Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-10-27, n. 202209200

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-10-27, n. 202209200
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209200
Data del deposito : 27 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2022

N. 09200/2022REG.PROV.COLL.

N. 00495/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 495 del 2019, proposto dalla S.r.l. Casa di Cura Valle Fiorita, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M L B, V B, G G e N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. V B in Roma, via Orazio, n. 3,

contro

- l’Azienda Locale Roma 1, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F C e A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri, non costituita in giudizio;

nei confronti

della signora Barbara Barrocu, non costituita in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Terza, n. 10341/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Locale Roma 1;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 29 settembre 2022, il Cons. Ezio Fedullo e udite le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l. premetteva di far parte del Complesso Ospedaliero San Filippo Neri – Presidio Valle Fiorita in base ad apposita convenzione, rinnovata per un quinquennio il 30 aprile 2009 (con decorrenza dal 1° maggio 2009 e scadenza il 30 aprile 2014), il cui art. 3, comma 2, prevedeva che l’Azienda si avvalesse della Casa di Cura per erogare assistenza ospedaliera, riservando all’interno della stessa 122 posti letto (degli originari 222) di cui 114 ordinari e 8 “ day hospital – day surgery ”.

Essa lamentava quindi che l’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri di Roma, con l’impugnata delibera n. 546 del 22 luglio 2010, avente ad oggetto “ Attuazione del Piano di riassetto aziendale in accordo con i Piani Operativi della Regione Lazio. Recepimento dei decreti del Commissario ad Acta n. 48 del 31.5.2010 e n. 59 del 13.7.2010 ”, integrata dalla delibera n. 552 del 26 luglio 2010, aveva proceduto unilateralmente alla modifica dell’assetto organizzativo funzionale, trasferendo i servizi maggiormente qualificanti dalla Casa di Cura al presidio del San Filippo Neri, lasciando alla prima i 18 posti letto di Medicina interna.

1.1.- L’impugnazione, con successivi motivi aggiunti, veniva estesa alla nota prot. n. 2043 del 4 febbraio 2011 a firma del D.G. dell’Azienda Complesso ospedaliero San Filippo Neri, concernente il trasferimento delle unità operative di Urologia e di Chirurgia plastica dalla Casa di Cura Valle Fiorita al presidio San Filippo Neri, alla nota prot. n. 57 del 29 aprile 2011, alla nota prot. n. 7823 del 17 maggio 2011, con la quale l’Azienda Ospedaliera aveva disposto la riduzione dell’acconto mensilmente garantito, ed alla nota n. 145 del 20 giugno 2011, con la quale l’Azienda Ospedaliera aveva disposto il trasferimento dalla Casa di Cura al presidio San Filippo Neri delle attività ambulatoriali di Dermatologia e dermochirurgia, di Roncopatia e Foniatria.

2.- Con la sentenza appellata, reiettiva del ricorso e dei motivi aggiunti, il T.A.R., premesso che “ la vicenda lamentata dalla ricorrente Casa di cura affonda le sue origini nei Piani Operativi della Regione Lazio di attuazione del Piano di rientro per l’anno 2010 di cui ai decreti commissariali n. 48 del 31 maggio 2010 e n. 59 del 13 luglio 2010 ” e che “ in relazione alle indicazioni operative per avviare il riassetto delle Aziende anche ospedaliere tra cui il San Filippo Neri cui afferisce la Casa di cura ricorrente mediante apposita convenzione, la ridetta Azienda ospedaliera inoltrava il Piano di riassetto di cui fa parte anche la delibera n. 546 del 22 luglio 2010 al momento gravata, Piano che riceveva l’approvazione del Commissario ad Acta, con nota dell’11 marzo 2010, il quale fra l’altro dichiarava che “la concentrazione delle attività chirurgiche presso il San Filippo Neri e l’accorpamento delle Medicine presso la Casa di Cura Valle Fiorita consentono di ottimizzare, oltre agli spazi anche le risorse umane, in una logica di razionalizzazione e funzionalità del servizio ”, ha in primo luogo osservato che “ non pare condivisibile la contestazione in fatto secondo cui la Casa di Cura ricorrente sostiene che in realtà l’Azienda Ospedaliera non starebbe affatto attuando i decreti commissariali n. 48 e n. 59 del 2010, atteso che nelle due deliberazioni si fa espresso riferimento ad essi e che in applicazione degli stessi è stato proprio realizzato il Piano di riassetto aziendale sul quale si sarebbe ottenuta la condivisione da parte del Commissario ad Acta ”, altresì evidenziando che “ la conseguenza delle stringenti disposizioni del Piano di rientro della sanità nella Regione Lazio non ha consentito alla struttura ospedaliera se non di adoperarsi nella direzione voluta dai Piani operativi previsti ai fini dell’attuazione del Piano di rientro ed adottati con i decreti commissariali nn. 48 e 59 del maggio e del luglio 2010 ”.

