Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-07-29, n. 201603435
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Pubblicato il 29/07/2016
N. 03435/2016REG.PROV.COLL.
N. 09991/2014 REG.RIC.
N. 10408/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 9991 del 2014, proposto da:
Gran Caffè Cavour Sal Giochi S.a.s. di D'Amore N D, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avv. A C e F P, con domicilio eletto presso l’avv. F P in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 36/A;
contro
Comune di Casal di Principe, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso l’avv. N Brini in Roma, via Germanico, n. 107;
nei confronti di
T C, rappresentato e difeso dall'avv. Eliseo Laurenza, con domicilio eletto presso l’avv. Angela Fiorentino in Roma, via E. Q. Visconti, n. 11;
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 10408 del 2014, proposto da:
T C, rappresentato e difeso dall'avv. Eliseo Laurenza, con domicilio eletto presso l’avv. Angela Fiorentino in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 11;
contro
Comune di Casal di Principe, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso l’avv. N Brini in Roma, via Germanico, n. 107;
nei confronti di
Gran Caffè Cavour Sala Giochi Sas di D'Amore N D &C., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
entrambi per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 05121/2014, resa tra le parti, concernente la revoca della concessione edilizia in sanatoria n. 152 del 2009 del locale al pian terreno destinato ad attività commerciale e delle autorizzazioni all'esercizio di giochi leciti e alla somministrazione di alimenti e bevande svolta in detto locale.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casal di Principe e di T C;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati F P, Claudia De Curtis, su delega dell'avvocato R M, e Paolo Leone, in dichiarata delega dell'avvocato Eliseo Laurenza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. III, con la sentenza 30 settembre 2014, n. 5121, dopo aver riunito tre ricorsi proposti separatamente il primo, n. 2383 del 2012, dalla Giochi s.a.s. per l’annullamento del provvedimento n. 80 del 26.04.2012, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio di giochi leciti n. 75-2009 e della licenza di somministrazione di alimenti e bevande tipo C n. 201-2010, con contestuale ordine di chiusura immediata;il secondo (n. 2580 del 2012) ed il terzo (n. 2649 del 2012) proposti dal sig. T C rispettivamente per l’annullamento degli stessi atti impugnati dalla Giochi s.a.s. (ricorso n. 2580 del 2012), nonché del provvedimento prot. n. 4269 del 23.4.2012 dell’U.T.C. del Comune di Casal di Principe, di annullamento della concessione edilizia n. 152-09 del 04.11.2009, li ha respinti, ritenendo infondate le censure sollevate.
Il TAR, rilevato di dover esaminare preliminarmente il ricorso iscritto al n. 2649-2012 R.G., proposto dal sig. C T, avverso il provvedimento prot. n. 4269 del 23 aprile 2012 di annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 152-2009 del 4 novembre 2009, annullamento posto dall’amministrazione comunale resistente a base della revoca dei titoli commerciali (impugnati con gli altri due ricorsi), ha osservato che:
- il Comune di Casal di Principe ha depositato in giudizio, in data 19 luglio 2012, copia dell’atto prot. n. 5923 del 17 luglio 2012 con il quale ha espresso il proprio definitivo diniego sulla domanda di parte ricorrente prot. 4511 del 3 maggio 2012 intesa a ottenere il permesso di costruire a sanatoria;
- tale diniego ha riesaminato funditus tutti i profili già considerati e posti a base del precedente provvedimento di annullamento del 23 aprile 2012, fornendo all’uopo una nuova e più completa motivazione, sicché esso, lungi dal costituire un atto meramente confermativo dell’impugnato annullamento, è da considerarsi un nuovo provvedimento che avrebbe dovuto essere autonomamente impugnato, anche con motivi aggiunti, cosa che non risulta essere avvenuta;
- ciò determinerebbe l’improcedibilità del ricorso n. 2649-2012 R.G. e conseguentemente l’infondatezza dei ricorsi nn. 2383-2012 e 2580-2012 R.G., diretti avverso provvedimenti vincolati e consequenziali;
- tuttavia a tanto non può pervenirsi non essendo stato alle parti l’avviso di cui all’art. 73, comma 3, dovendo procedersi all’esame dei ricorsi;
- risulta infondato il ricorso n. 2649 - 2012, attesa la mancata prova della asserita anteriorità della costruzione del fabbricato all’anno 1967;parte ricorrente non ha depositato neppure l’atto notarile del 1999 (su cui pure ha fondato la pretesa prova delle proprie asserzioni sull’anteriorità al 1967 della realizzazione del fabbricato), né ha dedotto, prospettato o depositato ulteriori atti e documenti in qualche modo idonei a provare tale circostanza;peraltro anche nel caso di abuso risalente nel tempo l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto, non potendo il semplice trascorrere del tempo giustificare il legittimo affidamento del contravventore, poiché il potere di ripristino dello status quo non è soggetto ad alcun termine di prescrizione, né è tacitamente rinunciabile;sotto altro profilo, la domanda di sanatoria da parte del ricorrente è intervenuta solo nell’anno 2009 e ciò non consente di riconoscere l’esistenza del preteso legittimo affidamento sulla legittimità degli atti e la liceità del manufatto, acquistato nell’anno 1999;
- sono infondati anche gli altri due ricorsi, n. 2383-2012 R.G. e n. 2580-2012 R.G., identicamente diretti, l’uno da parte della società affittuaria, l’altro da parte del medesimo proprietario sig. C, contro lo stesso atto consequenziale 26 aprile 2012, prot. n. 80, di revoca dell’autorizzazione all'esercizio di giochi leciti e della licenza di somministrazione di alimenti e bevande tipo C., atteso che l’accertata non conformità urbanistico-edilizia del fabbricato rende illegittimi i titoli amministrativi abilitanti all’esercizio di attività commerciali entro il medesimo fabbricato.
