Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-19, n. 202001251

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-19, n. 202001251
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001251
Data del deposito : 19 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2020

N. 01251/2020REG.PROV.COLL.

N. 07199/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7199 del 2018, proposto dai signori S S e A S, rappresentati e difesi dagli avvocati D G A e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E R, in Roma, via G.B. Martini, n. 2;



contro

Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n.6;



per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 3984 del 28 giugno 2018.

Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Crotone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati D G A per sé e per l’avvocato F S, e l’avvocato A M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio revocatorio ha ad oggetto la legittimità del provvedimento di annullamento d’ufficio di un permesso di costruire e del provvedimento di proroga.

1.1 Sia in primo che in secondo grado, la domanda di parte ricorrente è stata rigettata, ravvisandosi la legittimità del provvedimento, basato, fondamentalmente, sul venire meno di un presupposto soggettivo (la qualità di imprenditore agricolo), che era stata determinante per il rilascio del titolo edilizio, finalizzato alla costruzione di un villaggio turistico.

1.2 Avverso la sentenza di secondo grado – meglio indicata in epigrafe ed oggetto del presente giudizio - è stato tuttavia proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 106 c.p.a.

Segnatamente, parte ricorrente deduce quali vizi revocatori, sussumibili, secondo la sua prospettazione, nella fattispecie di cui all’art. 395, n. 4 c.p.c.:

1) la circostanza che la sentenza di appello ha ritenuto rispettato il termine di decadenza di diciotto mesi sancito dall’art. 21 nonies , legge n. 241 del 1990, per l’adozione del provvedimento di secondo grado, errando però nel relativo calcolo. La medesima sentenza espone, infatti, che il secondo provvedimento, quello di proroga, è stato emanato in data 30.09.2015, mentre il provvedimento di autotutela in data 30.05.2017, con lampante erroneo computo dei mesi effettivamente trascorsi fra i due provvedimenti.

Dall’errore sul fatto in cui sarebbe incorso il Giudice di ultima istanza, il ricorrente fa discendere la fondatezza dell’appello e, consequenzialmente, della domanda proposta in prime cure: a suo dire, infatti, il provvedimento di ritiro sarebbe illegittimo in quanto emanato quando era oramai estinto il relativo potere per il decorso del termine di 18 mesi;

2) la mancata considerazione, da parte della sentenza revocanda, della circostanza che i provvedimenti ritirati sono stati due: non soltanto la proroga del permesso di costruire, l’unico provvedimento asseritamente considerato dal Giudice di secondo grado nel decidere, ma anche l’originario permesso di costruire che non sarebbe stato tenuto in debita considerazione. Per il ricorrente, la sentenza avrebbe dunque errato nell’individuazione del termine a quo dal quale valutare la tempestività dell’emanazione del provvedimento di ritiro;

3) l’erronea applicazione del citato art. 21 nonies, al caso di specie, avvenuta in maniera surrettiziamente retroattiva. Ritiene il ricorrente che “ La sentenza… ha omesso di considerare che la novella … è stata introdotta dall'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 1) della Legge 7 agosto 2015, n. 124, per cui a decorrere da tale data (7 agosto 2015) era decorso il termine di 18 mesi all’atto della emissione della determinazione di annullamento del 30.5.2017 ”;

4) il “ mancato esame e travisamento dei fatti quanto all’annullamento dell’originario permesso di costruire di cui la sentenza revocanda omette di riconoscere la autonomia ”. Il ricorrente espone le argomentazioni in virtù delle quali egli ritiene che il permesso di costruire e la sua proroga siano atti distinti, e lamenta che l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento di autotutela seppure limitatamente al permesso di costruire – non sufficientemente considerato dalla sentenza gravata - avrebbe fatto conseguire alcuni vantaggi al ricorrente. In particolare, il ricorrente insiste sull’illegittimità, quantomeno in parte qua , del provvedimento gravato e sulla “ conservazione dell’originario permesso di costruire già realizzato quanto all’opera essenziale ”;

5) nella circostanza che non sarebbe stato considerata la tesi, sostenuta in primo e in secondo grado, secondo la quale “ l’annullamento d’ufficio può essere operato solo a fronte di una illegittimità genetica e non in via successiva ”;

6) la sentenza non avrebbe correttamente ponderato, perseverando dunque nell’errore in cui erano già incorsi il T.a.r. e la P.A., il tenore dell’interesse pubblico (in)sussistente in concreto e del suo carattere (non) attuale, presupposti necessari del provvedimento di autotutela. Ove li avesse correttamente valutati, secondo il ricorrente, non avrebbe emanato il provvedimento di secondo grado;

7) circa il profilo relativo alla “attualità”, si allega che la sentenza avrebbe considerato in vigore e non, invece, decaduto lo strumento urbanistico cittadino;

8) non avrebbe correttamente inteso il motivo di appello inerente alla violazione del principio del contrarius actus ;

9) la sentenza ha omesso di esaminare alcune censure articolate, quali quella che contestava il riferimento alla “ mancata realizzazione di quanto previsto nel piano aziendale ” e quella sulla revoca della certificazione della qualità di imprenditore agricolo professionale.

1.3 Si è costituita in

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