2.1.- Il T.A.R. ha altresì ravvisato l’infondatezza della censura intesa a lamentare “ la mancata osservanza del Protocollo d’Intesa concluso con l’Azienda Ospedaliera ”, rilevando all’opposto che “ dalle premesse della deliberazione n. 552/2010 gravata si evince che la Casa di Cura Valle Fiorita è stata coinvolta in tale riassetto, con invito a riadeguare gli standard assistenziali secondo il Piano di riassetto aziendale proposto, ma che la stessa non ha fornito riscontro e che quindi l’Azienda Ospedaliera si è trovata nella necessità di assicurare ai pazienti ricoverati presso la Casa di Cura i livelli assistenziali garantiti dall’Ospedale, “al fine di corrispondere al principio di equità di trattamento riportato nelle premesse del protocollo d’intesa vigente tra le due amministrazioni ”.

2.2.- Il T.A.R. ha escluso anche la sussistenza dei dedotti profili di sviamento di potere, evidenziando che “ l’Azienda Ospedaliera, a fronte del Piano di rientro regionale per la sanità, era libera nel quomodo della scelta di riassetto per garantire gli obiettivi predisposti, ma non lo era nell’an, nel quid e nel quando, noti parametri della discrezionalità amministrativa, che devono sussistere tutti affinchè possa definirsi discrezionale la scelta della P.A. e sindacarsene la legittimità dinanzi al giudice amministrativo ”.

2.3.- Il T.A.R. ha respinto anche i motivi aggiunti proposti avverso la nota provvedimentale del 4 febbraio 2011, espressamente definita “ Modifica della convenzione tra l’Azienda Complesso Ospedaliero S, Filippo Neri e la Casa di Cura Valle Fiorita, ai sensi dell’art. 18 della stessa ”.

In proposito, dopo aver evidenziato che “ con essa l’Azienda Ospedaliera, premesso che lo scopo della convenzione a suo tempo stipulata era la temporanea indisponibilità degli spazi necessari per ospitare i letti di degenza di cui l’Azienda era dotata, specificava che si rendeva necessaria una revisione della convenzione, in quanto nel frattempo si era provveduto a realizzare un nuovo padiglione con 81 posti letto con incremento della capacità recettiva del San Filippo Neri;
ma che tuttavia e sempre nelle more era sopraggiunto pure il DCA n. 80/2010 con cui veniva sancito l’obbligo per l’Azienda di procedere ad una riduzione dei posti letto (42) in ottemperanza al Piano di Riordino Regionale
”, concludendo che “ con decorrenza dal 1° marzo 2011 sarebbero state trasferite presso il presidio ospedaliero le Unità di Urologia e di Chirurgia plastica dotate di 20 e 2 posti letto ordinari con disattivazione presso il presidio di Valle Fiorita oltre che di 4 posti letto di day surgery ”, il T.A.R. ha rilevato che “ la lettura della nota, sopra sinteticamente riportata, oltre a non confermare la dedotta pretestuosità del collegamento del provvedimento comunicato con il Piano di rientro, posto che reca espressamente il riferimento al DCA n. 80/2010 del 31 dicembre 2010 con cui viene sancito “l’obbligo per l’Azienda di procedere ad una ulteriore riduzione dei posti letto (n. 42) in ottemperanza al piano di Riordino Ospedaliero Regionale”, dimostra che la scelta dovuta dell’Azienda Ospedaliera di trasferire posti letto già oggetto della convenzione non aveva trovato la collaborazione della Casa di cura dato “l’infruttuoso incontro volto a trovare un accordo sulle modifiche da apportare alla convenzione in atto, ai sensi dell’articolo 18 della stessa ”.

