Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-05-16, n. 202404386

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-05-16, n. 202404386
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404386
Data del deposito : 16 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2024

N. 04386/2024REG.PROV.COLL.

N. 08733/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8733 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza, 3;



contro

Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il Cons. R S e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 - L’appellante riferisce che veniva nominato con decreto rettorale n. -OMISSIS-, quale vincitore di concorso, ricercatore universitario presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma, con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 1.11.2010. Con Decreto Rettorale n. -OMISSIS- gli veniva altresì attribuito, a decorrere dal 1.11.2010 ed in aggiunta allo stipendio (di € 12.789,48) e all’indennità integrativa speciale (di € 9.489,10), l’assegno personale pensionabile riassorbibile ex D.P.C.M. 30.4.2010, art. 202 DPR 3/1957, artt. 36 e 38 DPR 382/1980 ed art. 3 co. 57 e 58 L. n. 537/1993 (pari ad € 32.892,29) in ragione del trattamento retributivo goduto dal docente quale Viceprefetto aggiunto presso il Ministero dell’Interno prima della sua nomina a ricercatore universitario.

L’assegno personale veniva poi rimodulato dai successivi provvedimenti rettorali (D.R. -OMISSIS- € 19.871,88; -OMISSIS- € 27.53,53; -OMISSIS- in € 22.659,72).

Con D.R. n. -OMISSIS- l’appellante veniva poi nominato professore di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare SPS/11 presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, servizio divenuto efficace a far data dal 1.3.2022, con assunzione dell’effettivo servizio (a tempo pieno) a far data dal 31.3.2022 e tutt’ora in atto.

2 - Per quel che concerne il trattamento retributivo goduto dall’appellante e, in particolar modo, l’assegno ad personam goduto dal 1.11.2010 sino al 31.3.2022, l’Università riteneva che il trattamento, pur a seguito dell’avvento della novella legislativa di contenimento della spesa pubblica cui all’art. 1 co. 458 e 459 L. 147/2013, recante l’abrogazione dell’art. 202 DPR 3/1957 e dell’art. 3 co. 57-58 L. 537/1993, fosse comunque dovuto, in quanto l’appellante era stato assunto, con riconoscimento dell’assegno, prima dell’avvenuta abrogazione della norma, sulla base dell’interpretazione ed applicazione della nota prot. 49968 del 9.6.2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dove era stato chiarito che l’obbligo previsto dall’art. 1, comma 459, della Legge n. 147/2013 di adeguare i trattamenti economici dei pubblici dipendenti, con la soppressione dell’assegno ad personam , a partire dalla prima mensilità successiva all’entrata in vigore della suddetta disposizione, operava esclusivamente con riferimento ai dipendenti pubblici che avessero ricoperto ruoli e incarichi dopo che erano cessati dal ruolo o dall’incarico.

3 - Tuttavia, prosegue la narrazione dell’appellante, la predetta interpretazione restrittiva della disciplina caducatoria, condivisa anche dall’Avvocatura di Stato (parere del 30.7.2014), veniva innovata dalla sentenza n. 6620/2019 del 2.10.2019 del Consiglio di Stato in un’analoga controversia, dove era parte l’Università odierna appellata, statuendosi la retroattività impropria della L. 147/2013 e, dunque, la sua efficacia integrale e senza alcun regime transitorio sull’art. 202 DPR 3/1957 e sulla disciplina legittimante l’erogazione dell’assegno ad personam a far data dall’entrata in vigore della L. 147/2013 ossia l’1.2.2014.

4 - Sulla base di tale pronuncia, a distanza di circa tre anni dalla pronuncia del Consiglio di Stato e di circa nove anni dalla novella legislativa recante l’abrogazione della disciplina legittimante il beneficio, continua l’appellante, l’Università emetteva l’impugnato provvedimento di revoca e, senza considerare l’affidamento ingenerato nel percipiente ed il suo sostanziale status di buona fede, disponeva la ripetizione sia delle somme a tal titolo erogate, sia delle ritenute previdenziali ed assistenziali che non erano mai entrate materialmente nella disponibilità economica del ricorrente in quanto corrisposte direttamente all’istituto previdenziale.

5 - La predetta pretesa dell’Ateneo veniva impugnata dall’odierno appellante, che deduceva la sussistenza di un evidente grave pregiudizio,

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