Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-05-14, n. 202103817

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-05-14, n. 202103817
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103817
Data del deposito : 14 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2021

N. 03817/2021REG.PROV.COLL.

N. 01744/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2021, proposto da
Gruppo Vending S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D M, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;

nei confronti

Sigma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Cardaropoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 89/2021, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di gestione dei bar - punti ristoro presso le sedi dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto e di Sigma S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2021 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati D M, M S e Francesco Maria Lamantia su delega dell'avvocato Sergio Cardaropoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con la sentenza n. 89/2021 il TAR per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha respinto il ricorso di primo grado proposto dal Gruppo Vending s.r.l. avverso la delibera del Direttore Generale della ASL di Taranto n. 918/2020, con la quale si è concluso positivamente il giudizio di anomalia dell’offerta svolto nei confronti dell’aggiudicataria Sigma, in relazione al lotto 5, con riferimento alla gara indetta dalla stessa ASL di Taranto per l’affidamento in concessione dei “Punti Ristoro” delle aree territoriali della medesima ASL.

2. - Con la precedente sentenza n. 52/2020 lo stesso TAR aveva annullato l’aggiudicazione in favore di Sigma in relazione a due presupposti:

- l’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria Sigma;

- il mancato controllo in merito al rispetto dei minimi salariali.

In esecuzione a tale decisione la ASL di Taranto ha provveduto a dare corso al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta esaminando anche la problematica relativa al rispetto dei minimi salariali;
all’esito di tale subprocedimento l’Azienda sanitaria ha adottato la determinazione oggetto del presente giudizio con la quale ha ritenuto congrua e rispettosa dei limiti salariali l’offerta dell’aggiudicataria.

Il Gruppo Vending ha proposto ricorso in ottemperanza avverso tale determinazione, ma il TAR ha provveduto a riqualificare la domanda come azione di annullamento e l’ha decisa con la sentenza impugnata.

3. - Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello fondato sulla base di due articolate censure, con le quali ha chiesto l’annullamento del giudizio di congruità dell’offerta e del provvedimento di aggiudicazione con declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato, e subentro ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, 122 e 124 c.p.a.;
ha formulato anche la domanda risarcitoria per equivalente.

3.1 - Si è costituita la ASL di Taranto replicando alle doglianze proposte e chiedendone il rigetto.

3.2 - Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Sigma S.r.l. che ha eccepito profili di inammissibilità per violazione dell’art. 104, commi 1 e 2, c.p.a. ed ha altresì dedotto l’infondatezza delle prospettazioni dell’appellante.

3.3. - Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica.

4. - All’udienza pubblica del 6 maggio 2021 l’appello è stato trattenuto in decisione.

5. - L’appello è infondato e va, quindi, respinto.

6. - Ritiene il Collegio di dover richiamare preliminarmente i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dai quali ritiene di non doversi discostare:

- la valutazione di congruità dell’offerta anomala consiste in un procedimento il cui esito è rimesso alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante;

- la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono (A.P. n. 36/2012;
Sez. V, 14 giugno 2013, n. 3314;
id. 1 ottobre 2010, n. 7262;
id. 11 marzo 2010 n. 1414;
Sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633;
Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 710);

- ciò che interessa al fine dello svolgimento del giudizio successivo alla valutazione dell’anomalia dell’offerta è rappresentato dall’accertamento della serietà dell’offerta desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente;

- la valutazione sulla congruità dell’offerta reso dalla stazione appaltante, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell’offerta

(C.d.S., Ad. Pl., 29 novembre 2012, n. 36;
V, 26 settembre 2013, n. 4761;
18 agosto 2010, n. 5848;
23 novembre 2010, n. 8148;
22 febbraio 2011, n. 1090;
Consiglio di Stato, cit., 17 gennaio 2014, n. 162);

- il giudice amministrativo, infatti, non può operare autonomamente una verifica delle singole voci dell’offerta "sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio - non erroneo né illogico - formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, il Giudice invaderebbe una sfera propria della P.A.” (C.d.S., IV, 27 giugno 2011, n. 3862;
V, 28 ottobre 2010, n. 7631;
Consiglio di Stato, Sezione V, 17 gennaio 2014, n. 162);

- al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Consiglio di Stato, sez. V, 27/09/2017, n. 4527;
Cons. St., sez. V, 29 maggio 2017, n. 2556;
Id., 13 febbraio 2017, n. 607;
Id., 25 gennaio 2016, n. 242;
Id., sez. III, 3 novembre 2016, n. 4671).

