Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-04-12, n. 202102949
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/04/2021
N. 02949/2021REG.PROV.COLL.
N. 04052/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4052 del 2013, proposto da
EXE S.p.A. (in liquidazione), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato C C, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via G. Paisiello, n. 55, presso lo studio dell’avvocato F G S
contro
- Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. E V, B C, domiciliata in Roma, piazza Colonna, n. 355, presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione;
- Provincia di Udine, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, non costituita in giudizio;
- Comune di Trivignano Udinese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Zgagliardich, Luigi Manzi ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso questi ultimi, in Roma, alla Via Confalonieri, n. 5;
- Comune di Santa Maria La Longa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- A.S.L. n. 5 - “Bassa Friulana”, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) - Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
nei confronti
- Comitato Spontaneo Destra Torre
- Lista Civica Indenant Insieme
- Associazione “Cordicom FVG”
- Foffani Giovanni
- Paviotti Aldo
- Bosco Angelo
- Orso Franco
- Zuccolo Anna Maria, in proprio e quale referente del gruppo di 122 cittadini del Comune di Trivignano Udinese indicato nel provvedimento impugnato in primo grado
- Burini Antonio
- Lavia Silvia
- Marcuzzi Viviana
- Sclauzero Daniele
- Spinello Paolo
- Niemiz Stefano, in proprio e quale referente del gruppo consiliare di Rinnovamento
- Geo Nova S.p.A., in persona del legale rappresentante
non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, n. 124 del 1° marzo 2013, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Comune di Trivignano Udinese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, richiamato dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176) il Cons. R P;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone la società appellante – controllata dalla Provincia di Udine e statutariamente costituita per lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla gestione del ciclo dei rifiuti – di aver presentato, in data 18 settembre 2009, richiesta di ampliamento della discarica sita nel Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis - Braida Grande, per il conferimento dello scarto finale del processo di trattamento del rifiuto indifferenziato dei suoi impianti nei Comuni di Udine e San Giorgio di Nogaro.
Il diniego, opposto dalla Regione alla anzidetta istanza (deliberazione di Giunta n. 1781 del 2009), formava oggetto di annullamento da parte del T.A.R. Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 113 del 2011).
Seguiva una seconda richiesta, a fronte della quale l’avviato iter procedimentale scontava il negativo avviso, sotto il profilo della valutazione di impatto ambientale, da parte di taluni soggetti ammessi ad intervenire.
La Commissione V.I.A. regionale riteneva, quindi, non superati i profili di incompatibilità ambientale relativi alle ricadute economico-sociali del progetto, alle prospettate alternative progettuali, alla gestione dei materiali da scavo, alle interferenze con le acque superficiali, alla viabilità, all’impatto sulla qualità dell’aria e sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee.
Sulla base di tale parere, con delibera di Giunta regionale 31 maggio 2012, n. 943, la Giunta regionale deliberava la valutazione negativa dell’impatto ambientale del progetto proposto.
2. Con ricorso N.R.G. 315 del 2012, proposto innanzi al T.A.R. Friuli Venezia Giulia, EXE S.p.A. chiedeva l’annullamento del provvedimento anzidetto.
L’adito Tribunale ha respinto il ricorso e condannato EXE al pagamento delle spese di lite, in ragione di € 6.000,00 in favore della Regione e di € 3.000,00 in favore del Comune di Trivignano Udinese.
3. Avverso tale pronuncia, EXE ha interposto appello, lamentando quanto di seguito sintetizzato.
In primo luogo, il Tribunale, pur dando atto dell’incompletezza degli svolti accertamenti istruttori, per come enunciata nella delibera regionale gravata, non ha tuttavia ritenuto inficiata, sotto il profilo della contraddittorietà, la conclusione, pure in essa contenuta, in ordine alla incompatibilità ambientale del presentato progetto.
Quanto al primo motivo indicato nella V.I.A. negativa (prevalenza dei benefici per le popolazione locali conseguenti all’approvazione del progetto, a fronte dello svolgimento di analisi costi-benefici), viene rilevato come la pertinente disposizione (art. 4 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988), in quanto fondata su altro D.P.C.M. (n. 377 del 1988) abrogato, non sarebbe operante quanto alla vicenda procedimentale in esame.
