Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-12-20, n. 201807165
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Testo completo
Pubblicato il 20/12/2018
N. 07165/2018REG.PROV.COLL.
N. 04491/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4491 del 2018, proposto da:
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
P P, G M, A P, S R, D C, rappresentati e difesi dagli avvocati F G S, G V, I T, con domicilio eletto presso lo studio F G S in Roma, via G. Paisiello, 55;
R M non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. I TER, n. 04041/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di P P, G M, A P, S R e D C;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati A C, F G S e G V;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima ter , ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dai signori Pier Carlo P, G M, A P, R M, S R e D C – tesserati della Federazione Italiana Danza Sportiva – FIDS (riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano) nei confronti del C.O.N.I., contro la decisione resa dal Collegio di garanzia dello Sport del C.O.N.I. a Sezioni Unite il 7 novembre 2017, a definizione del ricorso n. 104/17, con dispositivo prot. n. 878/2017, pubblicata, distinta con il n. 2/2018, munita di motivazione, in data 10 gennaio 2018, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o, comunque, connessi, ivi compresi i provvedimenti del Procuratore generale dello Sport del C.O.N.I. prot. 0063/2017/D del 20 gennaio 2017, prot. 0142/2017/D del 20.2.2017 e prot. 0349/2017/D del 19 aprile 2017, gli atti di indagine relativi ai procedimenti disciplinari riuniti iscritti ai nn. 3/17 e 6/17 del Registro Procura federale della FIDS e, infine, l’atto di deferimento della Procura generale dello Sport del C.O.N.I, prot. 2456 del 21.4.2017.
1.1. I ricorrenti erano stati destinatari di due procedimenti disciplinari (n. 3/17 e n. 6/17), poi riuniti.
La sentenza di primo grado - dopo aver dato atto delle qualità rivestite da ciascuno di loro (<< […] il Sig. P P è membro del Consiglio Federale della FIDS, il Sig. A P è un tecnico che svolge, per la FIDS, l’incarico di Direttore Nazionale della Scuola Federale di Danza Sportiva e quello di componente della Direzione Tecnica Internazionale, il Sig. D C è un tecnico, titolare di scuole di danza, che svolge per la FIDS l’incarico di Coordinatore Tecnico Nazionale e quello di componente della Direzione Tecnica Internazionale, il Sig. G M è un tesserato che ha con la FIDS un rapporto di collaborazione, il Sig. R M è un dipendente della FIDS con l’incarico di Direttore tecnico ed organizzativo ed il Sig. S R, ex consigliere federale, infine, ha ricoperto importanti incarichi internazionali quale membro della WDSF (World Dance Sport Federation) >>)- ricostruisce le vicende dei procedimenti disciplinari come segue:
<< Quanto al procedimento n. 3/17, iniziato dalla Procura Federale della FIDS, in data 19.1.2017 il Procuratore Federale ha, tuttavia, formulato una prima istanza di autorizzazione all’astensione e, a seguito del rigetto di tale istanza da parte del Procuratore Generale, ha assegnato il fascicolo ad un proprio Sostituto. Con successivo atto del 20.2.2017, lo stesso Procuratore Federale ha formulato una seconda istanza di autorizzazione all’astensione, che, con provvedimento prot. n. 0142/2017/D anch’esso del 20.2.2017, il Procuratore Generale ha accolto, disponendovi altresì l’applicazione del Procuratore Nazionale Avv. M.
Rispetto al fascicolo n.6/17, in data 19.1.2017 il Procuratore Federale ha avanzato richiesta di autorizzazione ad astenersi, subito accolta dal Procuratore Generale con provvedimento prot. n. 0063/2017/D del 20.1.2017, con applicazione a tale procedimento sempre del Procuratore Nazionale Avv. M.
Con atto prot. n. 2456 del 21.4.2017 la Procura Generale dello Sport ha esercitato l’azione disciplinare, deferendo diverse persone, tra cui gli attuali ricorrenti, dinanzi al Tribunale Federale della FIDS.
