Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-10-30, n. 201704998

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-10-30, n. 201704998
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201704998
Data del deposito : 30 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2017

N. 04998/2017REG.PROV.COLL.

N. 09492/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9492 del 2016, proposto da:
IU MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Settimio Honorati, con domicilio eletto presso lo studio IO VI in Roma, viale Mazzini, 6;



contro

Consiglio Notarile di Ancona, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Fonti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, 11;



nei confronti di

FA IN, ME OR, non costituiti in giudizio;



per l'ottemperanza

della sentenza del T.A.R. MARCHE – ANCONA, SEZIONE I, n. 00505/2016, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenze n. 414/2015 e n. 923/2015 pronunciate dal medesimo TAR in materia di piano di riparto del servizio di levata dei protesti tra i notai nel Comune di Ancona;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio Notarile di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per le parti gli avvocati Settimio Honorati e Luisa Fonti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO



FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, notaio nel distretto di Ancona, in passato ha svolto il servizio protesti sulla base della ripartizione tra i tre notai interessati, deliberata, in attuazione dell’art. 10 della legge 349/1973, dal Consiglio Notarile in data 9 marzo 1999.

2. Sopravvenuti il pensionamento di uno dei tre notai e l’attivazione del servizio protesti da parte di altri due, il CN, con deliberazioni in data 17 maggio 2013 e 18 giugno 2013, ha ritenuto caducata la precedente ed ha stabilito di non dover provvedere ad ulteriori ripartizioni.

3. L’appellante ha quindi impugnato detti provvedimenti dinanzi al TAR Marche, lamentando la mancanza di criteri di ripartizione e l’illegittimo esercizio del servizio protesti da parte di altri notai.

4. Il TAR Marche, con la sentenza n. 414/2015, ha ritenuto, in base al combinato disposto dell’art. 10 della legge 349/1973 e dell’art. 8 del regolamento attuativo di cui al d.P.R. 290/1975, che:

- sia doverosa la rideterminazione dei criteri di ripartizione concordati o determinati quando intervengono elementi nuovi tali da alterarne l’equilibrio, e pertanto nel caso in esame non irragionevolmente il CN di Ancona ha ritenuto sussistenti i presupposti per caducare ( recte , revocare) la delibera del 9 marzo 1999, in quanto basata su una situazione di fatto non più esistente, tenuto conto dei nuovi sopravvenuti elementi;

- viceversa, i provvedimenti non possono dirsi altrettanto legittimi nella parte in cui omettono di stabilire una nuova ripartizione sul presupposto dell’assenza di specifiche richieste al riguardo da parte dei soggetti interessati, in quanto il riparto è doveroso in presenza di più professionisti interessati a svolgere il servizio (cfr. Cons. Stato, IV, n. 5846/2003), non essendo necessaria una espressa richiesta degli interessati bensì sufficiente l’esistenza di più soggetti che avevano manifestato la propria disponibilità.

5. Ha pertanto accolto il ricorso, affermando che sarebbe stata necessaria una rideterminazione dei criteri di ripartizione, anche previa intesa con gli istituti di credito, come prescritto, in prima battuta, dall’art. 10, comma 3, della legge 349/1973, ed ha annullato conseguentemente i provvedimenti impugnati.

6. Giova fin d’ora sottolineare che la sentenza si è anche fatta carico di chiarire (§ III.4.), nel modo che più avanti si dirà, come possa conciliarsi l’obbligo di prestare il ministero notarile ogni volta che il notaio ne è richiesto, sancito dall’art. 27 della legge 89/1913 (c.d. legge sul notariato), con l’obbligo di rispettare i criteri di riparto stabiliti dal Consiglio Notarile, e se il notaio non compreso nella ripartizione, ove interpellato per la levata del protesto, possa rifiutare la prestazione nel rispetto dei prestabiliti criteri di riparto.

7. Il CN, al fine di raggiungere una intesa con gli istituti di credito per una ipotesi concordata di ripartizione, ha invitato i notai del distretto a manifestare il loro eventuale interesse allo svolgimento del servizio protesti, ed ha quindi sottoposto agli istituti di credito una ripartizione ed uno schema di convenzione che avrebbe dovuto essere operativa sin dal 1° ottobre 2015, ottenendo le adesioni di taluni istituti e continuando a dialogare con gli altri (cfr. nota prot. n. 354 del 4 settembre 2015, verbali delle Adunanze del CN del 1° settembre 2015 e del 22 settembre 2015, nota prot. 338 in data 30 settembre 2015).

