Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-01-08, n. 201800079
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Testo completo
Pubblicato il 08/01/2018
N. 00079/2018REG.PROV.COLL.
N. 04134/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4134 del 2017, proposto da:
Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza della Marina, 1;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Casal Bernocchi, 73;
nei confronti di
- E N, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, non costituiti in giudizio;
- Ordine Provinciale dei Medici - Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Caroleo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno 10/B;
per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III QUATER, n. 03118/2017, resa tra le parti, concernente declinatoria giurisdizione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 3 e di Ordine Provinciale dei Medici - Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati L L, F F e Francesco Caroleo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio ha impugnato l’avviso pubblico dell’Azienda USL Roma D, poi Roma 3, per il conferimento, a tempo determinato, di un incarico quinquennale, rinnovabile, di direzione di struttura complessa - area medica e delle specialità mediche - disciplina neuropsichiatria infantile per l’U.O. “Tutela della salute mentale e della riabilitazione per l’età evolutiva” (G.U.R.I. n. 93 del 5 dicembre 2006), nella parte in cui non consente la partecipazione anche agli appartenenti alla categoria professionale degli psicologi.
2. Il TAR Lazio, con la sentenza appellata (III-quater, n. 3118/2017) ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la questione rientri nella giurisdizione del giudice ordinario.
3. Il giudice di primo grado è giunto a tale conclusione sottolineando, in particolare, che:
- facendo seguito ad un già consistente orientamento del giudice amministrativo (cfr. ex multis Cons. Stato, III, n. 4172/2016 e n. 4054/2016), la Cassazione (SS.UU., n. 4227/2017-ord.) hanno chiarito che:
(a) «le procedure di selezione avviate dalle ASL sia che riguardino il conferimento dell’incarico di dirigente di struttura complessa (in base all’art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 cit.) sia che si riferiscano al conferimento dell’incarico di direttore di distretto socio-sanitario (in base all’art. 3-sexies del medesimo d.lgs. n. 502 del 1992) non hanno carattere concorsuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto si articolano secondo uno schema che non prevede