Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-21, n. 202302875

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-21, n. 202302875
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302875
Data del deposito : 21 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2023

N. 02875/2023REG.PROV.COLL.

N. 04441/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4441 del 2022, proposto dall’Istituto nazionale della previdenza sociale -INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D M e P M, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cesare Beccaria, n.29,



contro

il signor A T, rappresentato e difeso dagli avvocati G B, C C e E B, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M B in Roma, via Luigi Capuana, n. 207,



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, 19 marzo 2022, n. 156, resa tra le parti, avente ad oggetto il diritto all’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor A T;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati D M e P M e gli avvocati C C e E B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.Con ricorso al T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia n.r.g. 221/2021 il signor A T, ex appartenente alla Guardia di finanza cessato dal servizio a domanda, ha chiesto l’accertamento della maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio (tfs), come previsto dall’art. 6- bis del d.l. 21settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, includendoli nella relativa base di calcolo.

2. Con la sentenza n. 156 del 2022, segnata in epigrafe, il Tribunale adito, dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità per asserita violazione dell’art. 40 c.p.a. sollevata dall’Amministrazione, ha accolto il ricorso sulla base di un’articolata ricostruzione del quadro normativo vigente che, diversamente da quanto opinato dall’INPS, riconoscerebbe il diritto de quo anche ad appartenenti alla Guardia di finanza, in quanto forza di polizia, e pure se cessati dal servizio a domanda. Ha peraltro escluso possa ritenersi operante qualsivoglia ipotesi decadenziale pur non essendo stato rispettato l’onere temporale fissato dalla norma, come già affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).

3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’INPS, articolando due distinti motivi di gravame, il primo dei quali suddiviso in più paragrafi.

3.1. Con un primo motivo di ricorso ha dedotto l’erroneità della sentenza per violazione del quadro normativo di riferimento, e segnatamente degli artt. 6- bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, 1, comma 15- bis , del d.l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1987, n. 468 e 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165. Il primo giudice, cioè, avrebbe indebitamente esteso a personale di altra forza di polizia una disposizione (l’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987) dettata esclusivamente per la polizia di Stato, pretermettendo l’esistenza di altra specificamente attinente alla Guardia di finanza (l’art. 1, comma 15- bis , del d.l. n. 379/1987), che ai fini della fruibilità del beneficio richiede espressamente che si tratti di soggetti cessati dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili o perché deceduti.

3.1.2. Con un autonomo paragrafo del medesimo motivo di appello (§ 1.6) l’INPS ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha valutato l’adempimento dell’onere decadenziale stabilito dalla medesima disposizione (la « domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità »). A tale riguardo il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 del 2019 sarebbe inconferente in quanto (tra l’altro) riferita ad un Prefetto.

3.2. Con un secondo motivo di appello l’Amministrazione rivendica una lettura costituzionalmente orientata della normativa de qua, censurando anche sotto tale profilo quella propugnata dal primo giudice. L’ iter argomentativo seguito dallo stesso sarebbe dunque eccentrico: estendendo l’ambito di attribuzione dei sei scatti stipendiali in assenza di una specifica norma, la ricostruzione fornita si porrebbe in contrasto con l’art. 81 Cost., che cristallizza il principio di sostenibilità e prevedibilità del debito pubblico, nonché con l’art. 3 Cost., essendo irragionevole applicare il primo comma solo al personale cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile o perché deceduto, e il secondo comma, indistintamente, a tutti coloro che cessano con diritto a pensione.

4. Si è costituito in giudizio il signor A T, che con successiva memoria in controdeduzione ha chiesto il rigetto del ricorso e la conseguente conferma della sentenza impugnata.

5. All’udienza pubblica del 14 marzo 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

6. La controversia concerne la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (tfs), c.d. indennità di buonuscita, per talune categorie di dipendenti pubblici, nel caso di specie, come chiarito nella parte in fatto, un ex appartenente al corpo della Guardia di Finanza, congedato a domanda, che rivendica la maggiorazione di sei scatti stipendiali prevista dall’art. 6- bis del d.l. 21settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

7. Le questioni sottoposte all’esame del Collegio sono già state oggetto di scrutinio da parte del giudice amministrativo, ai cui principi si intende fare integrale riferimento ex art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. (cfr. C.G.A.R.S. 9 marzo 2023, n. 209, e le altre ivi richiamate).

8. Per un più agevole inquadramento della vicenda, si rende comunque necessaria una sintetica ricostruzione della sottesa cornice normativa, fermo restando il rinvio per relationem alla più articolata ricostruzione contenuta nei citati arresti giurisprudenziali.

9. Con l’art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (poi abrogato dall’art. 2268, comma 1, del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell’ordinamento militare, C.o.m.) sono stati attribuiti ai

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