Il Tribunale Federale, con decisione n. 20/2017 depositata in data 3.7.2017, ha dichiarato “ inammissibile l’azione disciplinare promossa con l’atto di deferimento del 21 aprile 2017 (prot.2456) per difetto di titolarità in capo al Procuratore Generale dello Sport ” e “ altresì inammissibile l’azione disciplinare promossa con l’atto di deferimento del 21 aprile 2017 (prot.2456) per difetto di legittimazione dei Procuratori Nazionali dello Sport applicati ”, “ la nullità dell’atto di delega del 19 aprile 2017 (prot.0349/2017/D) ”, nonché “ la nullità di tutti gli atti di indagine ”.
A seguito di reclamo presentato dalla Procura federale e dai Procuratori nazionali dello Sport, la Corte Federale d’Appello della FIDS, con dispositivo comunicato il 15.9.2017 (CU n.7/2017) e motivazione pubblicata in data 18.9.2017 (CU n.8/2017), ha confermato la decisione del Tribunale Federale.
La Procura Generale presso il CONI ha impugnato la decisione dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI a Sezioni Unite, il quale all’udienza del 7.11.2017 ha accolto il ricorso.
Il relativo dispositivo (prot. n. 878/17) è stato comunicato in pari data a mezzo p.e.c.. Esso così recita: “ Accoglie il ricorso e, per l’effetto, rimette gli atti al Tribunale Federale Nazionale di primo grado, affinché si proceda all’esame del merito. Nulla per le spese ”. >>.
1.2. La sentenza impugnata - riassunti i motivi del ricorso introduttivo (contro il dispositivo della decisione del Collegio di garanzia dello Sport e gli atti presupposti sopra specificati) ed i motivi aggiunti (contro la motivazione, successivamente depositata) - respinge le eccezioni preliminari in rito sollevate dal C.O.N.I., osservando:
- quanto all’eccezione di difetto di legittimazione passiva, per essere invece legittimato in proprio il Collegio di garanzia dello Sport, che quest’organo non ha personalità giuridica autonoma e distinta da quella del C.O.N.I. ed emette atti a natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché la legittimazione processuale va riconosciuta in capo al C.O.N.I.;
- quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione, in forza di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. b) , d.-l. n. 220 del 2003, convertito dalla legge n. 280 del 2003, con riserva perciò di giurisdizione in capo al giudice sportivo, che << secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, che garantisca la massima tutela giurisdizionale dinanzi agli organi giurisdizionali statali, peraltro perfettamente conforme al dato letterale, il termine “ irrogazione ”, riferito alle sanzioni, non può che essere inteso in senso restrittivo, anche perché la locuzione adoperata alla lett. b): “ l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive ” viene posta in correlazione con “ i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare ”, suggerendo che il vaglio debba riguardare l’entità e la tipologia della sanzione rispetto a detti comportamenti >> e che la norma in esame sarebbe “ […] naturalmente di stretta interpretazione, per cui non se ne può estendere la portata applicativa a casi diversi, ivi non espressamente e chiaramente contemplati ”, sicché non vi sarebbe riserva di giurisdizione in favore del giudice sportivo, in casi, quale quello oggetto del presente contenzioso, in cui “ non vengono in esame né comportamenti rilevanti sul piano disciplinare né sanzioni disciplinari già irrogate ”. Se ne è tratta la conseguenza dell’applicabilità, piuttosto, dell’art. 3 del decreto-legge n. 220 del 2003, che prevede la devoluzione al giudice amministrativo (salvo che per le controversie attinenti ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, riservate al giudice ordinario) “ di ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2 ”, con affermazione della giurisdizione del giudice adito anche rispetto al petitum annullatorio, oltre che rispetto a quello risarcitorio;
- quanto all’eccezione di mancato rispetto della pregiudiziale sportiva, in relazione appunto all’appena citato art. 3, sollevata dal C.O.N.I. in via subordinata (dal momento che il Collegio di garanzia dello Sport, con la decisione n.2/2018 impugnata, ha rimesso gli atti al Tribunale federale di primo grado “ affinché si proceda all’esame del merito ”, per cui non si sarebbero esauriti tutti i gradi della giustizia sportiva), che l’eccezione è priva di fondamento perché il C.O.N.I. “ fa riferimento ad una seconda valutazione della medesima vicenda […] ”, laddove l’intento perseguito col ricorso è proprio l’accertamento dell’illegittimità della decisione di rinvio, atteso che sia il Tribunale federale che la Corte federale di appello avevano definito la controversia in sede sportiva, dichiarando inammissibile l’azione disciplinare intrapresa;