Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-19, n. 202401634

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-19, n. 202401634
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401634
Data del deposito : 19 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2024

N. 01634/2024REG.PROV.COLL.

N. 06575/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6575 del 2017, proposto dall’impresa Global S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R D, S V, con domicilio eletto presso lo studio S V in Roma, via Asiago 8;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Impresa Lavorazioni Acciai S.r.l. in Liquidazione Coatta Amministrativa, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 312/2017.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2023 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti in collegamento da remoto attraverso videoconferenza l’avvocato Lorenza Noli in sostituzione dell'Avvocato R D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 - L’impresa Global S.r.l., propone appello contro il Ministero dello Sviluppo Economico, costituito in giudizio, e nei confronti dell’Impresa Lavorazioni Acciai S.r.l. in Liquidazione Coatta Amministrativa, non costituita in giudizio, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 312/2017, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il provvedimento emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali – Divisione XX “Società fiduciarie e di revisione” in data 19 settembre 2014, prot. n. 0163987, conosciuto nella medesima data a seguito comunicazione via Pec, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali.

2 – La complessa controversia fra le parti concerne il rigetto da parte del Ministero dell’istanza di autorizzazione alla proposizione di concordato fallimentare formulata dall’appellante. In particolare:

2.1 - con decreto del 1 Agosto 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico poneva in liquidazione coatta amministrativa la Società Lavorazione Acciai Srl in Liquidazione (già CAE S.p.A.);

2.2 - in data 13 novembre 2013, l’odierna appellante presentava richiesta di autorizzazione alla presentazione di domanda di concordato fallimentare per la predetta società ai sensi degli artt. 124 e seguenti e dall'art. 214 della Legge Fallimentare;

2.3 - in data 28 marzo 2014, il Commissario Liquidatore rendeva la prima risposta negativa al proposto concordato e in data 23 maggio 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n.99671, confermava tale orientamento;

2.4 - in data 7 luglio 2014 l’appellante presentava un esposto al Presidente del Comitato di Sorveglianza e al Ministero dello Sviluppo Economico, che dopo una risposta interlocutoria, in data 19 settembre 2014 emetteva parere negativo circa la proposta di concordato fallimentare;

2.5 – il diniego era infine impugnato dall’odierna appellante con ricorso al Tar del Lazio, che peraltro con ordinanza n. 330/2015 dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tar Lombardia, presso il quale il medesimo appellante riassumeva il ricorso.

2.6 -con sentenza n. 312 dell’8 febbraio 2017, il TAR della Lombardia dichiarava il ricorso inammissibile condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite;

2.7 – tale pronuncia è stata appellata dalla società ricorrerne, che ha poi depositato una ulteriore ampia memoria mentre il Ministero si è costituito solo formalmente.

3 – La società Globl Srl deduce i motivi d’appello di seguito sintetizzati.

3.1 – In primo luogo viene dedotta l’erroneità della Sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., difetto di presupposto, violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 35 e 40 del D.Lgs. n. 104/2010, travisamento dei fatti, eccesso di potere per manifesta contraddittorietà.

In particolare, il TAR avrebbe erroneamente dichiarato il ricorso di primo

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