Il T.A.R. ha altresì osservato che “ di conseguenza l’eccesso di potere per sviamento e per contraddittorietà, ancora una volta, non appaiono sufficientemente dimostrati, neppure alla luce dell’ordinanza del Consiglio di Stato che, pronunciandosi sull’appello avverso il rigetto della cautelare reso nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2011 sui ridetti motivi aggiunti, ha affermato la natura di accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990 della convenzione stipulata tra la struttura ricorrente e l’A.O. San Filippo Neri. E secondo la giurisprudenza dell’Alto Consesso: “L’accordo sostitutivo di provvedimento costituisce, in senso stretto, un atto bilaterale (e non unilaterale) di conclusione del procedimento amministrativo, con il quale, all’esercizio unilaterale del potere discrezionale, si sostituisce la definizione consensuale del caso concreto, di modo che gli effetti giuridici che sarebbero derivati dal provvedimento amministrativo, conseguono ora all’accordo delle parti (art. 11 L. n. 241/1990)” (Consiglio di Stato, sezione IV, 15 maggio 2017, n. 2257)”, per cui “la natura di accordo della Convenzione stipulata tra la Casa di cura ricorrente e l’Azienda Ospedaliera comporta altresì l’applicazione del quarto comma dell’art. 11/L. n. 241 confluito nell’art. 18 della stessa stante il quale “Il presente Protocollo d’Intesa potrà essere modificato e/o integrato ope legis o per necessità organizzative gestionali o tecniche concordate tra le parti”, con la conseguenza che non trovando l’Azienda Ospedaliera concordanza sulle modifiche da apportare alla Convenzione unitamente alla Casa di Cura, come risulta dall’incipit della nota gravata, ha dovuto operare “ope legis”, essendole ciò consentito proprio in base all’art. 18 della Convenzione ”.

2.4.- Quanto ai motivi aggiunti proposti avverso la nota con la quale l’Azienda Ospedaliera ha proceduto alla unilaterale modificazione dell’acconto mensile che passa a decorrere “ dal 1° aprile 2011 dalla somma di euro 850.000,00 alla somma di euro 573.716,00 a titolo di acconto da conguagliare in via successiva e che comprende i costi relativi al personale dipendente pari ad euro 337.714,00 ” (cfr. nota prot. n. 7823 del 17 maggio 2011), il T.A.R. ne ha ugualmente rilevato l’infondatezza sia ribadendo la “ possibilità di modifica della Convenzione ai sensi dell’art. 18 ”, sia evidenziando “ la prevista possibilità che la modifica fosse dettata da sopraggiunta normativa e dai necessari provvedimenti applicativi come sono stati nel caso in esame il DCA n. 48 del 31 maggio 2010 ed il DCA n. 59 del 13 luglio 2010, che nel ridimensionare il numero dei posti letto a livello regionale in attuazione del Piano di rientro non possono non incidere anche sull’importo economico da corrispondere alle strutture convenzionate ”.

In ordine al medesimo aspetto, inoltre, il T.A.R. ha osservato che “ è sopraggiunta pure la sentenza del Tribunale di Roma sull’opposizione al decreto ingiuntivo intentata dall’Azienda Ospedaliera e conclusasi con la declaratoria di nullità dell’art. 10 laddove prevede la ridetta obbligazione degli acconti mensili da parte dell’Azienda Ospedaliera a favore della ricorrente (Tribunale Ordinario di Roma sezione II civile, 1° giugno 2015, n. 11064/2015), con la conseguenza che in ordine alla censura proposta si profila pure un profilo di inammissibilità per difetto di interesse laddove si consideri che quando è stata avanzata con i motivi aggiunti del 30 maggio 2011 si poneva soltanto la questione di un “illegittimo” abbassamento dell’acconto mensile ad euro 573.716,00 ”.

