Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-04-05, n. 201601332

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-04-05, n. 201601332
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601332
Data del deposito : 5 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00236/2008 REG.RIC.

N. 01332/2016REG.PROV.COLL.

N. 00236/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 236 del 2008, proposto da:
L M, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, n. 6;

contro

Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R D V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G F in Roma, corso Trieste, n. 87;
Commissione prevista dall’art. 5 della l.r. Puglia 20 dicembre 1984 n. 54, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione II, n. 00231/2007, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;

Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Viste le proprie ordinanze 4 marzo 2008 n. 1196 e 2 marzo 2009 n. 1143;

Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il Cons. A A e uditi per le parti l’avvocato E F e l’avvocato Alessandro Gigli, su delega dell'avvocato R D V;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in appello in esame il signor Michele Loporchio ha chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto del Sindaco di Foggia del 14 dicembre 1995 (di annullamento dell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica), del parere della I Commissione Alloggi ERP del 29 novembre 1995 e del bando di concorso del 27 gennaio 1993 (in parte qua).

2.- A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

a) Violazione dell’art. 18 della l.r. Puglia n. 54 del 1984;
eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

b) Violazione ed erronea interpretazione dell’art. 8 della l. n. 241 del 1990.

c) Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti.

d) Violazione dei principi sul “tempo” in cui devono essere posseduti i requisiti.

e) Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e contraddittorietà. Illegittimità costituzionale dell’art. 21 della l. n. 457 del 1978 in relazione agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione.

3.- Con atto depositato il 22 gennaio 2008 si è costituito in giudizio il Comune di Foggia, che ha eccepito l’inammissibilità del terzo e del quinto motivo di gravame, nonché ha dedotto l’infondatezza degli ulteriori motivi posti a base dell’appello, concludendo per la reiezione.

4.- Con ordinanza 4 marzo 2008 n. 1196 la Sezione ha accolto la istanza di sospensione della sentenza impugnata.

5.- Con ordinanza 2 marzo 2009 n. 1143 la Sezione ha disposto il rinvio dell’udienza, per consentire la formalizzazione di istanza di sopravvenuto difetto di interesse, ed ha altresì ordinato adempimenti istruttori.

6.- Con memoria depositata il 19 maggio 2009 la parte appellante ha chiesto il rinvio dell’udienza di discussione.

7.- Con memoria depositata il 30 ottobre 2015 la parte appellante, depositata documentazione circa le trattative in corso per addivenire ad una soluzione transattiva, ha chiesto un’ulteriore rinvio dell’udienza di trattazione della causa.

8.- Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2015 il difensore dell’appellante ha depositato copia del decreto del Sindaco del Comune di Foggia n. 90 del 14 dicembre 2010, di revoca del decreto sindacale impugnato, ed ha dichiarato che, a seguito di tanto, è cessata la materia del contendere;
il ricorso in appello è stato quindi trattenuto in decisione per dare atto della cessazione della materia del contendere, con l’adesione del difensore del Comune resistente.

9.- Osserva in proposito il collegio che, cristallizzando un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’art. 34, comma 5, del c.p.a. ha stabilito che, qualora la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, il giudice deve dichiarare, con sentenza di merito, cessata la materia del contendere (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 dicembre 2010, n. 9319).

Tale statuizione postula che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestata la reale sparizione dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.

E’ decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.

Nella specie ricorrono tutte le condizioni per l’applicazione dei su esposti principi, avendo dichiarato il difensore dell’appellante che questi ha conseguito il bene della vita cui aspirava e che è venuta meno la materia del contendere.

10.- Nella particolarità della fattispecie il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.

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