Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-08-10, n. 202207085
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Pubblicato il 10/08/2022
N. 07085/2022REG.PROV.COLL.
N. 03372/2021 REG.RIC.
N. 03744/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3372 del 2021, proposto da
Comune di Pizzoli, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C D B in Roma, alla via Barolo, n. 26/c;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
F D Mo, C L, A P, A S, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Maleddu in Roma, alla via del Tempio, n. 1;
Francesco Romano, Paola Casaretti, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Amiternum Academy, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Bafile, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico De Nardis, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 3744 del 2021, proposto da
Amiternum Academy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Bafile, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
F D Mo, C L, A P, A S, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Maleddu in Roma, alla via del Tempio, n, 1;
Francesco Romano, Paola Casaretti, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Pizzoli, Regione Abruzzo, non costituiti in giudizio;
Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico De Nardis, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
quanto ad entrambi i ricorsi in appello:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – l’Aquila, sez. I, n. 53/2021, resa tra le parti
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, del Comune dell'Aquila, di F D Mo, di C L, di A P, di A S, di Amiternum Academy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il Cons. G G e uditi gli avvocati presenti come da processo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso proposto dinanzi al TAR per l’Abruzzo – sede de L’Aquila – F D Mo, C L, A P e A S impugnavano la concessione/contratto stipulata, in data 8 giugno 2020, dal Comune di Pizzoli con l’ Associazione Amiternum Academy unitamente ai relativi provvedimenti presupposti e, segnatamente, la deliberazione del Consiglio comunale di Pizzoli n. 9 del 28 marzo 2019, la deliberazione della Giunta comunale dell'Aquila n. 134 del 2 marzo 2020, la deliberazione della Giunta comunale di Pizzoli n. 24 del 20 aprile 2020, l'intesa sottoscritta tra il Comune di Pizzoli e il Comune dell'Aquila, finalizzata al mutamento di destinazione d'uso/concessione in favore della Associazione sportiva Amiternum Academy nonché la determina regionale n. DPI/162 del 19 maggio 2020.
A sostegno del gravame, esponevano di essere tutti cittadini residenti nel Comune di San Vittorino, frazione del Comune dell'Aquila, e di agire in giudizio la fine di tutelare i diritti collettivi di uso civico spettanti ai medesimi ed alla collettività dei cives di San Vittorino, in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti con cui la Regione, il Comune dell'Aquila e il Comune di Pizzoli avevano concesso all'associazione privata Amiternum Academy una porzione dell'agro civico, dell'estensione di circa nove ettari, per la realizzazione di un poligono di tiro ubicato a ridosso dell'Anfiteatro di Amiternum , con ciò asseritamente pregiudicando anche l'eccezionale patrimonio monumentale dell'area.
Ad integrazione delle formalizzate doglianze, producevano perizia fonometrica, preordinata a comprovare ed attestare che il rumore, prodotto dall'attività di sparo che si svolgeva nel poligono in concessione, superasse i limiti di tollerabilità previsti dalla normativa in materia, ledendo così (anche) il loro diritto alla salute e la loro sfera esistenziale.
2.- Nella resistenza del Comune di Pizzoli, del Comune de L’Aquila, della Regione Abruzzo e della controinteressata Amiternum Acadmy, con sentenza n. 53/2021 il TAR adito accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati.
3.- Con distinti atti di appello, notificati nei tempi e nelle forme di rito, il Comune di Pizzoli e Amiternum Academy impugnavano la ridetta statuizione, di cui argomentavano la complessiva erroneità ed infondatezza, auspicandone l’integrale riforma.
Si costituivano in giudizio, in resistenza, F D Mo, di C L, di A P, di A S.
Si costituiva, altresì, la Regione Abruzzo, che proponeva, a sua volta, ricorso incidentale (improprio), con il quale a sua volta censurava la sentenza appellata.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2021, la causa veniva riservata per la decisione.
DIRITTO
1.- Gli appelli, di cui occorre disporre la riunione in quanto proposti avverso la medesima sentenza (cfr. art. 96, comma 1 cod. proc. amm.), sono, nei sensi delle considerazioni che seguono, fondati e meritano di essere accolti.
2.- Con un primo motivo di doglianza, che va esaminato con priorità anche perché avente carattere pregiudiziale ed assorbente, gli appellanti sia in via principale (Comune di Pizzoli e Amiternum Academy) che incidentale (Regione Abruzzo) lamentano che, nel respingere la formalizzata eccezione di inammissibilità del ricorso di prime cure, il TAR abbia sussistenti le condizioni della azione proposta, sotto il concorrente profilo della legittimazione e dell’interesse a ricorrere.
Segnatamente, la pronunzia gravata argomenta la legittimazione attiva degli odierni appellati in applicazione del principio della c.d. vicinitas , avendo gli stessi lamentato un danno alla salute, attestato da una perizia fonometrica che avrebbe evidenziato il superamento della normale soglia di tollerabilità del rumore conseguente all’attività di tiro autorizzata dall’Amministrazione. Si tratterebbe, tuttavia, di valutazione errata, posto che i ricorrenti avevano – in realtà – agito nella allegata qualità di cives del Comune di San Vittorino, al fine di tutelare i diritti collettivi e diffusi di uso civico, di tal che – trattandosi, in fatto, di comunità locale distinta, ancorché finitima, rispetto a quella di appartenenza – avrebbe fatto difetto il (necessario) requisito dalla effettiva e concreta fruizione collettiva.
2.1.- Il motivo è fondato.