2.5.- Infine, il T.A.R. ha respinto i (terzi) motivi aggiunti diretti avverso la nota con la quale l’Azienda Ospedaliera comunicava che, a seguito della prosecuzione del programma edilizio di ampliamento e ristrutturazione, erano divenuti disponibili presso il presidio San Filippo Neri i locali in cui trasferire tutta l’attività svolta dalle unità operative di Dermatologia e Dermochirurgia, di Roncopatia e Foniatria con decorrenza dal successivo 5 settembre 2011: ai fini reiettivi, il T.A.R. ha rilevato che le censure attoree si basano “ su una lettura incompleta dell’art. 3 del Protocollo d’Intesa/Convenzione stipulato con l’Azienda Ospedaliera, dal momento che da detta disposizione concordata emerge che l’organizzazione dei posti letti e la loro dislocazione doveva avvenire “nel rispetto dei parametri previsti dalla Regione Lazio per la ripartizione dei posti fra ricoveri ordinari e day hospital” laddove, se non si tenesse presente tale inciso dell’art. 3, non avrebbe neppure senso la frase recata dalla nota impugnata, nella parte in cui l’Azienda Ospedaliera specifica che le UOSD – trasferite: Dermatologia e dermochirurgia e Chirurgia delle Roncopatie e Foniatria – “operano in stretto raccordo funzionale con le UOC afferenti alle medesime specialità, rispettivamente quella di Chirurgia plastica (recentemente trasferita al San Filippo) e quella di ORL (già operante presso il presidio principale) ”.

3.- Le conclusioni reiettive cui è pervenuto il giudice di primo grado costituiscono oggetto dei rilievi critici formulati, con l’appello in esame, dalla Casa di Cura Valle Fiorita, mentre si oppone al loro accoglimento – anche eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’appello – l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1.

4.- Con il primo motivo di appello, la Casa di Cura appellante contesta la qualificazione come accordo sostitutivo ex art. 11 l. n. 241/1990 data dal T.A.R. alla convenzione con essa sottoscritta dall’ACO San Filippo Neri in data 30 aprile 2009, allegata alla deliberazione n. 389 avente pari data, assumendo che, non avendo essa ad oggetto lo svolgimento di attività sanitaria da parte della stessa ma la mera utilizzazione della struttura da essa messa a disposizione dell’Azienda pubblica per lo svolgimento delle sue funzioni assistenziali, integrerebbe un contratto di natura privatistica, con la conseguente preclusione dell’intervento modificativo unilaterale dell’Ente pubblico posto in essere con gli atti impugnati.

A supporto delle sue deduzioni, la parte appellante richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 25844 del 31 ottobre 2017, resa tra la Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l. e la ASL RM 1, laddove viene precisato quanto segue: “ L’accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale,

comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall’art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliare e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle “latu sensu” alberghiere (Cass. 13 aprile 2007 n. 8826). La prestazione della Casa di Cura, secondo l’accertamento del giudice del merito, si limitava alla

messa a disposizione del personale paramedico e dell’immobile con i relativi impianti, nonché del vitto per i ricoverati. Del contratto di spedalità manca il connotato essenziale della effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche. Peraltro il giudice di merito ha accertato che l’obbligazione non era assunta verso gli assistiti, ma verso l’Azienda Ospedaliera ”.

4.1.- Il motivo non può essere accolto, oltre a presentare insuperabili profili di manifesta inammissibilità.