Svolte queste premesse è possibile procedere alla disamina delle doglianze proposte dall’appellante.

7. - Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato il I° motivo di ricorso relativo alla violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, violazione del principio di imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio;
violazione del principio di equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, inattendibilità dell’offerta economica, eccesso di potere sotto diversi profili.

L’appellante ha contestato la decisione del TAR secondo cui l’aggiudicatario “ha calibrato la propria offerta sulla base dell’esperienza nel settore e delle economie di scala nell’approvvigionamento delle materie prime, grazie ai rapporti con i fornitori abituali” sostenendo che il primo giudice non si sarebbe reso conto che, in realtà i costi dei prodotti sarebbero stati gli stessi per le due concorrenti (l’aggiudicataria e l’appellante) e che, anzi, in taluni casi sarebbero stati addirittura inferiori per il Gruppo Vending;
il TAR, inoltre, non si sarebbe accorto che la società aggiudicataria non sarebbe stata titolare di alcuna agevolazione particolare per l’acquisizione delle materie prime e che la sua capacità commerciale sarebbe equiparabile a quella del Gruppo appellante.

7.1 - La doglianza è inammissibile ed infondata.

Innanzitutto – come ha giustamente eccepito la controinteressata – la censura è stata sollevata solo in appello e solo nel presente giudizio è stata depositata la documentazione attestante l’uguale o minor costo dei prodotti: sussiste dunque la violazione dell’art. 104, commi 1 e 2 c.p.a., trattandosi di una nuova doglianza suffragata da documenti preesistenti che avrebbero dovuto essere esibiti ritualmente dinanzi al TAR (e non in appello).

È bene sottolineare che la ricorrente in primo grado non aveva formulato alcuna deduzione fondata su un raffronto di prezzi, essendosi limitata a contestare che Sigma, in sede di giustificazioni, avrebbe modificato gli elementi costitutivi del progetto tecnico valutato in sede di gara ed omesso l’indicazione di alcuni costi, con conseguente alterazione dell’offerta di gara, chiedendo, per tali ragioni, la sua esclusione dalla procedura di gara.

Si tratta, quindi, di una censura nuova proposta in violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a. e, come tale, inammissibile.

In ogni caso, quanto affermato non trova conferma in via assoluta, in quanto, nel confronto tra i prezzi di listino indicati nell’appello, si evince che in taluni casi i prezzi di Sigma sono inferiori a quelli del Gruppo Vending.

7.2 - È opportuno sottolineare – quanto alla censura dedotta in primo grado – che Sigma aveva precisato che non vi sarebbe stata alcuna modifica degli elementi costitutivi dell’offerta economica e che i chiarimenti da essa forniti avrebbero dovuto ritenersi del tutto esaurienti e coerenti con i principi vigenti in materia.

In base all’art. 97 del Codice degli Appalti, così come chiarito dall’ANAC con delibera n. 475 del 23.05.2018, l’operatore economico, in sede di verifica di congruità dell’offerta, deve dimostrare alla stazione appaltante che il prezzo offerto è sufficiente a garantire la corretta e puntuale esecuzione del servizio, per cui le relative giustificazioni possono concretizzarsi nell’illustrazione dei motivi economici e/o tecnici che gli hanno consentito di praticare un determinato ribasso, come ad esempio quelli relativi al processo produttivo, le particolari soluzioni tecniche prescelte o le condizioni particolarmente agevolate di cui può godere.

Come già ricordato in precedenza, il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è diretto ad accertare la complessiva sostenibilità ed affidabilità dell’offerta, e non quella di procedere ad una pedissequa verifica delle singole voci di costi e ricavi. Si tratta, infatti, di un giudizio sintetico e globale che, per univoca giurisprudenza (sopra richiamata), è sindacabile solo in presenza di macroscopiche illogicità.

7.3 - Come sottolineato dal TAR nella relazione “Giustificazioni Offerta Economica”, l’aggiudicataria ha precisato che la propria offerta è stata formulata sulla base di un’attenta valutazione di tutte le voci di costo del processo produttivo e su un’analisi dei prezzi dei prodotti, tenendo conto delle esperienze maturate nel settore e delle numerose agevolazioni in termini economici che riceve nell’approvvigionamento delle materie prime da parte dei fornitori abituali.

