Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-11-28, n. 202310193
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2023
N. 10193/2023REG.PROV.COLL.
N. 03110/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3110 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Albergati Giovan Angelo e C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D M B, F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D M B in Roma, via Luigi Luciani 1;
Almici Luigi e Damiano S.S. Agr., Alpini Roberto e Bartolomeo S.S. Agr., Soc. Agr. Bertoli Agostino Veniero e Fabio S.S., Bianchini Alberto e Mauro S.S. Agr., Boldini Franco e Bernardino S. Agr., Soc. Agr. La Campagnetta di Bombelli F.Lli S.S., Rosaria Calzi, Fenilazzo di Cavaliere Attilio e Figli S.S., Chiappini Dario e Alessandro S.S. Agr., Antonio Ciocca, Conti Felice e Conti Giuseppe S. Agr., Lorenzo Conzadori, Soc. Agr. Costa F.Lli di Angelo e Luigi S.S., Foschetti Eugenio e Angelo S.S. Agr., Soc. Agr. Boiana di Gavioli Franco e C. S.S., Lisioli F.Lli S.S. Agr., Soc. Agr. Buonpensiero di Oldoni Pierluigi S.S., Giovanni Orsini, Soc. Agr. Pezzaioli Gabriele e Roberto S.S., Preti Gianluigi S.S. Agr., Riccardo Tadini, Lorella Valotti, Il Monastero di Zicchetti F.Lli S.S. Agr., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati D M B, F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D M B in Roma, via Luigi Luciani 1;
contro
Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Fattorie Padane Soc. Agr. Coop. in Liq., Coop. Padania Latte Soc. Sgr. Coop. A R.L., Coop. Produttori Latte dei Colli Storici S.C. Agr. in L., non costituiti in giudizio;
Regione Lombardia, in persona del legale presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M E M, Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Fiorillo in Roma, viale Mazzini, 134;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00642/2020 per l’annullamento dell’atto notificato dalla Regione Lombardia – Direzione Regionale Agricoltura Settore Produzione Agrarie e Zootecniche avente ad oggetto: Quote Latte – Prelievo Supplementare per il periodo 2014-2015 Prelievo supplementare dovuto per il periodo 2014/2015 in applicazione della Legge 7 Agosto 2016, n. 160. Intimazione di pagamento ai sensi dell’articolo 1 comma 9 della L. 119/2003 e in particolare delle relative comunicazioni inviate ai ricorrenti, ivi indicate in epigrafe, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il Cons. O M C e uditi per le parti l’avv. P B, anche per delega dell'avv. F T, l’avv. A B, per delega avv. M E M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.È appellata la sentenza del TAR Brescia (Sez. Seconda) n. 642/2020, di reiezione del ricorso collettivo proposto dalle aziende in rubrica indicate avverso le intimazioni di pagamento adottate dalla Regione Lombardia – Direzione Regionale Agricoltura Settore Produzione Agrarie e Zootecniche ai sensi dell’art, 1, comma 9, l. 119/2003 –Prelievo supplementare dovuto per il periodo 2014/2015 in applicazione della Legge 7 Agosto 2016, n. 160.
La Regione ha inviato, ai sensi dell’art. 1 comma 9 d.l. 28 marzo 2003 n. 49, alle aziende agricole ricorrenti, che svolgono attività di produzione di latte vaccino, le intimazioni di pagamento per il recupero del prelievo supplementare dovuto in relazione alla campagna 2014-2015.
Nei motivi d’impugnazione, oltre a lamentare la mancata partecipazione al procedimento e difetto di motivazione delle intimazioni, le aziende ricorrenti hanno denunciato il contrasto tra l’art. 2 d.l. 5 maggio 2015 n. 51 e l’art. 16 par. 1 Reg. CE 30 marzo 2004 n. 595/2004, in quanto la norma sovranazionale, nel fissare i criteri di riparto del prelievo supplementare, consente agli Stati di individuare criteri ulteriori, solo previa consultazione della Commissione: confronto, lamentano le ricorrenti, non avvenuto con conseguente disapplicazione della norma nazionale e annullamento a cascata di tutti i provvedimenti diretti al recupero del prelievo supplementare.
In aggiunta, le ricorrenti hanno censurato, a monte, la quantificazione della produzione di latte in Italia, dubitando dell’effettivo splafonamento della quota nazionale, prospettando