Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-03, n. 202400072
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Testo completo
Pubblicato il 03/01/2024
N. 00072/2024REG.PROV.COLL.
N. 05920/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5920 del 2018, proposto da E-Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E M, C T, M V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trezzano Sul Naviglio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M F, L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 216/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trezzano Sul Naviglio;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e udito l’avvocato Melpignano per delega dell’avvocato Lamberti;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 14 novembre 2013 E-Distribuzione s.p.a. ha impugnato:
a) la delibera del Commissario Prefettizio n. 2 del 2 luglio 2013 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone comunale non ricognitorio di cui all’art. 27 commi 7 e 8 del d.lgs. n. 285/1992;
b) la nota del Comune di Trezzano sul Naviglio datata 4 settembre 2013 nella parte in cui il responsabile dell’ufficio tributi ha comunicato l’approvazione della citata delibera e del regolamento e ha determinato la tariffa valida per l'anno 2013 invitando Enel a pagare l’importo di € 174.106,00 a titolo di canone non ricognitorio entro il 30 settembre 2013.
2. Riferisce l’appellante che la prima udienza di discussione per la trattazione del ricorso (fissata per il 30 settembre 2015) veniva rinviata alla luce dell’intervenuta impugnativa, con motivi aggiunti, delle delibere comunali n. 26 e 55 del 2014, adottate dal Comune al fine di modificare in parte l’oggetto del regolamento (delibera 26/2014) e i criteri determinativi delle tariffe (delibera 55/2014).
3. Difatti, il Comune appellato, con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 26 settembre 2014 aveva apportato alcune modifiche al regolamento: fra di esse, in particolare, l’eliminazione dell’art. 2 comma 3, relativo alle occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale; il Comune era poi intervenuto stabilendo, in allegato al regolamento, i criteri per la determinazione della tariffa. Con la successiva delibera n. 55 del 27 settembre 2014, l’ente ha invece previsto una modifica dei criteri di calcolo delle tariffe inserite con la delibera 26/2014.
4. Il TAR con la sentenza impugnata:
a) ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda di annullamento dell’avviso di pagamento impugnato con il ricorso principale;
b) ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al motivo con cui nel ricorso principale si contestava l’assoggettamento a canone non ricognitorio anche delle occupazioni non riconducibili alla sede stradale;
c) ha per il resto respinto la domanda di annullamento del regolamento contenuta nel ricorso principale, “ per come estesa, nei motivi aggiunti, alle modifiche e all’approvazione delle tariffe ”.
5. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, E-Distribuzione s.p.a. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “ 1. SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE IN RELAZIONE ALL’IMPUGNATA COMUNICAZIONE DEL 4 SETTEMBRE 2013 CON CUI INTER ALIA SI DOMANDAVA IL PAGAMENTO DEL CANONE PER L’ANNO 2013. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ, VIOLAZIONE DEGLI ART. 24, 113 DELLA COSTITUZIONE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ERROR IN PROCEDENDO; 2. SULL’ECCEZIONE DI CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 25 DEL CODICE DELLA STRADA (PAG. 5 DELLA SENTENZA E MOTIVO 2.2. DEL RICORSO PRINCIPALE). TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE. ERROR IN PROCEDENDO; 3. VIZI E DIFETTI DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA, TRAVISAMENTO IN FATTO E IN DIRITTO. ERROR IN IUDICANDO”.
6. Ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il Comune di Trezzano sul Naviglio.
7. Alla udienza pubblica del 21 settembre 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
8. Viene all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto da E-Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 216/2018 con la quale è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso di primo grado proposto dall’odierna appellante contro il regolamento adottato con delibera del Commissario prefettizio n. 2 del 2 luglio 2013 dal Comune di Trezzano sul Naviglio in materia di canone non ricognitorio ed è stato respinto il ricorso per motivi aggiunti con cui erano state impugnate le successive delibere comunali n. 26/2014 e 55/2014 aventi ad oggetto alcune modifiche al citato regolamento.
9. E-Distribuzione s.p.a. ha proposto tre motivi di appello che possono essere così sintetizzati:
a) la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui la medesima statuisce il difetto di giurisdizione del G.A. con riferimento all’impugnazione della nota con cui il Comune ha comunicato alla società ricorrente l’intervenuta adozione del regolamento e, soprattutto, con cui ha imposto il pagamento del canone per l’anno 2013 nella misura di 174.106,00 € posto che, secondo l’appellante, tale comunicazione, lungi dal rappresentare mero atto applicativo del regolamento adottato dal Comune, rappresenterebbe l’esercizio di un potere discrezionale, e come tale, sarebbe un provvedimento impugnabile avanti al giudice amministrativo (primo motivo di appello);
b) la sentenza sarebbe anche erronea laddove ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla censura contenuta nel ricorso principale, (motivo 2.2. pag. 17) che contestava la legittimità della disposizione del