Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-06-03, n. 201402840

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-06-03, n. 201402840
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201402840
Data del deposito : 3 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08919/2012 REG.RIC.

N. 02840/2014REG.PROV.COLL.

N. 08919/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8919 del 2012, proposto da:
Pggipolini S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati G T e L Z, con domicilio eletto presso Guido Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo n.69;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Prtoghesi, 12;
Commissario Straordinario del Gruppo Atr in Amministrazione Straordinaria, rappresentato e difeso dagli avvocati G T e L I, con domicilio eletto presso il primo difensore in Roma, largo Arenula, 34;
Atr Srl N. 55/08 Fallimento, Aerospace Srl N. 57/08 Fallimento, Atr Materials N. 58/08 Fallimento, Atr Tools Spa N. 56/08 Fallimento, Atr Composites Spa N. 21/13 Fallimento, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio eletto presso il signor Antonio Ruggero Bianchi in Roma, via Leonardo Greppi n.77;

nei confronti di

Valter P, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Ciuffa, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via Cicerone 60;
Antonio Di Berardino, Primo Maffi, non costituiti in questo grado;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n. 773/2012, resa tra le parti, concernente procedura negoziata per la cessione dei cespiti aziendali del gruppo A.T.R., in amministrazione straordinaria, e risarcimento danni;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Commissario Straordinario del Gruppo Atr in amministrazione straordinaria, di Walter P, di Atr Srl N. 55/08 Fallimento e di Aerospace Srl N. 57/08 Fallimento e di Atr Materials N. 58/08 Fallimento e di Atr Tools Spa N. 56/08 Fallimento e di Atr Composites Spa N. 21/13 Fallimento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2014 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Guido Fiorentino, per delega degli avvocati Tedesco e Zanetti, l'avvocato dello Stato Basilica, l'avvocato Antonio Ruggero Bianchi, per delega dell'avvocato Referza, e l'avvocato Ciuffa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La società Pggipolini s.r.l. impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo 10 novembre 2012 n. 773 che ha dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso di primo grado ed i motivi aggiunti dalla stessa proposti avverso i provvedimenti relativi alla cessione, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 270 del 1999, ai signori M e P dei complessi aziendali del gruppo ATR in amministrazione straordinaria.

L'appellante, che ha partecipato quale soggetto candidato a rilevare il gruppo ATR alla gara a tal fine disposta dal commissario straordinario, deduce anzitutto l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto il ricorso irricevibile per violazione del termine di cui all'art. 120 d.lgs. n. 104 del 2010.

Censura inoltre l'appellante la sentenza di primo grado anche nella parte in cui la stessa ha ritenuto inammissibile sia il ricorso sia i motivi aggiunti in ragione del carattere endoprocedimentale dei provvedimenti oggetto di gravame, nonché in ragione della mancata deduzione di specifiche censure rivolte alla lettera del Commissario straordinario del 12 settembre 2012 e per la mancata presentazione di un’offerta migliorativa che potesse sorreggere l’interesse alla caducazione dell’aggiudicazione degli asset ai signori M e P.

L’appellante reitera inoltre le censure tutte di primo grado e chiede che, in riforma della gravata sentenza ed in accoglimento del ricorso di primo grado, venga annullata la impugnata aggiudicazione e riconosciuto il suo diritto ad essere reintegrata in forma specifica a mezzo dell’assegnazione a se medesima dei complessi aziendali ATR o, in subordine, con il risarcimento del danno per equivalente.

Con ordinanza del 4 luglio 2013 la sezione ha fatto luogo, conformemente alle richieste delle parti, alla interruzione della causa a seguito della sentenza della Cassazione del 15 marzo 2013 n. 6648 con cui è stata annullata, per difetto del requisito dimensionale di cui all'art. 2 del d.lgs. 8 luglio 1999, n.270, la sentenza che aveva dichiarato lo stato d'insolvenza del gruppo ATR ed è stata conseguentemente aperta la procedura fallimentare.

In data 4 novembre 2013 la Pggipolini srl ha riassunto il processo in confronto dei subentrati organi dell’amministrazione fallimentare delle distinte società del gruppo ATR, riportando interamente l'originario atto d'appello e insistendo per l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado e in ogni caso per la condanna al risarcimento del danno.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dello sviluppo economico, le società ATR srl, ATR Composites spa, ATR Tools spa, ATR Materials srl, ATR Aerospace srl, SLC srl, ATR Servizi srl, ATR Engineering, ATR R.&D srl e il dottor Valter P per resistere all'appello e per chiederne la reiezione.