Avrebbe, quindi, errato il Tribunale ne ritenere che lo studio di impatto ambientale (S.I.A.) presentato dall’odierna appellante sia lacunoso, in quanto privo dell’analisi costi-benefici.
Quanto, poi, alle problematiche connesse all’inserimento territoriale dell’impianto, l’eventuale introduzione di varianti alla vigente strumentazione urbanistica rientrerebbe, esclusivamente, nelle prerogative della competente Autorità (non ricadendo, al riguardo, alcun onere sulla proponente).
Né il giudice di prime cure si sarebbe pronunziato, in riferimento alla pretesa mancata indicazione, nel S.I.A., di idonee alternative progettuali (compresa l’opzione zero, invece esclusa dalla proponente, in quanto inidonea a risolvere i problemi di smaltimento dei rifiuti): in proposito, sottolineandosi come il presentato studio di fattibilità proponesse una molteplicità di siti alternativi per l’installazione dell’impianto (in conformità a quanto previsto nell’Allegato VII della Parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006): la mancata approvazione provinciale di quest’ultimo non potendosi, secondo la tesi di parte, ascrivere a responsabilità di EXE.
Escluso, poi, che alcun principio di “rotazione dei siti” sia evincibile dall’applicabile disciplina, parte appellante contesta la mancata considerazione del contesto agricolo circostante (caratterizzato dalla presenza, nel raggio di due chilometri, di talune aziende vitivinicole e da vigneti di pregio), attesa l’indimostrata nocività riveniente dall’ampliamento della preesistente discarica proposto da EXE.
Quanto, poi, al piano di gestione delle terre e delle rocce da scavo, il progetto di reimpiego, di cui all’art. 186 del Codice dell’Ambiente, distingue i materiali, per i quali sia previsto il riutilizzo in loco, rispetto a quelli reimpiegabili altrove, previa caratterizzazione.
Con riferimento all’impatto sulle acque superficiali, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che il progetto di trattamento delle stesse avrebbe dovuto essere indicato già in sede di V.I.A.; così come non condivisibile sarebbe il giudizio, espresso dal T.A.R. con riferimento alla sostenibilità ambientale del traffico determinato dal nuovo impianto, in relazione all’affermata carenza di una specifica analisi del traffico nel progetto presentato dall’appellante.
Né la censura, in primo grado dedotta, relativa all’impatto sulla componente aria, sarebbe stata adeguatamente delibata dal Tribunale di primo grado, atteso che sarebbe privo di fondamento l’addebito, rivolto ad EXE, di non aver fornito dati sulla emissione delle polveri e di altri materiali (non meglio precisati) nell’atmosfera durante lo stadio di cantiere dell’impianto in ampliamento.
Sul punto, l’appellante evidenzia di aver proposto una valutazione riguardate la realizzazione dei nuovi lotti della discarica (attività da svolgersi in contemporanea con la coltivazione dei precedenti lotti), in modo che la disamina della fase gestionale (attività di abbancamento e trattamento dei rifiuti) avrebbe tenuto conto di quella di escavazione, con rilevazione estesa al più elevato impatto sull’aria.
Nell’osservare come l’appellata sentenza non si sia pronunciata in merito alle stime del biogas prodotto dall’impianto (pur effettuate sulla base di identica metodologia, rispetto a quelle impiegata da A.R.P.A.), anche con riferimento all’impatto odorigeno, EXE sostiene che il livello stimato sia inferiore a quello minimo di riferimento.
Viene, ulteriormente, contestato quanto dal Tribunale affermato riguardo alle garanzie ambientali contro i rischi per il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee; in proposito sottolineandosi come nel realizzando impianto non verranno trattati rifiuti putrescibili e, comunque, le indagini di processo siano estranee alla valutazione di carattere preventivo propria della V.I.A.
Con riferimento alla redazione del modello di propagazione areale degli inquinanti in falda, viene sottolineato come, a fronte di una