La società aggiudicataria ha rappresentato di aver acquisito una grande esperienza nel settore essendo risultata aggiudicataria in numerose precedenti gare, ed essendo tuttora concessionaria dei servizi in affidamento, circostanza quest’ultima che le ha consentito di avere contezza dei dati reali relativi al consumo quotidiano dei prodotti e dei costi di gestione della commessa;
tali informazioni, oltre all’esperienza sul campo (provata dal fatturato dell’anno precedente a quello di partecipazione alla gara, pari ad € 29.752.642,00), le hanno consentito di formulare un’offerta economica molto vantaggiosa per la ASL Taranto, in grado comunque di garantire una gestione in utile.

Tali precisazioni sono condivise dal Collegio.

8. - Con il primo motivo di appello l’appellante ha anche dedotto che il giudice di primo grado, nell’esaminare il motivo di ricorso secondo cui la Sigma S.r.l. avrebbe omesso di indicare, in sede di giustificazioni dell’offerta, i costi per il carburante, per la manutenzione degli automezzi, per l’allacciamento all’acquedotto, nonché i costi relativi alla sanificazione, pulizia e manutenzione dei distributori automatici, avrebbe erroneamente ritenuto che detti costi “sono ricompresi nei costi generali”.

Nell’atto di appello il Gruppo Vending ha contestato tale statuizione sostenendo che l’importo dei costi generali indicato dall’aggiudicataria non sarebbe stato sufficiente a coprire gli ammortamenti fiscali dei mezzi per i primi 5 anni di concessione e che, considerate le ulteriori voci di spesa come l’allacciamento all’acquedotto e/o la sanificazione, l’offerta di Sigma sarebbe stata insostenibile (come potrebbe desumersi dai preventivi relativi al progetto dell’aggiudicataria).

8.1 - Anche tale motivo di appello deve ritenersi inammissibile, perché fondato su doglianze proposte per la prima volta soltanto nel presente grado di giudizio: in primo grado parte ricorrente aveva contestato l’omessa indicazione analitica da parte della Sigma S.r.l. dei singoli costi relativi agli automezzi, al carburante, alle attività di sanificazione, ecc., senza formulare alcuna specifica deduzione in ordine alla presunta insostenibilità dei costi generali indicati dall’aggiudicataria. In appello, invece, ha sostenuto che la tesi dell’insufficienza della posta relativa i costi generali per sostenere tali oneri: si tratta, evidentemente, di una censura nuova non articolata in primo grado e come tale inammissibile ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a.

8.2 - In ogni caso, la decisione del TAR sullo specifico punto è immune da vizi atteso che non è necessaria una indicazione analitica delle singole voci di costo, ma è sufficiente una previsione generale dei costi complessivi, in quanto la stazione appaltante, nell’espletare la procedura di verifica di congruità, deve semplicemente valutare l’offerta nel suo complesso, al fine di saggiarne l’attendibilità e l’affidabilità, e non anche le sue singole componenti;
d’altra parte, tale modus procedendi è perfettamente in linea con l’oggetto e la finalità del sub-procedimento in questione, da individuarsi nell’accertamento dell’affidabilità dell’offerta in relazione alla corretta esecuzione dell’affidamento, e non nella ricerca di eventuali inesattezze e/o di errori nelle singole voci che la compongono, che, difatti, ove ravvisati, sono del tutto irrilevanti, purché l’offerta sia valutata come attendibile.

In tal senso la giurisprudenza è costante (Consiglio di Stato A.P. sentenza n.36/2012;
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.710 del 14/02/2012;
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3314 del 14/06/2013).

8.3 - Nel caso di specie l’aggiudicataria ha chiarito che l’indicazione dei costi degli automezzi, dell’allacciamento all’acquedotto e agli impianti elettrici, sono assorbite in quella dei costi generali, puntualmente precisati dalla Sigma S.r.l. anche nella tabella riepilogativa riportata nel contesto delle giustificazioni (pag. 4) come ha anche ritenuto il TAR: per contestare il giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante, il ricorrente non deve limitarsi a dimostrare l’omessa indicazione di costi da parte dell’aggiudicataria, ma deve fornire la prova dell’insostenibilità della relativa offerta, e tale prova nel caso di specie non è stata fornita, come correttamente ritenuto dal TAR.

