Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-04, n. 202403105

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-04, n. 202403105
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403105
Data del deposito : 4 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2024

N. 03105/2024REG.PROV.COLL.

N. 05739/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5739 del 2023, proposto dalla Società Kais s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dalla signora AT NA, rappresentati e difesi dall’avvocato Riccardo Lutrario, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Fontana Liri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Cocco, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sez. I, 13 dicembre 2022, n. 952, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fontana Liri;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza del 26 luglio 2023, n. 3083;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2024, il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato Riccardo Lutrario e l’avvocato Enrico Di Ienno, su delega dell’avvocato Massimo Cocco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con l’ordinanza n. 2 del 30 gennaio 2012, notificata il 27 febbraio 2012, il Responsabile del Settore tecnico-urbanistico del Comune di Fontana Liri annullava in autotutela tutti i titoli di legittimazione inerenti l’avvenuta realizzazione ed attivazione del complesso “Easy Life”, sito in via Capozzelli, destinato a piscine e giochi d’acqua, a partire dalla concessione edilizia in sanatoria n. 1 del 24 dicembre 1986, fino all’ultimo in ordine di tempo, ovvero la d.i.a. del 10 gennaio 2002, presentata per lavori di manutenzione ordinaria, sistemazione e rivestimenti esterni e realizzazione di marciapiedi, e così per un totale di otto provvedimenti/procedimenti dichiarativi, dei quali sette inerenti la costruzione di varie parti della struttura e uno (autorizzazione sindacale del 1° luglio 1997), il suo utilizzo. Con il medesimo atto esprimeva parere negativo al rilascio del condono di cui alla pratica prot. n. 769 del 1° marzo 1995 e ingiungeva la demolizione dell’intero complesso.

2. Con ricorso al T.a.r. per il Lazio, sezione staccata di Latina, la Società Kais s.r.l. e la signora AT NA, destinatari dell’atto in qualità di comproprietari, ne chiedevano l’annullamento contestandone la legittimità per i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, come modificata dalla l. n. 15/2005 e n. 80/2005;

b) difetto assoluto di motivazione;

c) errore nei presupposti, travisamento e non esatta valutazione dei fatti, eccesso di potere, difetto ed errata motivazione, distintamente per ciascuno degli undici provvedimenti/procedimenti menzionati.

3. L’adito T.a.r., nella resistenza dell’Amministrazione, respingeva il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese di giudizio.

4. Con rituale atto di appello la Società Kais s.r.l. e la signora AT NA hanno chiesto la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di tre motivi di gravame, aventi identica rubrica (« eccesso di potere per violazione del giusto procedimento di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, contraddittorietà e perplessità. Violazione dei principi di correttezza e buona fede, di trasparenza e di buon andamento. Eccesso di potere. Difetto del presupposto, travisamento, difetto di motivazione, illogicità »), ancorché il primo sia riferito al punto n. 7, pag. 4, cpv. 5 della sentenza impugnata; il secondo, al punto n. 8, medesima pagina e capoverso; il terzo, al punto n. 9. Con tale terzo motivo in particolare gli appellanti, premessi alcuni rilievi a carattere generale sull’avvenuto esercizio del potere di autotutela a distanza di 25 anni e un mese dalla data di rilascio del primo titolo edilizio, hanno riproposto in chiave critica le censure originarie riferite ai presunti vizi di tutti gli atti menzionati nel provvedimento impugnato, ivi compresi quelli non fatti oggetto di caducazione. A premessa di tale elencazione, hanno criticato la sentenza del T.a.r. per avere mutuato pedissequamente la motivazione in relazione alla asserita correttezza dell’annullamento di ciascuno di essi dalla relazione ricognitiva redatta dagli uffici comunali, seppure sconfessata da quelli della Regione Lazio, debitamente interpellati in merito (ovvero sia l’Area legislativa, giuridico e conferenze dei servizi e la Direzione Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti), che si erano espressi negativamente sull’ordinanza, paventandone le possibili ripercussioni risarcitorie.

5. Ha resistito al gravame il Comune di Fontana Liri, chiedendone il rigetto, in quanto la richiamata relazione ricognitiva redatta in data 26 luglio 2010 dal Responsabile del Settore Tecnico-urbanistico-manutentivo dello stesso, con le sue 56 pagine, avrebbe dato compiutamente conto di tutti i vizi ascritti agli atti di causa.

6. Con l’ordinanza del 26 luglio 2023, n. 3083, « Preso atto che i provvedimenti demolitori, seppure mai sospesi, non hanno avuto il dovuto seguito, sicché oggi la vicenda merita una soluzione definitiva al merito non essendo state evidenziate circostanze sopravvenute che rendano urgente procedere dopo una persistenza pluriennale del rilevato stato di fatto », la Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente presentata dagli appellanti.