Le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell’udienza di discussione.

All'udienza pubblica del 13 maggio 2014 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- Rileva preliminarmente il Collegio che il venir meno (conseguente alla richiamata sentenza della Corte di Cassazione 15 marzo 2013 n. 6648) della procedura di amministrazione straordinaria cui, in un primo momento, era stata ammesso il gruppo societario ATR ed il subentro, nella pendenza del presente giudizio di appello, degli organi fallimentari in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del gruppo ATR non riverbera effetti sul piano della giurisdizione, che rimane radicata presso questo giudice amministrativo, tenuto conto:

-a) del principio desumibile dell'art. 5 cpc secondo cui “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo” di tal che nella specie non rileva il fatto sopravvenuto della cessazione degli organi della amministrazione straordinaria la legittimità dei cui atti, nei limiti temporale di vigenza di quella procedura, non può che essere oggetto, sotto i dedotti profili, dello scrutinio di legittimità del giudice amministrativo;

- b) del giudicato implicito sulla questione di giurisdizione ormai formatosi a seguito della pronuncia di primo grado, non impugnata per difetto di giurisdizione, e del correlato principio ormai costantemente affermato in giurisprudenza secondo cui nei giudizi d'impugnazione la carenza di giurisdizione è rilevabile solo se dedotta con specifico motivo dalle parti (cfr. Cass. civ., sez.unite, n. 24883 del 2008 e n. 1706 del 2013;
Cons. di Stato, sez. V, 7 febbraio 2012, n. 656);

- c) del principio normativo desumibile dall’art. 10,comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999 secondo cui, in caso di revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. La natura amministrativa di tali atti, la cui efficacia è fatta salva dalla legge, impone di ritenere persistente la giurisdizione amministrativa a sindacarne la legittimità, tenuto conto dei motivi di censura dedotti dalla odierna appellante.

3.- Venendo all’esame delle censure proposte dall’appellante, il Collegio rileva come l'appello sia infondato e vada conseguentemente respinto.

4.- Giova premettere, in fatto, che la società appellante, partecipante alla procedura di dismissione dei complessi aziendali del gruppo ATR, avviata dal commissario straordinario ai sensi dell’art. 63 del d.lgs.n. 270 del 1999, con un primo gruppo di censure, lamentava, in primo grado, la illegittima modifica da parte del commissario delle condizioni generali di vendita cui la stessa società aveva aderito formulando la migliore offerta. In particolare, la società Pggipolini s.r.l. contestava la legittimità dell’autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico (espressa con nota ministeriale n. 114828 del 16 giugno 2011 e comunicata tramite lettera del Commissario del 17 giugno 2011), rilasciata su parere conforme del comitato di sorveglianza, alla vendita ad essa esponente del gruppo ATR, limitatamente alla parte in cui tale atto autorizzatorio conteneva condizioni aggiuntive non previste ( né dalla lex specialis né dall'offerta), quali in particolare la scissione degli asset aziendali rispetto ai beni immobiliari del gruppo ATR ( in ordine ai quali era pervenuta alla procedura altra offerta ritenuta più vantaggiosa).

La ricorrente contestava la stessa configurabilità del potere degli organi della procedura di far luogo a tale separazione dell’oggetto del contratto dismissivo, lamentando la erroneità procedimentale della riapertura della gara con l’ammissione di altro soggetto, per come espressa con lettera del commissario straordinario del 19 luglio 2011, ribadita con lettera dello stesso organo del 25 luglio 2011 e condivisa dal comitato di sorveglianza (come da verbale della seduta del 26 luglio 2011).

Con distinto gruppo di censure l’odierna società appellante lamentava la illegittima aggiudicazione della gara ai signori M e P (così come comunicata dal Commissario tramite lettera del 24 ottobre 2011), deducendo violazione della lex specialis del procedimento nonchè del bando e del disciplinare di gara del 26 novembre 2010.

5.- Quanto al primo gruppo di censure, il giudice di primo grado ha dichiarato la irricevibilità per tardività e comunque la inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado.