4.2.- In primo luogo, infatti, la parte appellante non muove, con il motivo in esame, alcuna specifica censura alla sentenza appellata, nella parte in cui ha fatto discendere la legittimità dell’intervento unilaterale dell’ACO sui contenuti della convenzione, in funzione di adattamento della stessa alle sopravvenute esigenze organizzative ed alle prescrizioni razionalizzatrici dettate dal Piano di Rientro, dalle stesse clausole contrattuali, con particolare riferimento all’art. 18 della suddetta convenzione, rubricato “ Modifiche ”, il quale prevede che “ il presente Protocollo d’Intesa potrà essere modificato ope legis e/o per necessità organizzative, gestionali o tecniche concordate tra le parti ”.

4.3.- In secondo luogo, deve osservarsi che, indipendentemente dalla qualificazione giuridico-formale della predetta convenzione, essa è conformata in modo da garantire il costante allineamento tra l’assetto organizzativo da essa recepito e le esigenze, inevitabilmente in divenire, dell’Azienda pubblica, tanto più laddove imposte dalla necessità di adeguare quell’assetto alle cogenti disposizioni attuative del Piano di rientro.

4.4.- Viene in rilievo al riguardo, tra le altre, la previsione di cui all’art. 2 del Protocollo di intesa allegato alla richiamata deliberazione n. 389 del 30 aprile 2009, laddove si afferma che “ …il presente atto: tiene conto della carenza degli spazi disponibili nell’Azienda, in relazione alla domanda di assistenza che viene dal territorio, acuita dalla prossima chiusura all’attività di considerevoli porzioni degli edifici A e B dell’Ospedale San Filippo Neri per consentirne la ristrutturazione… ”.

4.5.- Né potrebbe farsi leva, in senso contrario, sulla previsione del citato art. 18 della convenzione, laddove subordina le modifiche della stessa alla sussistenza di “ necessità organizzative, gestionali o tecniche concordate tra le parti ”, atteso che essa fa anche riferimento alle modifiche “ ope legis ”, formula mediante la quale le parti hanno inteso alludere – essendo difficilmente ipotizzabile un intervento modificativo derivante direttamente dalla legge, per sua natura avente portata generale ed astratta – alle modifiche indotte da esigenze sopravvenute di adeguamento dell’assetto organizzativo alle indicazioni operative scaturenti dall’attuazione del Piano di rientro.

4.6.- In ogni caso, ritiene il Collegio che l’impostazione “ privatistica ” sostenuta dalla parte appellante non possa essere condivisa nella sua assolutezza.

Premesso che non appare dirimente la qualificazione data dalla giurisprudenza civile al rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura assistenziale, deve osservarsi che la convenzione del 30 aprile 2009 dà luogo ad una forma di integrazione tra Azienda ospedaliera pubblica e Casa di Cura privata ai fini della erogazione dei servizi assistenziali, come plasticamente si evince dal disposto dell’art. 3, laddove si prevede che “ L’Azienda individua la Casa di Cura quale sede di Unità Operative Complesse e Semplici facenti parte dell’Azienda, con la conseguente denominazione di “Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri – Casa di Cura Valle Fiorita ” e che “ A tal fine l’Azienda si avvale della Casa di Cura Valle Fiorita per erogare l’assistenza ospedaliera ai pazienti, che una volta accettati presso il P.S. dell’Azienda possano appropriatamente essere trattati in regime di ricovero ordinario, day hospital, day surgery, ambulatoriale ed intra-moenia…mediante le seguenti unità operative complesse e semplici (rispettivamente denominate UOC ed UOS) previste dall’Atto aziendale:… ”.

Trattasi, quindi, di una convenzione direttamente destinata a regolare, nei suoi aspetti organizzativi ed operativi, la gestione di un servizio pubblico, con la conseguente immanente esigenza di garantirne la coerenza con gli interessi pubblici, afferenti al delicato settore sanitario ed alle relative esigenze di complessivo equilibrio finanziario, che la caratterizzano sul piano teleologico-funzionale.

