Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-12-05, n. 201605108

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-12-05, n. 201605108
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201605108
Data del deposito : 5 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2016

N. 05108/2016REG.PROV.COLL.

N. 06672/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6672 del 2015, proposto da:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore , Soprintendenza per i beni architettonici paesaggistici storici e artistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

S G, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Morelli C.F. MRLSRN72R52H501F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio, 63;

nei confronti di

Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Catia Livio C.F. LVICTA72H43H501X, Francesco Di Mauro C.F. DMRFNC66B16H501H, con domicilio eletto presso Francesco Di Mauro in Roma, via Padre Semeria, 33;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 00685/2015, resa tra le parti, concernente realizzazione edificio residenziale unifamiliare - parere di compatibilità paesaggistica


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gina S e del Comune di Fiumicino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 il Cons. R G e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Bacosi, l’avvocato Morelli e l’avvocato Di Mauro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La signora Gina S, in data 5 giugno 2012, ha presentato allo Sportello Unico per l’edilizia domanda di autorizzazione paesaggistica per un intervento edificatorio su immobile di sua proprietà, sito in località Isola Sacra di Fiumicino, in area interessata da vincolo paesaggistico d’insieme ai sensi dell’art. 134, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non comportante divieto assoluto di edificabilità.

La domanda di autorizzazione aveva ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 4 della legge regionale del Lazio 11 agosto 2009, n. 21 (c.d. Piano Casa), consistente nella demolizione di un preesistente magazzino e nella conseguente ricostruzione di un piccolo villino bifamiliare di due piani fuori terra di circa 80 mq ad unità.

2. Con provvedimento prot. 14962 del 10 maggio 2013 la Soprintendenza per i beni architettonici paesaggistici storici e artistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha espresso parere negativo, ritenendo l’intervento in questione “ molto impattante nel contesto paesaggistico poiché fortemente percepito dal Paesaggio Naturale nelle immediate vicinanze ”.

3. La signora S ha impugnato il diniego della Soprintendenza innanzi al T.a.r. Lazio, sede di Roma, che, con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo diretto a contestare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

4. Per ottenere la riforma di tale sentenza hanno proposto appello il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni architettonici paesaggistici storici e artistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

5. Si è costituita in giudizio la signora S chiedendo il rigetto dell’appello.

6. Si è costituito, altresì, il Comune di Fiumicino a sua volta concludendo per il rigetto dell’appello.

7. Alla pubblica udienza del 7 luglio 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.

8. L’appello non merita accoglimento.

9. L’appello articola due censure che possono essere così sintetizzate.

9.1. In primo luogo, la sentenza appellata sarebbe nulla in quanto carente di motivazione, perché priva dell’esposizione “delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”: mancherebbe, in particolare, secondo le Amministrazioni appellanti, ogni riferimento alla proposta di parere favorevole presenta dal Comune di Fiumicino.

9.2. In ogni caso, la sentenza sarebbe erronea nel merito perché, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r., il parere negativo espresso dalla Soprintendenza sarebbe adeguatamente motivato.

10. Entrambe le censure sono infondate.

10.1. Occorre, anzitutto, evidenziare che la sentenza appellata, nel rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali, contiene una motivazione del tutto esaustiva, che espone, in maniera concisa, tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione.

La mancata espressa menzione del parere favorevole espresso dal Comune di Fiumicino non incide negativamente sulla tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza appellata. Basti considerare che l’oggetto del giudizio non era (e non è) il parere favorevole espresso dal Comune, ma il parere negativo successivamente espresso dalla Soprintendenza. Scrutinando la legittimità di tale parere negativo il T.a.r. ha chiaramente enunciato gli elementi di fatto e di diritto sulla cui base ha ritenuto che esso fosse carente di motivazione e, dunque, illegittimo.

Giova sul punto richiamare la costante giurisprudenza secondo cui “ nella redazione della motivazione, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 1 c.p.c., che sponga in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo ” (cfr. ex multis , Cass. Civ. Sez. Vi, 2 dicembre 2014, n. 25509). In senso analogo, peraltro, si è recentemente pronunciata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 27 luglio 2016, n. 21, che, a sua volta, ha precisato che non costituisce vizio di revocazione per errore di fatto l’omessa pronuncia, da parte del giudice, su tutte le argomentazioni poste dalla parte a sostegno del medesimo motivo di ricorso.

10.2. Le conclusioni cui è giunta la sentenza appellata, peraltro, oltre che supportate da una adeguata motivazione, sono, per quel che più rileva in questa sede, pienamente condivisibili nel merito.

Il provvedimento impugnato è totalmente carente di motivazione, limitandosi ad affermare, in maniera apodittica e, di fatto, tautologica, che l’intervento edilizio non può essere autorizzato in quanto “ l’architettura che ne deriva risulta molto impattante nel contesto paesaggistico, poiché fortemente percepito dal Paesaggio naturale nelle immediate vicinanze ”.

Al di là del generico richiamo al forte impatto (e alla forte percezione da parte del “Paesaggio Naturale”) non vi è, tuttavia, l’indicazione di alcun concreto elemento volto a supportare tale giudizio negativo o ad esplicitare sotto quale profilo, in che misura, per quale specifica ragione si afferma l’esistenza di un “forte impatto” preclusivo dell’intervento.

Per pacifica giurisprudenza (cfr., tra le tante, Con. Stato, sez. VI, 24 marzo 2014, n. 1418;
Cons.. Stato, sez. VI, 21 febbraio 2008, n. 653), l’Amministrazione non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del diniego ovvero esplicitare i motivi del contrasto tale opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo.

Non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego all’istanza di autorizzazione fondata su una generica incompatibilità, non potendo l’Amministrazione limitate la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate.

Il difetto motivazione emerge in maniera ancora più evidente se si considera che rispetto al PTP n. 2 Litorale Nord, l’area su cui insiste il predetto immobile è classificata C2, e la relativa disciplina prevede che “ gli esiti formali e fisici del regime urbanistico vigente sono considerati sostanzialmente coerenti con le vocazioni del territorio e non in rilevante contrasto con i valori ambientali e paesistici vigenti. Pertanto, il PTP, per quanto di sua pertinenza, assume le norme dei vigenti strumenti urbanistici come sue proprie […] ”.

11. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza appellata merita, quindi, di essere confermata e l’appello respinto. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza nei confronti dell’originaria ricorrente, e sono liquidate in complessivi € 3.000, oltre agli accessori di legge.

Sussistono, invece, i presupposti, considerando anche la diversa posizione processuale e sostanziale, per compensare le spese nei rapporti con il Comune di Fiumicino.

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