Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-06-05, n. 201502768
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N. 02768/2015REG.PROV.COLL.
N. 01302/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1302 del 2015, proposto da Edilminniti s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. D R, con domicilio eletto presso l’avv. Luciano Mastrovincenzo in Roma, Via di Val Fiorita 90;
contro
Azienda Ospedaliera
Bianchi Melacrino Morelli
di Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. C Mra, con domicilio eletto presso l’avv. L Romeo in Roma, Via Maria Adelaide, 12;
nei confronti di
Consorzio Stabile BUSI in proprio e quale mandataria di a.t.i. con SHD Italia s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Frontoni e Gianluca Luzi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Guido D'Arezzo, 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00646/2014, resa tra le parti, concernente diniego di accesso ai documenti relativi all'affidamento di lavori di completamento del nuovo gruppo operatorio e messa a norma delle strutture ospedaliere
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria e del Consorzio Stabile BUSI, in proprio e quale capogruppo di a.t.i. con SHD Italia s.r.l;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 il consigliere B R P e uditi per le parti gli avvocati Ruggiero e Luzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria la società E M a r.l. impugnava il provvedimento di cui alla nota prot. gen. 7735 del 9 aprile 2014 con cui l' Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria ha opposto diniego alla richiesta di accesso alla documentazione amministrativa relativa al contratto di appalto aggiudicato all’ a.t.i. costituita dal Consorzio Stabile BUSI e da SHD s.r.l. avente ad oggetto il completamento del gruppo operatorio, l’acquisto di arredi e attrezzature, il rifacimento delle centrali elettriche, messa a norma e riqualificazione degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria .
La determinazione negativa era motivata in relazione all’estraneità della soc. E M all’anzidetto rapporto contrattuale;tantomeno, a giudizio dell’ Azienda Ospedaliera, l’interesse all’ostensione degli atti poteva collegarsi alla qualità della soc. E M di gestore del servizio di manutenzione globale degli immobili e degli impianti della Azienda medesima, stante la diversità per oggetto di dei due rapporti contrattuale. L’ Amministrazione qualificava, in conclusione, come strumentale la richiesta di estrazione in copia della documentazione in questione in presenza di una totale mancanza di interesse al rilascio della stessa.
Con sentenza n. 646 del 2014 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Il primo giudice, premesso che “l’ interesse che deve presidiare il diritto di accesso agli atti amministrativi deve essere giuridicamente rilevante, nel senso che esso non deve necessariamente corrispondere alla titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, potendosi ricollegare anche ad una posizione giuridica allo stato anche meramente potenziale ” rilevava che, nel caso di specie, “ l’istanza di accesso denegata non risulta adeguatamente supportata da un interesse attuale, diretto e personale della ricorrente ”. Detto interesse a giudizio del T.A.R. non può identificarsi “ nella necessità di prevenire in rischio che - dall’eventuale inadempimento contrattuale (dell’ a.t.i. costituita fra il Consorzio Stabile BUSI e SHD s.r.l.). ed in ragione della similitudine delle prestazioni da eseguire - possa essere chiamata in giudizio per rispondere di inadempimenti o danni alla committente o a terzi ”.
Avverso la sentenza del T.A.R. ha proposto appello la soc. E M che ha contrastato le conclusioni del primo giudice, sottolineando, in particolare, l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, che non deve necessariamente collegarsi in via strumentale ad iniziative in sede giudiziaria a tutela delle situazioni soggettive sottostanti, nonché la contraddittorietà del comportamento dell’ Amministrazione che inizialmente aveva consentito l’accesso per visione dei documenti per poi impedirlo in presenza di domanda di estrazione di copia.
Si sono costituiti in giudizio l’Azienda Ospedaliera ed il controinteressato Consorzio Stabile BUSI che, con le rispettive memorie, hanno contrastato i motivi di impugnativa e chiesto il rigetto ricorso.
Alla camera di consiglio del 21 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. L’appello è fondato-
2.1. Va in primo luogo escluso che con la domanda di accesso, inizialmente assecondata e poi respinta dall’ Azienda Ospedaliera, la soc. E M abbia inteso introdurre un controllo generalizzato ed esplorativo sull’attività dell’ Amministrazione.
L’istanza si caratterizza, invero, per la specificità sia dell’oggetto - costituito da documenti relativi ad un individuato rapporto contrattuale dell’ Azienda Ospedaliera con il Consorzio Stabile Busi e la soc. SHD per l’esecuzione di lavori di completamento del gruppo operatorio, l’acquisto di arredi, di attrezzature e per il rifacimento delle centrali elettriche, messa a norma e riqualificazione - e dal collegamento dell’interesse alla conoscenza degli atti alla qualità della Soc. E M di gestore del servizio di manutenzione globale degli immobili e dell’impiantistica della struttura sanitaria.
Non sorregge la pronunzia negativa sulla domanda di accesso il rilievo dato dall’ Azienda Ospedaliera all’ estraneità della soc. E M al rapporto contrattuale intercorso con il Consorzio Stabile BUSI e la soc. SHD ed alla diversità delle prestazioni di cui E M è affidataria.
E’ agevole rilevare che vi è un collegamento e interferenza sostanziale fra i due rapporti contrattuali, ove si consideri che gli interventi di manutenzione ricadono sui lavori e sugli impianti da ultimo eseguiti dal Consorzio Stabile Busi, rispetto ai quali è interesse di E M accertarne la completezza e la corrispondenza alla specifiche tecniche di appalto, onde non far cadere sul manutentore eventuali inadempienze, con aggravio dei costi e responsabilità per potenziali situazioni di danno.
L’interesse alla conoscenza dei documenti si collega, inoltre, alle situazioni soggettive di diritto e obbligo che derivano dal rapporto contrattuale in atto con l’ Azienda Ospedaliera, che E M, nella fase di esecuzione, intende mantenere nell’esatto perimetro delle prestazione dovute, con esclusione di ogni criticità per fatti ascrivibili all’altrui inadempimento, ovvero all’ omessa o non corretta verifica e collaudazione delle opere e forniture eseguite da un soggetto terzo..
In assenza, inoltre, di esigenze di riservatezza che possano precludere la conoscenza dei documenti richiesti deve prevalere il principio di trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti di soggetto che, per le ragioni di cui innanzi, è portatore di un interesse concreto e attuale all’ostensione degli atti.
Assume, in conclusione, rilievo l’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 il quale, con norma di chiusura, stabilisce che “ deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (conoscenza che peraltro l’ Azienda Ospedaliera aveva inizialmente garantito consentendo la visione dei documenti per poi negare l’estrazione in copia). Detta necessità – come in precedenza esposto - nella specie sussiste in presenza del rapporto contrattuale in atto fra l’ Azienda Ospedaliera e la soc. E M e nell’esigenza di prevenire possibili criticità e difficoltà di esecuzione delle prestazioni dovute per fatti ascrivibili all’inadempimento di un soggetto terzo.
L’appello va, quindi, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il provvedimento della Direzione Generale con esso impugnato, con data 7 aprile 2014 e prot. gen. n. 7735 del 9 aprile 2014. Va in conseguenza ordinata l’esibizione dei documenti richiesti con diritto di estrarre copia, con onere di spesa a carico del richiedente.
Spese e onorari seguono la soccombenza e si liquidano, per i due gradi di giudizio, in complessivi euro 4000,00 (quattromila/00), oltre i.v.a. e c.a., con onere di corresponsione nella misura della metà della predetta somma a carico della convenuta Azienda Ospedaliera e del controinteressato Consorzio Stabile BUSI, ,