In particolare, il Tar ha ritenuto che la società ricorrente, già in data 14 giugno 2011, era stata resa edotta dal commissario straordinario riguardo alle ragioni che avevano portato l’amministrazione straordinaria a recepire in modo non integrale l’offerta presentata dalla ricorrente medesima, e ciò in ragione dell’ingresso nella procedura di altro gruppo offerente, in grado di assicurare anche l’acquisto (e non solo la mera prospettiva di acquisto, come nel caso della società Pggipolini) del complesso immobiliare dell’azienda in vendita;
che poi, al più tardi il 17 giugno 2011, aveva acquisito formale conoscenza dell’autorizzazione ministeriale con cui venivano puntualizzate le (nuove) condizioni di aggiudicazione, risultando a tale data destinataria della formale comunicazione in ordine all’esito della procedura negoziata.

A parere del giudice di primo grado, quand’anche gli atti suindicati avessero potuto ritenersi impugnabili in quanto immediatamente lesivi, nondimeno risultava evidente come il ricorso di primo grado (notificato solo in data 3 ottobre 2011) fosse stato proposto ben oltre il termine decadenziale dimidiato per la proposizione del ricorso, previsto dall’art. 120 comma 5 del cpa, il quale prevede la decorrenza dei trenta giorni utili per l’impugnativa dalla cognizione degli esiti della gara (cognizione nella specie avvenuta in modo integrale alla data del 17 giugno 2011).

6.- Con il primo motivo l'appellante si duole della erroneità di questa parte della gravata sentenza, con cui il ricorso di primo grado è stato dichiarato irricevibile per violazione del termine breve di trenta giorni di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a..

La censura è stata svolta sottolineando come l'art. 120, c. 5 c.p.a. non possa venire applicato a tutti i procedimenti di gara, ma solo a quelli disciplinati dal codice dei contratti pubblici per l'affidamento d'appalti, ossia ai contratti c.d. passivi per l'amministrazione. Nel caso di specie, invece, si tratterebbe di una gara per la cessione di un'azienda, ossia di un c.d. contratto attivo per l'amministrazione, poiché da esso non deriva nessun esborso per la stessa, che anzi ne ottiene un introito, donde la pacifica inapplicabilità, anche per evidenti ragioni di interpretazione letterale , della richiamata disposizione normativa.

La censura appare meritevole di accoglimento.

Le disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’art. 119, comma 1, lett. a) -ed in particolare, per quel che qui rileva, la disposizione che fissa ( art. 120, comma 5) in trenta giorni il termine per la proposizione del ricorso- si applicano, per espressa previsione di legge, ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.

Trattandosi di una disposizione eccezionale, in quanto limitativa, nel profilo specifico che qui viene in gioco, dell’ordinario spatium deliberandi per adire la giurisdizione amministrativa, la stessa va interpretata restrittivamente, senza che possa ammettersene ( ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al cod.civ.) la sua estensione analogica a casi simili o situazioni analoghe non espressamente regolate (che restano astrette alla previsione generale, che fissa in 60 giorni il termine di proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo).

Ne consegue che, per questa parte, la sentenza impugnata non merita condivisione, essendo stata fatta non corretta applicazione alla fattispecie delle disposizioni sul rito abbreviato previste dai richiamati artt. 119 e 120 del cpa.

7.-La parziale rettifica che, in accoglimento della censura appena esaminata, si impone alla sentenza impugnata non incide tuttavia sul restante contenuto della stessa decisione, dovendosi confermare per i restanti profili la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed ei motivi aggiunti di primo grado (come riproposti dalla società appellante nell’atto di riassunzione del giudizio del 4 novembre 2013).

8.-Non merita, anzitutto, accoglimento il secondo motivo di censura del richiamato atto di riassunzione con cui si è censurata la qualificazione in termini di atti endoprocedimentali dei provvedimenti adottati dall'amministrazione straordinaria in relazione al primo segmento di gara.

Secondo la prospettazione dell'appellante, negli stessi atti adottati dal Ministero oggi appellato e dal Commissario si rinviene la inequivoca espressione “aggiudicazione” nonché la stessa “chiamata a rogito”, a dimostrazione del carattere definitivo e lesivo di quei provvedimenti e, per conseguenza, dell’attualità dell’interesse di essa appellante a contrastarne il contenuto parzialmente divergente rispetto alla propria offerta.