8. L’appellante ha tuttavia adito il TAR Marche per l’ottemperanza alla sentenza n. 414/2015, passata in giudicato.

9. Con sentenza n. 923/2015, il TAR Marche, dopo aver precisato non essere in contestazione la doverosità di un intervento volto all’equa ripartizione del servizio protesti, ha escluso che potesse ravvisarsi una completa inottemperanza alle statuizioni della precedente sentenza, sottolineando che correttamente il Consiglio Notarile, nel tentativo di addivenire ad una ripartizione concordata, tiene conto degli elementi di criticità che potrebbero incidere sul concreto e corretto svolgimento del servizio protesti.

Ha tuttavia ritenuto che l’opera di interlocuzione con le banche intrapresa dal CN di Ancona non potesse durare sine die, essendo necessario addivenire all’adozione di un formale provvedimento di ripartizione in tempi certi, ed ha accolto parzialmente il ricorso assegnando al CN un termine di tre mesi per provvedere.

10. Già con deliberazione in data 5 novembre 2015 (il giorno stesso del passaggio in decisione del precedente giudizio) il CN di Ancona ha fissato dei criteri di ripartizione del servizio protesti tra i quattro notai (compreso l’odierno appellante) disponibili allo svolgimento dello stesso, prevedendo un sistema di turnazione rispetto a gruppi omogenei di banche e precisando che detta ripartizione dovesse ritenersi vincolante anche per le banche che avevano negato l’adesione alla convenzione loro proposta ovvero non avevano fornito risposte.

Nella stessa deliberazione, affermata la vincolatività di tale ripartizione per i professionisti, il CN ha inteso svolgere alcune considerazioni in merito alla diversa portata vincolante dei criteri fissati per i notai e per le banche, anche in relazione a quanto sancito dall’art. 27 della legge sul notariato riguardo all’obbligo per i notai di prestare il proprio ministero ogni volta che sia loro richiesto.

11. Il contenuto della delibera è stato integralmente recepito nella deliberazione del 13 gennaio 2016, adottata sia per dare formale esecuzione alla sentenza n. 923/2015, sia per coordinare le deliberazioni sino a quel momento assunte con gli esiti delle interlocuzioni con le banche.

12. L’odierno appellante ha adito nuovamente il TAR Marche, lamentando che le predette due ultime deliberazioni siano elusive del giudicato formatosi sulle sentenze n. 414/2015 e n. 923/2015.

13. Il TAR Marche, con la sentenza n. 505/2016, appellata nel presente giudizio, ha respinto il ricorso.

Il TAR ha sottolineato che la ripartizione del servizio protesti ha riguardato tutti i notai interessati e tutti gli istituti di credito con sportelli nel Comune di Ancona, che è stata dichiarata vincolante dal Consiglio Notarile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8 del d.P.R. 290/1975 anche per gli istituti bancari che hanno negato l’adesione alla convenzione o che non hanno fornito risposta all’interlocuzione, e che i notai interessati sono stati invitati ad operare nel rispetto di quanto deliberato e ad assicurare il più possibile l’effettività del riparto e l’efficienza del servizio.

Ha poi affermato che, tenuto conto delle posizioni di alcuni istituti di credito che in passato avevano avuto rapporti professionali con il notaio ricorrente, i quali, lamentando taluni disservizi, hanno motivato la loro mancata adesione alla convenzione sul riparto proposta dal CN con il venir meno del rapporto fiduciario nei riguardi del professionista, legittimamente il CN ha ritenuto di dover assumere una propria posizione sulla possibilità che gli istituti di credito si rivolgano a notai diversi da quelli che dovrebbero essere investiti dello svolgimento del servizio protesti in base alla ripartizione, facendo leva sul principio di obbligatorietà della funzione notarile di cui all’art. 27, cit., e sull’impossibilità di imporre al singolo istituto di credito di avvalersi delle prestazioni di un professionista con cui ha in corso controversie o rispetto al quale ha lamentato disservizi.

Ciò, ad avviso del TAR, non si pone in contrasto con il giudicato, in quanto nelle precedenti sentenze è stato affermato che l’equa divisione dei titoli è una soluzione da perseguire “di regola”, a meno che la stessa non risulti incompatibile con l’ottimale funzionamento del servizio protesti nella zona; e, quindi, era stata ammessa la possibilità che il CN, nel tentativo di addivenire ad una ripartizione concordata, tenga conto degli elementi di criticità che potrebbero incidere sul corretto svolgimento del servizio protesti.

14. Nell’appello, si lamenta in sostanza che il provvedimento adottato dal CN, pur affermando in linea di principio che il programma di ripartizione sarebbe stato vincolante, contiene dei distinguo che ne vanificano la portata precettiva, in quanto viene precisato che gli istituti di credito sarebbero stati comunque liberi di scegliere i notai cui affidare l’incarico di levata dei protesti e che i notai di fronte a detta libera scelta (derogatoria della ripartizione) sarebbero stati obbligati ex art. 27 della LN a svolgere l’attività

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