Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-17, n. 202301688
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Testo completo
Pubblicato il 17/02/2023
N. 01688/2023REG.PROV.COLL.
N. 08396/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8396 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. R D in Roma, largo della Gancia 1;
contro
Ministero Difesa Direzione Generale per il personale Militare, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Informazione e Sicurezza Dis, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Interregionale Carabinieri -OMISSIS-, Comando Legione Carabinieri Marche, Comando Legione Carabinieri Marche S.M. Ufficio personale, Carabinieri Comando Provincilae -OMISSIS-, Comando Provinciale Carabinieri -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente la perdita di grado per rimozione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il Cons. C A e udito per l’appellante l’Avv. A C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il sig. -OMISSIS-ha impugnato la sentenza del TAR Marche, sezione prima, n. -OMISSIS-che ha respinto il ricorso per l’annullamento del decreto del Ministero della difesa-Direzione Generale per il Personale Militare, datato 11 novembre 2019 e notificato il 5 dicembre 2019, con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita di grado per rimozione ai sensi degli artt. 861, comma 1, lett. d), e 867, comma 5, del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66.
1.1 Il ricorrente, che all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato rivestiva il grado di Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, ha prestato servizio alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri– -OMISSIS- dal 5 gennaio 2009 e fino al 26 giugno 2017 allorché è stato disposto il suo rientro nell’Arma con decorrenza 27 giugno 2017.
1.2 La sanzione disciplinare veniva irrogata all’esito di un procedimento disciplinare in relazione a un episodio di millantato credito aggravato (art. 346 comma 2 c.p.) per il quale il militare era già stato condannato con sentenza ex art. 444 c.p. del G.I.P. presso il Tribunale de -OMISSIS- alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione ed euro 500 di multa. Era emerso che il -OMISSIS-, in cambio della dazione di denaro, aveva falsamente promesso ad un indagato che avrebbe potuto intercedere in suo favore presso un sostituto procuratore della Repubblica di Ancona al fine di alleggerire la sua posizione processuale o addirittura per far sparire il fascicolo relativo alle indagini.
1.3 Il TAR, adito dall’interessato per l’annullamento del provvedimento disciplinare, ha respinto il ricorso con compensazione delle spese di lite, rilevando, in sintesi che: i ) sebbene la condotta di rilievo disciplinare sia stata posta in essere allorché il ricorrente prestava servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la competenza all’adozione del provvedimento disciplinare spettava al Ministero della difesa poiché l’interessato non ha mai perso lo status di militare e, una volta cessato dall’impiego presso gli organismi di cui alla l. 124/2017, era soggetto all’autorità del Ministero della difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; ii ) il procedimento è stato tempestivamente avviato a seguito dell’acquisizione della copia integrale della sentenza penale; iii ) l’ufficiale inquirente, dopo aver esaminato la memoria difensiva e le giustificazioni dell’incolpato, ha ritenuto fondati gli addebiti a carico dello stesso, deferendolo alla Commissione di disciplina il cui giudizio non è sindacabile nel merito; iv ) la sanzione risulta proporzionata poiché, da un lato, già dal rapporto del Direttore del -OMISSIS- emerge come negli ultimi tempi il rendimento del ricorrente avesse dato adito a rilievi e, dall’altro lato, il reato è particolarmente grave, essendo idoneo a ledere non solo il prestigio dell’istituzione di appartenenza dell’interessato, ma anche quello dell’istituzione a cui appartiene il pubblico ufficiale di cui si millanta la conoscenza (nella specie, la magistratura penale di Ancona); v ) in relazione, invece, al provvedimento con cui è stato disposto il rientro nei ranghi dell’Arma, lo stesso è stato notificato nel luglio 2017 al ricorrente, il quale non ha ritenuto di impugnarlo a suo tempo (così come non ha impugnato i provvedimenti di Persomil che hanno disposto la sospensione cautelare dall’impiego).
2. Con ricorso in appello notificato in data 8 ottobre 2020 e depositato in data 2 novembre 2020 il Sig. -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
I) Omessa pronuncia sull’eccezione di incompetenza assoluta e relativa nonché erroneità della sentenza per contraddittorietà, illogicità e incongruenza della motivazione;
II) Illegittimità della sentenza per eccesso di potere e violazione di legge;
III) Ingiustizia manifesta, violazione di legge ed eccesso di potere.
IV) Ingiustizia manifesta, violazione di legge, nonché violazione e falsa applicazione nonché errato rinvio a norme di legge.
3. Le amministrazioni appellate non si sono costituite in giudizio.
4. L’appellante ha depositato memoria, insistendo nelle proprie difese.
5. All’udienza del 14 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato.
7. Con il primo motivo l’appellante lamenta l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sul motivo di ricorso afferente al vizio di incompetenza assoluta del provvedimento impugnato, in quanto adottato dal Ministero della difesa in luogo della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle cui dipendente egli prestava servizio al momento in cui ha posto in essere la condotta oggetto di sanzione disciplinare (8 giugno 2017). Espone che il suo status effettivo e giuridico era quello di dipendente della Presidenza del Consiglio, essendo in congedo illimitato dall’Arma dei Carabinieri, e che del tutto illogicamente la sentenza, al paragrafo n.5, ha desunto la legittimità del provvedimento dalla circostanza che lo stesso appellante ha adito il TAR Marche, anziché il TAR Lazio a cui spetta la competenza funzionale inderogabile a giudicare delle controversie relative al rapporto di lavoro del personale -OMISSIS- ai sensi dell’art 135 lett. o) c.p.a. Evidenzia che la competenza territoriale del giudice di impugnazione è stata individuata esclusivamente con riferimento all’autorità che ha emanato il provvedimento impugnato, ma che tale circostanza è irrilevante ai fini del sindacato sul vizio di incompetenza assoluta all’adozione del provvedimento dedotto in ricorso di primo grado.