7. In data 12 gennaio 2024 questi ultimi hanno versato in atti un prospetto riepilogativo a firma di un tecnico incaricato che riporta in apposita tabella le motivazioni dell’annullamento in relazione a ciascun atto, nonché, in una colonna a parte rubricata « Analisi delle motivazioni », le proprie controdeduzioni. Le stesse sono state riepilogate in forma discorsiva nella memoria ex art. 73 c.p.a. del 25 gennaio 2024. Con riferimento al parere negativo sul condono hanno ricordato come il Comune non abbia dato riscontro alla richiesta di avviare un’integrazione istruttoria, espressamente avanzata con nota prot. n. 3405 del 29 novembre 2000 dalla Società Kais s.r.l., divenuta, medio tempore , proprietaria dell’immobile.

8. La difesa civica a sua volta ha depositato memoria e memoria di replica, ribadendo la propria prospettazione. Ha eccepito altresì l’inammissibilità del prospetto riepilogativo, assimilandolo ad una perizia prodotta fuori termini e chiedendone pertanto lo stralcio, con contestuale declaratoria di inammissibilità anche delle argomentazioni contenute nella successiva memoria di controparte, che ne avrebbe surrettiziamente riproposto le argomentazioni tecniche.

9. In data 13 febbraio 2024 e 14 febbraio 2024 sia la difesa civica che gli appellanti hanno versato in atti un’istanza di rinvio a firma congiunta, motivata in riferimento allo « stato avanzato delle trattative definitorie della vicenda », sicché ne sarebbe ipotizzabile la risoluzione in via conciliativa « per la parte economica ».

10. All’udienza pubblica del 27 febbraio 2024, dopo la rituale discussione, nel corso della quale le parti hanno reiterato la richiesta di rinvio, la causa è passata in decisione.



DIRITTO

11. In via preliminare deve essere esaminata la richiesta di rinvio della trattazione.

Essa va respinta.

Infatti la risalenza nel tempo del contenzioso, riferito ad un atto del 2012, non consente di procrastinarne ulteriormente la definizione, non potendosi ravvisare nelle motivazioni addotte la sussistenza di uno dei « casi eccezionali » cui l’art. 73, comma 1- bis , c.p.a., condiziona la possibilità di differire la trattazione della causa. L’interesse pubblico ex se indisponibile sotteso al corretto governo del territorio rende poco comprensibili la natura e i contenuti della trattativa asseritamente pendente tra le parti per la soluzione della controversia, così come altrettanto incomprensibili sono le questioni economiche cui pure l’istanza di rinvio fa riferimento, stante che l’ammontare degli importi dovuti a titolo di oblazione o per oneri concessori consegue ope legis alla qualificazione e all’entità dell’intervento cui si riferiscono.

11. Prima di procedere all’esame dell’appello si rendono necessari ad avviso della Sezione le osservazioni che seguono circa la natura del provvedimento impugnato in primo grado. Ciò al fine della migliore comprensione della vicenda.

Occorre innanzitutto soffermare l’attenzione sul contenuto plurimo dell’ ordinanza impugnata.

11.1. Il Responsabile del Settore tecnico-urbanistico firmatario dell’atto, dopo avere richiamato per relationem la propria « Relazione ricognitiva » del 26 luglio 2010, prot. 4961, reiterandone per stralcio talune conclusioni, ha sia ordinato l’annullamento per autotutela di una serie di titoli, per lo più edilizi, nominativamente indicati, sia espresso « parere negativo sulla condonabilità della Domanda di condono edilizio prot. n. 769 del 01/03/1995 », sia infine ingiunto ai proprietari delle opere la loro demolizione, indicandole come « Complesso Piscine dell’“Easy Life”», censito al Foglio 9 del Catasto, «identificabile in una porzione del mappale 1547 e precisamente quella corrispondente e coincidente con gli ex mapp. 239-241-242-243-244- 961 dello stesso foglio e riportata graficamente negli allegati nn. R/2°-R/2b, all’uopo predisposti e allegati alla Relazione ricognitiva […]».

11.2. Tanto in sede di ricorso di primo grado che di appello, le parti hanno seguito la sistematica, anche numerica, di tale “relazione ricognitiva”, con il risultato che la pratica di condono prot. n. 769 del 1° marzo 1995, che figura alla lettera “G” della stessa, non viene in alcun modo disgiunta dagli ulteriori atti in elenco, sui quali si è agito in autotutela. Nell’atto di appello addirittura la parte

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