4.7.- Nel senso suindicato, del resto, milita il decisivo argomento relativo alle modalità di remunerazione della Casa di Cura, incentrate sul sistema (tipico della remunerazione delle prestazioni ospedaliere) dei DRG (cfr. art. 10 della convenzione), pur prevedendosi la decurtazione del costo relativo al personale medico afferente all’Azienda ospedaliera ed utilizzato presso la Casa di Cura: meccanismo che, sul piano della ricostruzione del rapporto tra le parti e dell’apporto dalle stesse dato alla erogazione della complessiva attività assistenziale (ed indipendentemente, si ripete, dalla qualificazione ed imputazione del rapporto con il singolo paziente), induce, da un lato, ad escludere che la convenzione avesse ad oggetto, come sostenuto dalla appellante, la mera disponibilità di immobili ed attrezzature della Casa di Cura da parte dell’ACO, piuttosto che la vera e propria attività sanitaria, dall’altro lato, ad individuare il soggetto erogatore della prestazione assistenziale (anche) nella medesima Casa di Cura, nel quadro di un rapporto di “ avvalimento ” e di stretta integrazione organizzativa e funzionale con l’Azienda ospedaliera.

5.- Con il successivo motivo di appello, la parte appellante deduce che, come è dato leggere nelle premesse del Protocollo di intesa/Convenzione, il suo rinnovo a decorrere dal 1° maggio 2009 è stato concepito nel quadro delle indicazioni regionali inerenti il Piano di Rientro e riguardanti una generalizzata riduzione dei posti letto nell’area metropolitana: pertanto, gli effetti del suddetto Piano sarebbero stati già tenuti presenti allorché era stata disposta la riduzione degli originari p.l. della Casa di Cura Valle Fiorita da 222 a 122.

Essa deduce quindi che il Piano di Rientro regionale non potrebbe legittimare una ulteriore riduzione dei posti letto, con la conseguente pretestuosità del richiamo dello stesso a giustificazione del trasferimento unilaterale dei posti letto attuato con la delibera impugnata.

5.1.- Il motivo, non essendo idoneo a disvelare i predicati profili di sviamento, non può essere accolto.

5.2.- Deve infatti osservarsi che la circostanza per la quale la convenzione del 30 aprile 2009 avesse tenuto conto delle indicazioni del Piano di Rientro ed apportato, alla precedente dotazione di p.l. della Casa di Cura, la conseguente riduzione non è da sola sufficiente a dimostrare che l’ulteriore riduzione imposta dalla deliberazione (n. 546 del 22 luglio 2020) impugnata, laddove ha determinato una ulteriore riduzione dei p.l. assegnati alla suddetta struttura convenzionata, non si configuri come attuativa del medesimo Piano di Rientro.

Deve infatti osservarsi che il recepimento del Piano di Rientro ai fini della definizione del riassetto aziendale, in vista del progressivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio e razionalizzazione funzionali al ristabilimento dell’equilibrio finanziario del SSR, è mediato dal Programma Operativo annualmente elaborato dal Commissario ad acta e nella specie approvato con i DCA n. 48 del 31 maggio 2010 e n. 59 del 13 luglio 2010, richiamati nelle premesse della menzionata deliberazione n. 546/2010: ciò è tanto vero che quest’ultima dà espressamente atto “ delle ulteriori ” – rispetto, evidentemente, a quelle precedentemente imposte – “ riduzioni previste dal Decreto del Commissario ad Acta n. 48 del 31.5.2010 ”.

5.3.- Deve inoltre osservarsi che, accanto alla finalità di procedere alla riduzione dei posti letto, la deliberazione suindicata richiama, con non minore valenza giustificativa, la nota prot. n. 506/CA dell’11 marzo 2010, con la quale il Commissario ad acta ha preso atto che il piano di riassetto proposto dalla ACO “ risulta in linea con i piani operativi ”, esprimendo “ condivisione ” della “ soluzione adottata per quanto riguarda gli aspetti logistico-funzionali, diretti ad ottimizzare l’aspetto assistenziale ”, dichiarando tra l’altro che “ la concentrazione delle attività chirurgiche presso il San Filippo Neri e l’accorpamento delle Medicine presso la Casa di Cura Villa Fiorita consentono di ottimizzare, oltre agli spazi, anche le risorse umane, in una logica di razionalizzazione e funzionalità del servizio ”.