7.1 Il motivo è infondato.
7.2 Il personale dell’Arma dei Carabinieri chiamato a comporre il contingente speciale addetto al -OMISSIS- e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all’art. 21 l. 124/2007 non perde, per ciò solo, lo status di militare e non è sottratto doveri attinenti al giuramento prestato e al grado rivestito.
7.3 Né il codice dell’ordinamento militare né la legge 124/2007 sanciscono che l’assegnazione, a tempo determinato, dell’appartenente all’Arma dei Carabinieri al -OMISSIS- determini, oltre che il collocamento in congedo illimitato, anche la perdita o la “sospensione” dello status di militare.
7.4 Sotto tale profilo, il Collegio osserva che:
- lo stato di militare viene meno solo al verificarsi delle cause tassativamente indicate dall’art. 866 del codice dell’ordinamento militare che non contempla l’assegnazione temporanea al contingente speciale -OMISSIS-;
- la perdita dello stato militare determina necessariamente la cessazione definitiva del rapporto di impiego con l’Arma di appartenenza il quale, in assenza di una espressa previsione di legge, non potrebbe rimanere “congelato” con conseguente possibilità di rientro, come accade in caso di assegnazione al -OMISSIS- (art. 923 comma 1 lett m);
-il militare in congedo illimitato, a differenza di quello in congedo assoluto (che peraltro conserva, al pari del primo, lo status di militare ed è soggetto al potere disciplinare: cfr. Cons Stato sez. II n. 6914 del 14 ottobre 2021), rimane inquadrato nel ruolo di appartenenza e continua ad essere assoggettato agli obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale (art. 790 e 880 d lgs 66/2010);
-il militare in congedo illimitato assegnato al contingente speciale -OMISSIS-, pur essendo sospeso, durante il periodo di appartenenza al contingente, dalla qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, non è parimenti sospeso dallo status di militare discendente dall’appartenenza alla Forza Armata (art. 23 comma 2 l. 124/2007);
-l’assegnazione al contingente speciale non è ostativa alla progressione di carriera nell’amministrazione di provenienza, tant’è che l’appellante, durante il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato promosso al grado di Mar. A.S. UPS (cfr. annotazione n. 45 foglio matricolare).
7.5 Poiché l’interessato ha conservato lo status di militare anche durante il periodo di servizio prestato presso il -OMISSIS-, non è revocabile in dubbio che la violazione dei doveri inerenti allo predetto status , integrata dalla condotta di millantato credito, sia suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente dall’autorità militare, una volta fatto rientro nell’Arma.
7.6 Il provvedimento impugnato è stato, quindi, correttamente adottato dal Ministero della difesa-PERSOMIL poiché l’assegnazione al contingente speciale -OMISSIS- non ha inciso, modificandola, sulla competenza prevista dal Codice dell’Ordinamento Militare in ordine all’adozione delle sanzioni per le condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dagli appartenenti all’Arma, in ragione della permanenza del rapporto di impiego con l’amministrazione militare.
7.7 D’altra parte, l’appellante non ha indicato alcuna disposizione di legge che, in deroga al C.O.M., escluda espressamente lo status di militare per il personale transitato temporaneamente al -OMISSIS- o assegni la competenza all’adozione del provvedimento sanzionatorio in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche successivamente al rientro nell’Arma.
7.8 Sotto tale profilo si osserva che, da un lato, è insufficiente il richiamo-operato dalla difesa- all’art. 23 l. 124/2017 che attiene, come già chiarito, alla sospensione della sola qualifica di ufficiale e agente di P.S. e di P.G. (da cui discendono obblighi di intervento, segnalazione e denuncia potenzialmente incompatibili con i profili di riservatezza delle attività svolte) e che, dall’altro lato, nemmeno il regolamento che disciplina l’ordinamento e il reclutamento del personale -OMISSIS- è autorizzato dalla legge a introdurre una deroga alla disciplina vigente nel senso sostenuto dall’appellante (art. 21 legge 124/2007).
7.9 Per tale ragione, correttamente il giudice di primo grado ha concluso che il militare che transita nei ruoli degli organismi di cui alla L. n. 124/2007 viene a trovarsi in una posizione particolare, in quanto, seppure non è tenuto svolgere il servizio presso l’amministrazione di provenienza e seppure perde, laddove la possedesse in base alle norme del c.p.p. o all’ordinamento di settore, la qualifica di ufficiale o agente di P.G., resta pur sempre in possesso dello status di militare, e sotto questo profilo è soggetto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 66/2010 (par.