Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-03-02, n. 202001489

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-03-02, n. 202001489
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001489
Data del deposito : 2 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2020

N. 01489/2020REG.PROV.COLL.

N. 04741/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4741 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa,

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 il consigliere Silvia Martino;

Udito l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’odierno ricorrente, all’epoca tenente dell’Arma dei Carabinieri, chiedeva al Ministero della difesa, in data 12 giugno 2008, di essere collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del d.lgs. n.165/2001, per assumere l’incarico di dirigente a tempo determinato del settore sicurezza del Comune di AR.

1.1. Il diniego opposto dal Ministero della difesa, in data 28 luglio 2008, veniva impugnato innanzi al TAR per l’IL GN, sezione staccata di AR.

1.2. Contestualmente, con istanza del 10 settembre 2008 (condizionata all’esito dell’instaurato contenzioso), egli chiedeva la cessazione dal servizio permanente “ a decorrere dal 1° ottobre 2008 ”: istanza, quest’ultima, accolta dal Ministero a decorrere dal 15 ottobre 2008.

2. Con sentenza n. -OMISSIS-, il TAR per l’IL GN - AR accoglieva il ricorso, annullando l’impugnato diniego sul presupposto che “ la corretta interpretazione dell’art. 19 sia nel senso che gli incarichi dirigenziali possono essere espletati dai dipendenti dello Stato anche non contrattualizzati nell’ambito di pubbliche amministrazioni tra cui rientrano anche gli enti locali ”.

3. In data 4 agosto 2011 il ricorrente – premettendo di aver rassegnato le dimissioni dall’incarico comunale con decorrenza 5 agosto 2011 – chiedeva, in conformità a quanto statuito dalla sentenza n. -OMISSIS-, l’accoglimento dell’istanza “ tesa ad ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni con decorrenza dal giorno 15 ottobre 2008 fino al 5 agosto 2011 ” e il “ reintegro in servizio nell’Arma dei Carabinieri con assegnazione di destinazione dal 6 agosto 2011 ”.

4. L’amministrazione, nel frattempo, appellava innanzi al Consiglio di Stato la sentenza del TAR per l’IL GN (ricorso depositato in data 10.8.2011) ma dovendo, comunque, ottemperare a tale pronuncia, con decreto dirigenziale del 22 maggio 2012 (emesso sotto condizione risolutiva connessa all’esito del giudizio di secondo grado), si determinava nel modo che segue:

- annullava il provvedimento con cui aveva disposto la cessazione permanente del ricorrente dall’impiego, riammettendolo in servizio con decorrenza dal 15 ottobre 2008;

- lo collocava in aspettativa senza assegni per assumere l’incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore sicurezza del Comune di AR dal 1° ottobre 2008;

- lo sospendeva precauzionalmente dall’impiego a titolo obbligatorio ai sensi dell’art. 915, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, a decorrere dal 24 giugno 2011, giorno di esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità giudiziari di AR (per i reati di corruzione e tentata concussione);

- disponeva la cessazione dell’efficacia, a decorrere dal 15 novembre 2011, della sospensione cautelare precedentemente adottata, con riammissione in servizio permanente effettivo ai sensi dell’art. 915, comma 2, del c.o.m.;

L’effettiva riassunzione in servizio avveniva il 26 giugno 2012.

Successivamente, con decreto dirigenziale del 10 settembre 2012 veniva disposta la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo a decorrere da tale data.

5. Con sentenza n. 4865 del 30 settembre 2013 la IV Sezione del Consiglio di Stato annullava la pronuncia di primo grado del TAR per l’IL GN, statuendo, in particolare:

- che l’aspettativa senza assegni di cui all’art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 non è prevista (…) per incarichi dirigenziali conferiti da altre amministrazioni non statali, e segnatamente da enti locali anche territoriali ”;

- che la previsione relativa alla possibilità di concedere un’aspettativa senza assegni al “ personale militare e delle forze di polizia a ordinamento militare in relazione al conferimento di incarichi di funzione dirigenziale da parte di amministrazioni pubbliche non statali ”, di cui alla legge 183/2010 (art. 26), avrebbe potuto avere applicazione soltanto “ a far tempo dall'entrata in vigore della disposizione (quindi dal 24 novembre 2010) ”;

- che “ al personale militare e delle forze di polizia a ordinamento militare, che sia cessato dall'impiego statale per l'assunzione di incarico dirigenziale in ente locale, può semmai riconoscersi la possibilità di riammissione in servizio stabilita dal citato comma 5 dell'art. 110 ” del d.lgs. 267/2000, sussistendone i relativi presupposti.

6. Il giorno successivo alla pubblicazione di tale pronuncia, ossia in data 1° ottobre 2013, il ricorrente proponeva un’istanza ex art. 110, comma 5 del testo unico enti locali, nella quale faceva presente: che “ alla cessazione del rapporto con l’ente locale (…) ha formulato tempestiva istanza di riammissione in servizio con assegnazione della sede, ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ”; che “ in accoglimento dell’istanza, è stato riammesso in servizio e assegnato al Reparto Comando della Legione Carabinieri Lombardia ”, pertanto chiedendo all’amministrazione “ di prendere atto dell’avvenuto perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 110, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, conseguentemente, della definitiva riammissione in servizio ”.

7. In esecuzione della predetta sentenza di questo Consiglio di Stato, con decreto dirigenziale del 28 agosto 2014, la Direzione generale del personale del Ministero della Difesa:

- ripristinava l’efficacia del decreto dirigenziale 23 ottobre 2008 (con ciò determinando, nuovamente, la cessazione del ricorrente dal servizio a titolo permanente, a decorrere dal 15.10.2008);

- rigettava l’istanza di riammissione in servizio, anche in considerazione dell’assenza di posti vacanti in organico nella fascia di grado di Tenente del ruolo speciale;

- revocava, conseguentemente, l’adozione della sospensione precauzionale dal servizio a titolo obbligatorio nonché quella a titolo facoltativo.

8. Tale provvedimento veniva impugnato innanzi al TAR per la Lombardia, sulla base di un unico e articolato motivo, per violazione dell'art. 110, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 19, comma 6 del d.lgs 165/2001, dell’art. 26 della legge n.183/2010, dell’art. 3 della legge 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione, nonché per eccesso di potere (violazione del principio del legittimo affidamento, difetto e contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà della motivazione, travisamento dei presupposti di fatto, irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento).

9. Dopo l’espletamento di incombenti istruttori, il TAR respingeva il ricorso.

Il primo giudice faceva in particolare osservare che la statuizione operata dal Consiglio di Stato circa il regime normativo di regolazione del rapporto di lavoro intercorso con il Comune di AR, unitamente al fatto che l’amministrazione di provenienza aveva, mediante il decreto dirigenziale del 22 maggio 2012, risolutivamente subordinato l’efficacia della riammissione in servizio (oltre che il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente locale) all’esito del giudizio d’appello, aveva determinato, quale inesorabile conseguenza, la risoluzione del rapporto del signor-OMISSIS-con l’Arma dei Carabinieri.

Con il suddetto decreto dirigenziale del 22 maggio 2012 non era stata disposta,

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