Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-08-22, n. 202207365

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-08-22, n. 202207365
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207365
Data del deposito : 22 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/08/2022

N. 07365/2022REG.PROV.COLL.

N. 09250/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9250 del 2019, proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L D P e L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Eustachio Manfredi n. 5;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia n. -OMISSIS- del 5 luglio 2019, notificata in pari data, resa tra le parti, concernente sanzione disciplinare


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022 il Cons. Carla Ciuffetti, uditi per le parti l’avvocato Federica Scafarelli, in sostituzione dell’avvocato L D P, e l’avvocato L M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITO

1. La sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso dell’odierno appellato, diretto all’annullamento del decreto del Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. -OMISSIS-2018, con cui all’interessato era stata irrogata la sanzione disciplinare della deplorazione, nonché della presupposta deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina in data 19 dicembre 2017 e di tutti gli atti connessi.

Il Tar ha rilevato che gli atti di un primo procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’interessato erano stati annullati in sede di autotutela e che del secondo procedimento erano stati investiti il funzionario istruttore e i membri della commissione di disciplina che avevano partecipato al primo procedimento. Tale circostanza è stata considerata idonea a gettare ombre sul complessivo svolgimento del secondo procedimento disciplinare, sotto il profilo del rispetto del principio di imparzialità, come declinato dall’art. 1380, co. 3, lett. l), del d.lgs. n. 66/2010, che stabilisce che non possono far parte della commissione di disciplina “ gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto ”. L’identità personale del funzionario istruttore e i membri della commissione di disciplina di entrambi i procedimenti non consentiva di “ scongiurare il rischio di una possibile interferenza sull’esito del procedimento ”, anche considerato che “ le conclusioni riportate dal funzionario istruttore nella relazione finale redatta nel rinnovato procedimento disciplinare coincidono con quelle di cui alla relazione originaria ”.

2. Il gravame in esame è sostanzialmente incentrato sulla tesi per cui anche qualora, per il secondo procedimento disciplinare, fosse stato nominato un diverso funzionario istruttore, quest’ultimo non avrebbe potuto discostarsi dalla procedura prevista dall’art. 19 del d.P.R. n. 737/1981 per l’irrogazione di una sanzione più grave della deplorazione. Comunque, nell’esercizio della propria discrezionalità, la commissione di disciplina aveva ritenuto di ridimensionare la valenza disciplinare della condotta contestata. Inoltre, l’interessato non si era avvalso della facoltà di ricusare i membri della Commissione di disciplina ai sensi dell’art. 149 del d.P.R. n. 3/1957. In ogni caso, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 949/2017), le doglianze dell’interessato non avrebbero consentito di ravvisare un motivo di astensione ai sensi dello stesso articolo 149, co. 1, lett. b), che si riferisce all’espressione di consigli o alla manifestazione di pareri sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle proprie funzioni.

2.1. Con successiva memoria l’Amministrazione evidenzia che il Consiglio provinciale di disciplina, già nella prima riunione in data 2 agosto 2017, aveva rilevato la circostanza che la segnalazione disciplinare non era conforme al disposto dell’art. 12 del d.P.R. 737/1981 e aveva rinviato gli atti al Capo della Polizia per le successive determinazioni senza valutazione dei fatti addebitati all’incolpato.

3. L’interessato si è costituito in giudizio eccependo che l’atto di appello fosse stato depositato ben oltre il termine di decadenza di 30 giorni di cui all’art. 45, co. 1, c.p.a.. Nel merito egli ha chiesto il rigetto del gravame e ha riproposto i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal Tar.

4. L’istanza cautelare contenuta nel gravame è stata respinta, “ considerato, salvo l’approfondimento nel merito, che dalla frequenza del corso, cui è stato ammesso con riserva l’appellato, non deriva alcun pregiudizio grave e irreparabile per l’amministrazione ” (Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2019, n. 6086).

5. La causa, chiamata all’udienza del 5 luglio 2022, è stata trattenuta in decisione.

6. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di tardività del deposito del gravame prospettata dall’appellato.

Ai sensi dell’art. 45, co. 1, c.p.a., “ Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario ”. L’art. 94, co. 1, c.p.a. stabilisce che “ il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni ”.

Nella fattispecie l’Amministrazione aveva notificato all’interessato la sentenza di primo grado in data 5 luglio 2019, giorno della sua pubblicazione. L’appello era stato notificato in data 4-5 settembre 2019 via pec ed era stato depositato in data 12 novembre 2019.

L’appellato ha depositato un certificato di non proposto appello dell’Ufficio ricevimento ricorsi di questo Consiglio, che attesta che, fino alla data dell’8 ottobre 2019, non era stato depositato alcun appello avverso la sentenza in epigrafe.

La difesa erariale ha depositato in data 20 novembre 2019 un documento consistente in una email inviata in data 12 novembre 2019 dal Service desk di questo Consiglio a dipendente dell’URP-ricevimento ricorsi del medesimo Consiglio e per conoscenza alla stessa difesa erariale. In tale email, la voce “ soluzione ” riporta quanto segue: “ Il deposito con id 59d7afff-5024-4426-941c-b3f1e6ad4fd8 (aoorm-474106-2019_AL_2019-38406_DEPOSIOAPPELLO_AVVERSO_SENTENZA_9-6-2019_9-42-29_AM) pervenuto dall’Avvocatura dello stato, protocollo Avvocatura 474106 del 2019 elaborato in data odierna era stato depositato in data 9-6-2019 non era stato elaborato per un problema tecnico ”.

In mancanza di specifica e idonea deduzione in proposito da parte dell’Amministrazione, non può ritenersi che detto documento consenta di superare l’eccezione della parte appellata, poiché il richiamo ad un deposito in data 9 giugno 2019 non pare riferibile al gravame in esame, considerato che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 5 luglio 2019.

7. Dunque, considerato che l’appello risulta depositato 69 giorni dopo la data di notificazione, l’eccezione formulata dall’appellato deve essere considerata fondata e l’appello deve essere dichiarato irricevibile.

Il regolamento processuale delle spese del grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, segue la soccombenza.

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