9. – Sempre con il primo motivo di appello l’appellante il Gruppo Vending ha dedotto che il TAR,

nel condividere le difese dell’aggiudicataria, avrebbe ritenuto non necessaria l’indicazione di specifici modelli di distributori automatici, ritenendo sufficiente che fossero indicati, a titolo meramente esemplificativo, i prodotti che avessero le caratteristiche richieste dalle prescrizioni di gara: pertanto, l’indicazione da parte di Sigma S.r.l., in sede di giustificazioni, di un diverso modello di distributore, non avrebbe costituito una modifica dell’offerta, essendo rilevante il solo rispetto delle caratteristiche tecniche del distributore automatico.

Sulla base di tale principio il TAR avrebbe respinto la doglianza secondo cui l’aggiudicataria Sigma S.r.l., in sede di giustificazioni, avrebbe indicato un costo parziale e sottostimato dei distributori automatici, da un lato indicando l’utilizzo di soli tre distributori automatici ed omettendo di menzionare i costi dei modelli più tecnologici con sistemi di pagamento con carte di credito, e dall’altro offrendo in visione un preventivo inattendibile perché riferito appunto a modelli “base” di distributori, ovvero a modelli privi di caratteristiche tecnologiche.

Nell’appello il Gruppo ricorrente ha insistito nel sostenere che vi sarebbe stata una modificazione dell’offerta tecnica offerta in sede di gara.

9.1 - La tesi non può essere condivisa.

Come ha correttamente ritenuto il primo giudice, Sigma non ha assunto l’impegno di fornire specifici modelli, ma si è limitata ad indicare alcuni dei modelli corrispondenti alle prescrizioni di gara, in quanto dotati delle caratteristiche richieste;
in ogni caso eventuali forniture non conformi a quanto previsto in sede di gara in ordine alle caratteristiche tecniche richieste, rilevano in sede di esecuzione del contratto e non ai fini dell’anomalia dell’offerta: pertanto, come ha correttamente ritenuto il TAR, l’indicazione del modello “Tango” in sede di giustificazione dei costi, non costituisce “modifica” dell’offerta trattandosi di un modello similare ad altri distributori indicati, in via esemplificativa, in sede di gara.

9.2 - Dal disciplinare di gara (paragrafo 4.2) e dal capitolato (pag. 19), si evince che la ASL si è limitata a prevedere soltanto l’indicazione dei requisiti qualitativi e gestionali, e non anche l’individuazione di uno specifico modello di distributore;
coerentemente Sigma ha descritto nell’offerta le caratteristiche dei distributori offerti e ne ha indicato alcuni modelli a titolo esemplificativo: in sede di giustificazioni, legittimamente Sigma ha allegato un preventivo di acquisto avente ad oggetto modelli che rispecchiano tutte le caratteristiche richieste ed indicate.

Occorre anche tener conto che la procedura in questione è una concessione e non un appalto e, dunque, l’organizzazione del servizio ed il rischio di impresa gravano sull’aggiudicataria, con la conseguenza che la scelta del singolo apparecchio da installare in ciascuna sede rientra nel progetto tecnico della concessionaria.

Va inoltre aggiunto, a confutazione della tesi dell’appellante secondo cui Sigma avrebbe indicato nelle giustificazioni i prezzi dei modelli c.d. di base, che in sede di verifica di congruità dell’offerta l’operatore economico è tenuto a fornire la giustificazione dei costi afferenti alla tipologia di prodotto - nel caso di specie del distributore – in possesso dei requisiti qualitativi e tecnici richiesti dalla stazione appaltante negli atti di gara.

La controinteressata ha precisato – senza essere smentita – che i modelli dei quali giustificato i costi sono tutti idonei a consentire l’integrazione con le modalità supplementari di pagamento indicate nel progetto senza che ciò determini significativa alterazione dei costi preventivati;
l’appellante non ha fornito sufficienti elementi di prova in ordine all’incidenza di tale modifiche, tanto da inficiare la complessiva tenuta economico- finanziaria dell’offerta.

9.3 - Altrettanto infondati si appalesano i successivi rilievi svolti dall’appellante relativi all’asserita inattendibilità del preventivo di acquisto dei distributori, essendo condivisibili le statuizioni del primo giudice, secondo cui il costo complessivo dei distributori è stato quantificato in € 195.134,00 che comporta (dopo la ripartizione in sette anni in considerazione dell’ammortamento fiscale) un costo annuo di € 27.877,00;
in ogni caso gli argomenti spesi dall’appellante a sostegno dell’inattendibilità dei costi indicati non sono persuasivi, in quanto Sigma è un operatore del settore che può accedere ad una particolare scontistica maggiormente vantaggiosa e può approvvigionarsi di distributori differenti da quelli indicati dall’appellante che possono avere costi differenziati.