9.- E’ utile ricordare che in questa prima fase della gara la odierna appellante aveva proposto di divenire cessionaria delle sole attività aziendali del gruppo ATR, con espressa esclusione degli immobili, che sarebbero stati tratti in locazione dalla stessa cessionaria con la previsione in suo favore di una prelazione d’acquisto. Gli organi della procedura avevano invece ritenuto, con scelta in sé non sindacabile nel merito, di limitare ai soli asset aziendali l’oggetto della vendita in favore di Pggipolini, avendo ricevuto offerta di acquisto degli immobili da altro soggetto ed in tal senso aveva formalizzato l’invito alla odierna società appellante a comparire dinanzi a notaio per la stipula del relativo atto pubblico.

Al proposito non può farsi a meno di rilevare che tale articolato sviluppo delle trattative funzionali alla cessione dei complessi aziendali è fisiologico rispetto al tipo di procedura dismissiva oggetto di giudizio, in cui il perseguimento delle superiori finalità volute dal legislatore (e cioè, essenzialmente, la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, il mantenimento dei livelli occupazionali e la soddisfazione del ceto creditorio) non solo non risulta incompatibile, ma addirittura suggerisce l’adozione di “aggiustamenti” alle proposte degli offerenti che dovessero rendersi necessari, nel corso del procedimento di alienazione, al fine di garantire la massima soddisfazione dei distinti interessi in gioco.

10. Alla luce dei rilievi che precedono, non appaiono pertanto condivisibili le generiche censure con le quali la società appellante lamenta la qualificazione, operata dal giudice di primo grado, in termini di ritenuta “flessibilità” del procedimento dismissivo di che trattasi, tanto più che a fondamento del motivo d'appello nessuna argomentazione specifica viene addotta, limitandosi la società appellante a rilevare di aver espressamente esteso l’impugnazione, già nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, alla lex specialis (ove essa fosse interpretabile come fonte regolatrice di una procedura connotata da margini di flessibilità così marcati da consentire la modifica delle condizioni proposte dagli offerenti).

E' opportuno al proposito ricordare, in via incidentale, che nel processo amministrativo vige il principio della specificità dei motivi, il quale postula che la sentenza debba essere censurata attraverso articolate argomentazioni, atteso che la mera riproposizione di motivi ed eccezioni sollevati in primo grado non può costituire idonea domanda di riesame, ove non accompagnata da specifiche censure capaci di incrinare il percorso logico della sentenza impugnata (Cons. St., sez. VI, 31 luglio 2013, n. 4034;
Cons. St., sez. V, 4 novembre 2011, n. 5299).

In ogni caso, il Collegio rileva che ”aggiudicazione “ a Pggipolini s.r.l. sarebbe dovuta ( o potuta) avvenire solo alle diverse condizioni divisate discrezionalmente dagli organi della procedura ove le stesse fossero state accettate dalla odierna appellante. Le modifiche apportate dagli organi della procedura hanno sostanzialmente avuto sul piano giuridico gli stessi effetti che nella disciplina del contratto di diritto civile ha la “controproposta”, destinata a buon fine solo a seguito dell’accettazione dell’originario proponente.

Ora, proprio in ragione di tale mancato accordo sulle condizioni essenziali della vendita, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che gli atti dell’amministrazione straordinaria, attraverso i quali, nell’ambito della procedura negoziata di dismissione dei compendi aziendali del gruppo ATR, si è svolta tale interlocuzione tra gli organi della procedura e la società offerente, fossero sforniti dei caratteri della definitività e della lesività e che, trattandosi di manifestazioni di volontà nell’ambito di trattative ancora in corso, avessero carattere interlocutorio e pertanto non fossero impugnabili ( proprio perché ove non accettati – come è avvenuto in concreto- sarebbero caduti in non cale).

Diversamente opinando, seguendo la non condivisibile prospettazione della odierna società appellante, verrebbe a configuararsi un vero e proprio diritto del “miglior” offerente ad ottenere l’aggiudicazione alle condizioni della propria offerta, laddove la natura della procedura relativa alla cessione dei complessi aziendali ( art. 63 del d.lgs. cit.) è tale da consentire agli organi della procedura, sempre nel rispetto della par condicio competitorum , di riaprire ulteriori fasi che dovessero rendersi necessarie o soltanto utili al fine di acquisire proposte ulteriormente migliorative, non ostandovi alcun divieto o limite normativo.

