Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-06-26, n. 201503210

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-06-26, n. 201503210
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503210
Data del deposito : 26 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07321/2014 REG.RIC.

N. 03210/2015REG.PROV.COLL.

N. 07321/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7321 del 2014, proposto da:
H Z, rappresentato e difeso dall'avv. D N, con domicilio eletto presso la Segreteria della III Sezione del C.d.S. in Roma, piazza Capo di Ferro, n.13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE – TORINO, SEZIONE I, n. 933/2014, resa tra le parti, concernente diniego emersione dal lavoro irregolare - risarcimento danni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Chito su delega di Natali e dello Stato Paola Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. - L’appellante, cittadino marocchino, ha impugnato con ricorso al TAR Piemonte il provvedimento con cui la Prefettura di Cuneo ha respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore dalla cittadina italiana Sig. ra Emilia Arena.

Il diniego è stato adottato avendo riscontrato una condanna a carico del ricorrente emessa dal Tribunale di Torino per il reato di cui all’art. 73, c. V, DPR 309/90 e art. 337 c.p.

Avverso il diniego lamentava il difetto di motivazione in quanto l’Amministrazione si sarebbe limitata a enunciare la condanna, senza valutare l’estinzione del reato, medio tempore intervenuta, ai sensi degli artt. 445 c.p.p. e 163 c.p.

2. - Con la sentenza appellata, il ricorso è stato rigettato in quanto ai fini dell’estinzione del reato è necessaria apposita richiesta dell'interessato e, soprattutto, pronuncia favorevole del competente magistrato dell'esecuzione, provvedimento che la stessa difesa ammette che non sia ancora intervenuto.

3. - Con l’appello in esame, il sig. Znaidi Hicham denuncia l’erroneità della sentenza laddove non considera avvenuta l’estinzione del reato, considerato che la pronuncia di estinzione ha solo effetti dichiarativi che retroagiscono al momento della scadenza del termine quinquennale.

Soprattutto la sentenza sarebbe erronea per violazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 172 del 2012.

A seguito della sanatoria entrata in vigore con il D.Lgs 109 del 2012, il Ministero dell’Interno avrebbe, con circolare n. 7589 del 12.9.2012, intimato all’Amministrazione di valutare concretamente la pericolosità sociale dello straniero alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, escludendo ogni automatismo ostativo.

Il provvedimento impugnato è privo di motivazione sulle ragioni della perdurante pericolosità sociale, valutazione doverosa alla luce della riconducibilità dei reati ostativi alla categoria di cui all’art. 381 c.p.p..

Il reato di violazione della normativa sugli stupefacenti rientra nell’ipotesi lieve e riguarda un fatto risalente, commesso nel 2008;
mentre i comportamenti successivi, riportati nella nota prodotta in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, non denotano pericolosità sociale essendo riferibili allo stato di clandestinità.

4. - All’udienza del 5 marzo 2015 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello è infondato.

1.1. - Va, innanzitutto, rilevato che ai fini del beneficio dell’emersione del lavoro irregolare e del rilascio del permesso di soggiorno, l’art. 2 del D.lgs 109 del 2012 richiede il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la proposizione della domanda.

Risulta che alla data del 9.12.2012, in cui fu presentata l’istanza di emersione, non si era compiuto il periodo di cinque anni per l’estinzione del reato (violazione art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 9.10.1990, commesso in Torino il 14.7.2008) per il quale era stata patteggiata la pena con concessione della sospensione condizionale, con sentenza ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile a decorrere dall’1.11.2008, come afferma in ricorso lo stesso interessato.

Pertanto, a tutto voler concedere, il reato di cui trattasi non era all’epoca estinto.

1.2. - Ma neppure trovano accoglimento gli ulteriori argomenti sviluppati nell’atto di appello.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2012 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 1 ter, comma 13, lett. c) D.L. n.1 luglio 2009, n. 78, introdotto dalla legge di conversione n. 102 del 2009, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 c.p.p. permette l'arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la P.A. provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

La fattispecie considerata dalla Corte Costituzionale concerneva uno straniero condannato per il reato punito dall'articolo 171-ter, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e la Corte muove le sue argomentazioni dalla considerazione che i reati di cui all'art. 381 cod. proc. pen. non sono necessariamente sintomatici della pericolosità di colui che li ha commessi, essendo possibile procedere per detti reati «all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto» (art. 381, comma 4, cod. proc. pen.), per cui è già l'applicabilità di detta misura ad essere subordinata ad una specifica valutazione di elementi ulteriori rispetto a quelli consistenti nella mera prova della commissione del fatto.

Invece, il reato attribuito al ricorrente è la violazione dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 in materia di stupefacenti, che ai sensi dell’art. 4 del TU immigrazione n. 286/1998 rappresenta una causa automaticamente ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, per espressa eccezione normativa prevista dall’art. 4, comma 3, che non ammette in Italia lo straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti

Nei casi di reati in materia di stupefacenti, sussiste un automatismo espulsivo, per il grave disvalore che il legislatore attribuisce ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica, tale che si prescinde dall’entità della condanna riportata e da eventuali riconoscimenti di attenuanti. (Consiglio di Stato, sez. III , 24/02/2015, n. 919).

1.3. - In conclusione, l’automatismo ai fini del diniego di permesso di soggiorno e del rigetto dell’istanza di emersione non è stato intaccato dalla pronuncia della Corte Costituzionale invocata dall’appellante.

2. - L’appello va, dunque, rigettato con compensazione delle spese, in considerazione delle questioni trattate.

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