Infine occorre considerare che in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta ciò che rileva è il giudizio di inattendibilità totale dell’offerta e non la mera variazione di uno o più costi.

9.4 - Gli ulteriori elementi oggetto di censura da parte dell’appellante (stima del fatturato, omessa indicazione dei prodotti bio, caffè equosolidale ecc.) non assumono rilevanza ai fini dell’inattendibilità complessiva dell’offerta: quanto al primo elemento correttamente il TAR ha rilevato che Sigma è attiva non soltanto nell’ambito della ristorazione automatica, ma anche nello svolgimento di servizi collegati;
quanto all’omessa considerazione di costi aggiuntivi non vi è prova in ordine all’incidenza di tali costi ai fini del giudizio di inattendibilità dell’offerta.

9.5 - In sintesi, dunque, ritiene il Collegio di non condividere la tesi dell’appellante secondo cui l’offerta della aggiudicataria sarebbe insostenibile, in quanto comportante una perdita annuale di € 24.481,71: gli elementi di prova sui quali si fonda tale assunto devono ritenersi inammissibili per violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e comunque non persuasivi per le ragioni già in precedenza esposte: l’appellante ha fondato la sua tesi su dati soltanto ipotetici e ricavati dai preventivi prodotti da essa stessa.

Il primo motivo di appello va, dunque, respinto.

10. - Con il secondo motivo di appello, l’appellante ha impugnato il capo di sentenza che ha respinto la doglianza relativa ai costi per la manodopera: nell’impugnare tale statuizione, ha riproposto gli argomenti già spesi in primo grado secondo cui:

- l’aggiudicataria avrebbe indicato nella propria offerta tecnica l’impiego di lavoratori di qualifiche inferiori a quelle necessarie, al solo scopo di abbattere il costo della manodopera;

- la qualifica di caricatore di 6° livello e di tecnico di 5° livello indicate da Sigma non sarebbero indicate in quanto l’espletamento del servizio richiederebbe mansioni di concetto e conoscenze tecniche;

- l’aggiudicataria avrebbe indicato in sede di giustificazioni soltanto 3 unità lavorative a fronte degli 8 profili professionali indicati nell’offerta tecnica, incorrendo in tal modo nella violazione dell’art. 12 del disciplinare di gara, laddove prevede che l’offerta economica sarebbe stata considerata inammissibile se parziale o indeterminata;

- avrebbe utilizzato delle tabelle ministeriali non pertinenti e per di più risalenti nel tempo, con l’effetto di abbattere il costo del personale di circa 2.000,00 (anziché € 84.657,80 € 82.740,00).

10.1 - Le doglianze non possono essere condivise.

Correttamente il TAR ha ritenuto che:

- l’asserita variazione del numero di unità lavorative impiegate (da 8 a 3) non sussiste in quanto le 8 unità fanno parte dell’organigramma aziendale e sono 3 unità sono destinate allo svolgimento del servizio;

- queste ultime sono indicate nel punto B.4 relativo alle risorse da destinare all’esecuzione del servizio e il costo di questo personale è quello che rileva;

- l’inquadramento nel livello 6 (per due unità) e 5 (per una unità) deve ritenersi consono alle mansioni svolte come puntualmente spiegato dal TAR sulla base della declaratoria delle attività cui sono deputate le unità di personale;

- il conteggio del costo del personale pari ad € 82.740,00 indicato dall’aggiudicataria è corrispondente alle tabelle (€ 27.088,15 x 2 dipendenti di 6° livello = € 54.176,03) a tale somma va poi aggiunto il costo annuo di un lavoratore di 5° livello (€ 28.563,52);

- la differenza di costi per la manodopera rappresentata dall’appellante si limita ad una cifra di gran lunga inferiore all’utile indicato dall’aggiudicataria, con la conseguenza che non incide sulla valutazione di congruità dell’offerta resa dalla ASL Taranto;

- quanto al tipo di contratto applicabile al personale, ritiene il Collegio che la valutazione resa dal TAR essendo pienamente condivisibile, non sia scalfita dalle contestazioni dell’appellante.

11. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata che ha respinto il ricorso di primo grado.

12. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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