Di qui la ritenuta, e da questo Collegio condivisa, dichiarazione di inammissibilità della impugnazione di primo grado in ordine a tale primo segmento di gara.

11.- Anche in ordine agli ulteriori profili di censura afferenti la fase della “riapertura” della gara, successiva al rifiuto della ricorrente di addivenire alla stipula alle condizioni di vendita proposte dalla procedura, il Collegio ritiene che la impugnata sentenza non sia suscettibile di emenda.

Giova infatti ricordare, in fatto, che, con nota del 12 settembre 2011 diretta al Ministero dello sviluppo economico ed al comitato di sorveglianza, il commissario straordinario aveva diffusamente illustrato le ragioni per le quali la nuova offerta della società Pggipolini s.r.l. fosse stata sostanzialmente valutata come inammissibile, anche a prescindere da qualsiasi confronto comparativo con offerte concorrenti, avuto riguardo:

-alla mancata previsione di depositi o garanzie fideiussorie bancarie o assicurative per il mantenimento dei livelli occupazionali;

- al tenore incerto e condizionato dell’offerta stessa, ove viene subordinato l’acquisto aziendale ad una assunzione di garanzia, da parte della Procedura, sulla perfetta idoneità dei beni acquisiti all’uso a cui sono attualmente destinati e la loro immunità da vizi anche non apparenti, trattandosi di pretesa ritenuta in contrasto con gli atti di gara e con la stessa tipologia di procedura;

- al giudizio negativo dell’ Advisor , in ordine alle dimensioni aziendali ed alla struttura economico-finanziaria dell’offerente.

Ora, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, in ordine a tali profili la società Pggipolini non ha contestato in modo analitico il predetto giudizio di esclusione, così determinando la carenza di interesse all’impugnativa avverso la definitiva aggiudicazione della gara ai signori M e P.

Per vero, pur a voler ritenere la fondatezza delle doglianze, ciò sarebbe di nessuna utilità per gli interessi della ricorrente, in relazione al giudizio (non specificamente confutato) di incongruità e inadeguatezza della propria offerta.

Pertanto poiché, a fronte di un motivato giudizio di esclusione dell’offerta presentata, la odierna appellante si è limitata a censurare la illegittimità dell’altrui aggiudicazione, correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnativa per difetto di interesse

Anche a poi a prescindere dal predetto profilo, sia il ricorso principale che i motivi aggiunti si palesavano comunque inammissibili per difetto di interesse, in quanto nel secondo segmento di gara (avviato in esito alla mancata finalizzazione della gara, per le ragioni già dette, a favore di essa appellante), la società ricorrente ha omesso di presentare un’offerta migliorativa rispetto all’offerta M-P, con la quale avrebbe potuto restare definitiva aggiudicataria degli asset aziendali del gruppo ATR. Per contro, la rinuncia a tale ulteriore fase di gara non può che aver determinato –come puntualmente osservato dai primi giudici - un difetto di interesse al gravame introduttivo ed ai motivi aggiunti, in ordine a risultanze per le quali il soggetto che ne lamenta ora l’illegittimità ha mostrato acquiescenza procedimentale, senza aver inteso percorrere le fasi concorsuali ancora a disposizione, in grado di volgere tali risultanze a suo favore .

Anche per questa parte, dunque, la sentenza di primo grado merita condivisione e va confermata.

12.- Da ultimo, solo per completezza, e nonostante il carattere assorbente dei rilievi dianzi esposti a fondamento della ritenuta inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado, vale ripercorrere gli ulteriori motivi dedotti dalla odierna appellante in primo grado (ed in questa sede riproposti), per rilevarne in ogni caso la loro infondatezza nel merito, alla luce delle brevi considerazioni che seguono:

- il già delineato carattere flessibile della procedura dismissiva, fermo restando il rispetto del programma proposto dal commissario straordinario e salva la puntuale autorizzazione ministeriale al compimento dei singoli atti, rende ragione della legittimità della apertura della procedura ad altri soggetti (Di Berardino-M), latori sull’acquisizione degli immobili di un’offerta migliore di quella originariamente proposta dalla società Pggipolini s.r.l. ( in quanto funzionale alla immediata realizzazione del prezzo di cessione) ;

