguata individuazione delle ragioni di interesse pubblico specifico e concreto idonee ad integrare i presupposti del provvedimento di revoca.
La sopravvenienza evidenziata dall’amministrazione si collega alla specifica richiesta di conseguire la concessione dell’area proposta dal soggetto avente titolo alla utilizzazione del bene.
Al riguardo, non appare convincente il percorso argomentativo del primo giudice, che ha inteso qualificare il provvedimento adottato quale annullamento d’ufficio, potendosi invece dedurre dal tenore letterale del provvedimento impugnato che l’amministrazione, posta di fronte all’esigenza di valutare una nuova istanza, si sia trovata nella obiettiva e necessaria condizione di rivalutare l’interesse pubblico sotteso alla determinazione da assumere, tenendo conto della necessità di conformare le determinazioni da adottare alle norme pianificatorie esistenti.
In altri termini, l’emersione di un chiaro contrasto tra la concessione precedentemente assentita all’originario ricorrente e le disposizioni del PUD, emersa in sede di esame della istanza della Cooperativa, non potevano non condurre a una complessiva rivalutazione dell’assetto delle concessioni nello spazio pubblico interessato, legittimamente avvalendosi dello strumento della revoca (parziale), in via di autotutela, per la rinnovata valutazione, ampiamente discrezionale, dell’interesse pubblico originario, nell’ottica di un più conforme contemperamento dei diritti e degli interessi in causa.
È appena il caso di aggiungere che non merita condivisione secondo cui le previsioni del PUD non sarebbero applicabili alla concessione demaniale per cui è causa.
Come pure emerge infatti dalla sentenza di primo grado, sullo specifico punto condivisibile, la tesi che la norma del P.U.D., risalente al 2017, non potrebbe essere applicata – come sostenuto dall’originario ricorrente - alla concessione di che trattasi, in quanto risalente al 2004 e oggetto di successive proroghe ope legis, non può essere ritenuta dal Collegio apprezzabile, in quanto comporterebbe la sostanziale e immotivata disapplicazione del P.U.D., mentre, come evidenziato dal primo giudice, il titolo originario, anche quando oggetto della mera estensione della validità temporale in ragione dell’applicazione dell’istituito della proroga, non può restare insensibile alle sopravvenute previsioni pianificatorie.
L’accoglimento del motivo di appello principale (nonché delle analoghe censure esposte nell’appello incidentale del comune) riguardante la legittimità del provvedimento di revoca rende superfluo l’approfondito esame degli ulteriori motivi relativi al ricorso incidentale di primo grado.
Al riguardo è sufficiente osservare, che non appare condivisibile quanto statuito dal giudice di prime cure circa la tardività del ricorso incidentale proposto in primo grado dalla Cooperativa Pescatori, determinandone l’inammissibilità, oggetto del primo motivo dell’odierno appello.
Ad avviso del Collegio, l’esame degli atti di causa non prova in modo inequivocabile che il ricorrente incidentale in primo grado avesse avuto piena conoscenza dell’atto adottando nei termini indicati in sentenza, così risultando il ricorso incidentale tardivo.
Peraltro, il ricorso incidentale sarebbe anche improcedibile, per difetto di interesse, una volta confermata la legittimità dell’intervenuta revoca.
Per le stesse ragioni, possono considerarsi assorbiti il terzo motivo di appello, con il quale si lamenta una violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990 e un sostanziale difetto di istruttorie e motivazione, e il quarto motivo di appello, dal quale si desume, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, che potesse essere disapplicato il titolo concessorio rilasciato all’originario ricorrente.
Ritiene conclusivamente il Collegio che l’amministrazione comunale abbia correttamente operato in sede di rivalutazione dell’interesse pubblico sotteso alle concessioni demaniali di cui è causa, con la conseguenza che l’attività procedimentale messa in campo risulta esente dai prospettati vizi di legittimità.
Resta evidentemente estranea al presente giudizio ogni questione relativa all’eventuale indennizzo, ex art. 21- quinquies spettante al destinatario del provvedimento di revoca, commisurato alla anticipata cessazione del rapporto concessorio, rispetto alla sua scadenza, che, in conformità ai principi di diritto affermati dalla Adunanza Plenaria e dalla Corte di Giustizia, non avrebbe comunque potuto superare il termine del 31 dicembre 2023.
L’appello principale, nonché l’appello incidentale del comune, pertanto, vanno accolti, mentre va respinto l’appello incidentale depositato in appello dall’originario ricorrente, S s.r.l.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità in fatto della complessiva vicenda procedimentale e processuale.