Col il ricorso di prime cure, gli odierni appellati, tutti cittadini residenti nel Comune di San Vittorino, frazione del Comune dell’Aquila, impugnavano i provvedimenti, meglio distinti in narrativa, con cui la Regione Abruzzo, il Comune dell’Aquila e il Comune di Pizzoli avevano concesso alla Amiternum Academy una porzione dell’agro civico, pari a quasi nove ettari, per la realizzazione di un poligono di tiro: e ciò sul complessivo e criticamente argomentato assunto che tale operazione, oltre a violare i propri diritti poiché consentiva ad un privato di godere in via esclusiva un ampio compendio territoriale per legge destinato all’uso collettivo dei cives di San Vittorino, interferisse negativamente sull’eccezionale patrimonio monumentale dell’area, per essere destinato il poligono a cadere a ridosso dell’anfiteatro di Amiternum.
A sostegno del gravame, premettevano che l’abitato di San Vittorino aveva una eccezionale rilevanza dal punto di vista storico e archeologico, sorgendo su quella che era un tempo l’acropoli della città romana di Amiternum, sicché, per tale ragione, conservava nel suo territorio monumenti di rilievo assoluto quali, a titolo di esempio, il ridetto anfiteatro romano, il teatro romano e le catacombe paleocristiane.
Aggiungevano, quindi, che il territorio comunale, come sovente nell’Aquilano, era per una ampia parte “ di uso civico ” e “ di proprietà dei naturali del piccolo borgo ”, al segno che gli stessi ricorrenti avevano da tempo costituito, insieme ad altri abitanti del Comune, un comitato allo scopo di promuovere la costituzione da parte del Comune dell’Aquila di una amministrazione separata dei beni di usi civico ai sensi dell’art. 75 del R.D. 332/1928, così da curare direttamente la gestione del loro patrimonio civico.
L’iniziativa si giustificava, peraltro, in ragione del fatto che l’abitato era stato in realtà, dall’Unità d’Italia e fino al 1927, prima di essere aggregato al Comune dell’Aquila, una frazione del Comune di Pizzoli, tanto che una parte dell’agro civico storicamente appartenente agli abitanti di San Vittorino era rimasto, dal punto di vista amministrativo, all’interno del territorio comunale di Pizzoli, incluso il compendio oggetto di ricorso. Situazione che avrebbe creato la peculiare condizione – che si era rivelata fonte e ragione di contenziosi, allo stato pendenti – per cui all’interno dei confini amministrativi di Pizzoli era presente una insula di uso civico di proprietà degli abitanti di una frazione di un altro Comune.
2.2.- È di tutta evidenza, perciò, che la valorizzata posizione legittimante risulta ancorata alla allegata qualità di cives .
Del resto, è noto che gli usi civici – di cui la normativa di riferimento (l. 16 giugno 1927, n. 1766, oggetto di successive integrazioni) non fornisce una positiva definizione – rappresentano i diritti spettanti a una collettività, organizzata o no in una persona giuridica pubblica a sé ma comunque concorrente a formare l'elemento costitutivo di un Comune o di altra persona giuridica pubblica, ed ai singoli, che la compongono, e consistenti nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi o dalle acque di un determinato territorio. Contenuto dell'uso civico è, quindi, il godimento a favore della generalità e non di un singolo o di singoli: il che non toglie che i singoli componenti quella determinata collettività abbiano, proprio per il fatto che vi appartengono, il diritto uti singuli di esercitare e di far valere i diritti suddetti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2008, n. 5839, che ancora la legittimazione ad causam alla concreta fruizione dei diritti civici).
2.3.- Ciò posto, nel caso di specie, gli appellati non potevano, tuttavia, vantare alcun diritto in ordine all’uso civico inerente al Comune di Pizzoli: essendo, all’uopo, irrilevante sia la circostanza, di ordine meramente fattuale, che gli stessi avessero, con l’occasione, inteso stimolare il locale Commissario degli usi civici alla apertura di un procedimento teso a valutare la fondatezza o meno delle pretese degli abitanti di San Vittorino in ordine all’area interessata dall’affidamento;sia l’esito prospettico dei contenziosi che avevano coinvolto le diverse amministrazioni locali nella esatta parametrazione ed attribuzione dei diritti civici controversi.
Di tale profilo, per sé ostativo al riconoscimento di una (altrimenti inqualificata) posizione legittimante ha fatto mostra di essere consapevole il primo giudice: il quale, perciò, ha fatto leva sul generico criterio della vicinitas (ed alla correlata allegazione di un pregiudizio alla salute) per riconoscere una alternativa ragione di interesse a ricorrere.
Si tratta, tuttavia, di una prospettiva non persuasiva, correttamente stigmatizzata dagli appellanti.
Invero: a ) per un verso, come da ultimo chiarito da Cons. Stato, ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22, la sola vicinitas , come elemento di differenziazione idoneo ad integrare la legittimazione, non è per ciò solo in grado di soddisfare anche il requisito dell’interesse al ricorso, dovendo in concreto essere dimostrato lo specifico vulnus arrecato dall’intervento posto in essere in forza del titolo autorizzativo altrui; b ) per altro verso la valorizzata allegazione di un pregiudizio alla salute risulta formulata, in atti, all’esclusivo scopo di colorare i profili di gravità del pregiudizio, ai fini della invocata misura cautelare, senza trovare specifico ancoraggio alle singole ragioni di doglianza articolate.
3.- Dalle esposte considerazioni discende che l’appello, con assorbimento di ogni altra censura, deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile.
Le peculiarità della fattispecie giustificano, tra le parti costituite, l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.