- la particolare celerità della procedura a seguito della formalizzazione dell’offerta Di Berardino-M non è ex se sintomatica di eccesso di potere per disparità di trattamento, essendo interesse dell’amministrazione straordinaria raggiungere il più rapidamente possibile gli obiettivi dismissivi prefissati nel programma approvato;

- la nuova perizia di stima che ha fissato in 9,2 ml di euro il valore dei complessi aziendali, per quanto più contenuta della prima ( che oscillava in un range ricompreso tra 14 e 15 ml di euro), non ha alterato la par condicio competitorum , posto che non ha impedito alle imprese offerenti di rimodulare le loro offerte nell’ultimo e definitivo segmento di gara;

- la circostanza che il comitato di sorveglianza abbia espresso il proprio parere prima della nuova perizia di stima dei complessi aziendali non inficia la validità della delibera dell’organo di vigilanza, che è risultata vieppiù rafforzata dalle convergenti e congruenti indicazioni contenute nell’elaborato peritale;

- il preteso carattere “parassitario” dell’offerta Di Berardino-M relativa all’acquisizione degli immobili nel primo segmento di gara, modellata e supponente l’offerta della odierna appellante, non integra gli estremi di una censura ammissibile, posto che ciò che rileva è la maggior soddisfazione dell’interesse della procedura alla dismissione congiunta degli asset e degli immobili che evidentemente quell’offerta (unitamente a quella della ricorrente) inizialmente consentiva di realizzare;

- il rilievo che, trattandosi di procedura di vendita di un complesso aziendale in esercizio ( ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 270 del 1999), avrebbe dovuto inibirsi l’ingresso ad offerte relative a soli immobili aziendali, non appare condivisibile, posto che l’offerta di acquisto degli immobili era evidentemente condizionata al perfezionamento dell’aggiudicazione dei complessi aziendali ( poi non avvenuta) nei confronti dell’odierna appellante;

- infondata anche la censura sulla pretesa inammissibilità del potere di modificare le condizioni dell’offerta in sede di autorizzazione ministeriale al compimento dell’atto dismissivo, essendo al contrario liberi gli organi della procedura di aggiungere ulteriori condizioni o di rettificare in altro modo i contenuti dell’offerta (salva restando naturalmente la possibilità dell’offerente di non accettare dette nuove condizioni);

- inconferente il rilievo in ordine all’esiguo spazio temporale intercorso tra la comunicazione delle nuove condizioni dell’offerta ( i.e. della controproposta) e la data di stipula dell’atto notarile, tenuto conto del principio della libertà delle forme che connota la procedura e della possibilità in ogni caso per l’offerente di chiedere un ulteriore termine per assumere le proprie determinazioni conclusive;

- generiche le censure relative al carattere condizionante sugli esiti della procedura dismissiva del ruolo assunto dal geometra D N in ragione della dedotta sua vicinitas professionale ai soggetti aggiudicatori e della sua veste di perito incaricato dal commissario della valutazione dei complessi aziendali:resta un fatto che la società appellante non abbia prodotto un’offerta migliorativa rispetto a quella (che sarebbe stata formulata sulla base di condizioni favorevoli) rispetto a quella degli aggiudicatari;

- anch’esse sfornite di elementi probatori sufficienti, quantomeno sul piano indiziario, a dimostrarne il rapporto causale con il positivo esito della procedura per i signori M-P, le allegazioni in ordine alla corrispondenza sul piano, della formulazione letterale, di una consistente parte della offerta dei soggetti aggiudicatari rispetto all’offerta della ricorrente;

- del pari destituite di fondamento le deduzioni censorie riguardo all’indebito avvalimento, da parte dei predetti soggetti risultati aggiudicatari della procedura negoziata, dei dati curriculari della OMA Sud ( che in ogni caso compare tra i soggetti assuntori degli impegni di continuazione aziendale con gli organi della procedura).

13.- In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va respinto e va confermata, sia pur con motivazione parzialmente difforme, l’impugnata sentenza.

14.- Le spese del presente grado di giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda trattata.I

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