Ne consegue che la prefigurata ricollocazione presso l’ospedale San Filippo Neri delle specialità chirurgiche di Urologia e di Chirurgia Plastica, entrambe afferenti al Dipartimento Chirurgico ed attualmente dotate rispettivamente di 20 e 2 posti letto di ricovero ordinario presso il presidio distaccato Villa Fiorita, non rispondeva solo ad una esigenza di riduzione dei p.l., ma altresì di razionalizzazione dell’assetto organizzativo assistenziale, in funzione del conseguimento di più elevati standards di efficienza e di qualità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.

5.4.- Peraltro, nessuna deduzione, quantomeno in sede di appello, è stata formulata dalla Casa di Cura al fine di inficiare la concorrente motivazione resa dalla ACO a fondamento delle censurate modifiche organizzative, quali univocamente si evincono dalla nota del Direttore Generale dell’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri prot. n. 1550 del 2 febbraio 2010, avente ad oggetto “ trasferimento UOC Chirurgia Ricostruttiva ”, nella quale si dà espressamente atto che “ è nella piena facoltà di questa Azienda disporre il trasferimento di UO da Codesta Casa di cura alle strutture ospedaliere qualora si rinvengano spazi idonei ad ospitarle. Ciò in quanto questa Azienda non può esimersi di organizzare l’offerta dei servizi nel modo ritenuto più conforme al pubblico interesse, non solo da un punto di vista economico, quanto sotto l’aspetto dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni. Tale prerogativa, peraltro, appare pienamente conforme al dettato dell’art. 2 del vigente protocollo di intesa a tenore del quale la dislocazione di una parte dell’offerta sanitaria presso codesta Casa di Cura è giustificata dalla carenza di spazi presso l’Azienda, di tal che qualora detti spazi vengano (come nella fattispecie) recuperati ben possono essere destinati ai servizi medio tempore trasferiti altrove ”.

5.5.- Lo stesso dicasi con riferimento alla nota prot. n. 2043 del 4 febbraio 2011, avente ad oggetto “ modifica della convenzione tra l’Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri e la Casa di Cura Valle Fiorita, ai sensi dell’art. 18 della stessa” , nella quale si legge quanto segue:

Dalla premessa della convenzione a suo tempo stipulata si evince chiaramente che uno dei presupposti essenziali della stessa era la temporanea indisponibilità degli spazi necessari all’interno del S. Filippo Neri per ivi ospitare tutti i letti di degenza di cui l’Azienda è dotata.

La realizzazione del nuovo padiglione D, attivato nello scorso mese di novembre 2010 che prevede l’occupazione di 81 posti letto complessivi (di cui 60 ordinari e 21 di day hospital), ha determinato di conseguenza un netto incremento della capacità recettiva del presidio ospedaliero S. Filippo Neri. Inoltre, con l’emanazione del Decreto del Commissario ad acta n. 80/2010, esecutivo a partire dal 31/12/2010, viene sancito l’obbligo per l’Azienda di procedere ad una ulteriore riduzione dei posti letto (n. 42) in ottemperanza al Piano di Riordino ospedaliero regionale.

Si comunica che con decorrenza 1 marzo 2011 verranno trasferiti presso il presidio S. Filippo Neri le Unità Operative di Urologia e di Chirurgia Plastica, dotate rispettivamente di 20 e di 2 posti letto ordinari, con la disattivazione presso il presidio Valle Fiorita dei letti predetti e di 4 posti letto di day surgery ”.

5.6.- Deve solo aggiungersi che la suddetta esigenza riorganizzativa è alla base anche della nota del Direttore Sanitario Aziendale prot. n. 145 del 20 giugno 2011, avente ad oggetto “ trasferimento attività

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