Gli appellanti, come segnati in epigrafe, hanno impugnato tale sentenza, deducendone l’erroneità e riproponendo, nella sostanza, i motivi del ricorso di primo grado, nonché i motivi relativi all’impugnato atto consequenziale 26 aprile 2012, prot. n. 80, di revoca dell’autorizzazione all'esercizio di giochi leciti e della licenza di somministrazione di alimenti e bevande tipo C.
Ha resistito al gravame il Comune di Casal di Principe, chiedendone la reiezione.
Con ordinanza n. 4498 del 28 settembre 2015 la Sezione ha disposto incombenti istruttori in capo all’amministrazione, reiterando la richiesta con successiva ordinanza n. 176 del 20 gennaio 2016.
L’amministrazione comunale ha adempiuto deposito quanto richiesto in data 29 aprile 2016.
All’udienza pubblica del 23 giugno 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Gli appelli in epigrafe indicati, in quanto rivolti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a.
2. La richiesta di differimento della decisione avanzata dalla difesa dell’appellante, sig. C T, deve essere respinta, in quanto nessun vulnus alla attività difensiva è derivata dalla asserita tardiva produzione degli atti da parte dell’amministrazione comunale, produzione avvenuta in adempimento dell’ordinanza istruttoria della Sezione, come si ricava agevolmente dalla memoria difensiva in data 23 maggio 2016.
3. Ciò posto, la Sezione rileva in punto di fatto che l’appellante sig. T C, proprietario dell'immobile sito alla Via Cavour n. 195/197, nel Comune di Casal di Principe, aveva concesso in locazione detto immobile alla società appellante, Gran Caffè Cavour Sala Giochi s.a.s. di D'amore N D, esercente attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande in forza di autorizzazioni n. 75-2009 e con licenza di tipo C n. 201-2010, come e sala giochi e rivendita di prodotti di monopolio e convenzionamento con la AAMS anche per il pagamento di bollette.
Il Comune di Casal di Principe con atto in data 26.4.2012, prot. n. 80, ha revocato le autorizzazioni nn. 75-2009 e 201-2010, con contestuale ordine di chiusura immediata dell'esercizio commerciale, a causa dell'intervenuto annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 152-2009, relativa all'immobile condotto in affitto.
Peraltro, contro detto ha proposto ricorso anche il predetto proprietario dell'immobile, sig. T C, che aveva impugnato anche gli atti di revoca delle autorizzazioni nn. 75-2009 e 201-2010.
4. Passando all’esame degli appelli, si può prescindere dall’eccezione di improcedibilità dell’appello, formulata dal Comune appellato, stante l’infondatezza nel merito degli stessi.
Occorre osservare innanzitutto che in data 19.7.2012 il Comune appellato ha depositato copia dell'atto prot. n. 5923-2012 con il quale è stato espresso il diniego sulla domanda di parte ricorrente prot. n. 4511 del 3 maggio 2012 intesa ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria.
Tale diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria fondato sull’illegittimità dell'originaria concessione edilizia, già evidenziati in modo sufficientemente esaustivo dal Comune, imponevano la caducazione delle autorizzazioni nn. 75-2009 e 201-2010, non potendo logicamente (ancor prima che giuridicamente) ammettersi la possibilità di gestire un esercizio commerciale nonostante l’accertata abusività dell’immobile in cui detta attività si svolge.
Il provvedimento di revoca delle autorizzazioni commerciali è pertanto conforme ai parametri di legittimità degli atti amministrativi, trattandosi di atti abilitativi che perdono ictu oculi la loro ragion d'essere in concomitanza con l’accertata ed incontestabile assenza dei requisiti urbanistici dell'immobile presso il quale le attività autorizzate sono svolte.
5. In ordine alla contestata legittimità del diniego di sanatoria, si deve confermare, come già rilevato dal TAR, che l'asserita realizzazione (ed esistenza del manufatto) precedentemente al 1967 è priva di idonea dimostrazione.
A ciò si aggiunga che l’appellante, sig. T C, non ha mai depositato, com’era suo onere, l'atto notarile di acquisto del detto immobile, redatto nel 1999, dal quale si sarebbe potuto dedurre l'esistenza del manufatto prima del 1967, cioè prima dell’entrata in vigore della legislazione impositiva della necessità della licenza edilizia e della conformità urbanistica ai piani di fabbricazione delle nuove costruzioni. D’altra parte, dalla documentazione depositata nel presente grado di giudizio si evince che in data 1.12.2014, n. 54 è stata emessa l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, regolarmente notificata all’interessato, si basa proprio sul citato provvedimento in data 17.7.2012, prot. 6923, di diniego definitivo dell'istanza relativa alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380-2001.
Tale ordinanza è motivata sul presupposto che nel P.R.G. vigente l’area in esame ricade in zona territoriale omogenea "B7 zona urbana dì completamento interna" per il fabbricato piano terra adibito a locale commerciale e primo piano adibito a civile abitazione con annesso cortile, mentre per la restante parte ricade in zona territoriale omogenea "E1 zona agricola di salvaguardia urbana".
Tutto il lotto rientra all'interno del vincolo cimiteriale ex L.R. n. 14-1982, così come riportata nella tavola dei vincoli del sopracitato P.R.G (cfr. certificato di destinazione urbanistica prot. 3271 del 18. 2.2016, in atti).
Tali documenti supportano la legittimità degli adottati provvedimenti repressivi posti in essere dall'U.T.C. per mancata conformità delle opere alla vigente e precedente normativa urbanistica.
Peraltro risulta che il fabbricato ricade nel vigente PRG in zona di vincolo di rispetto cimiteriale e che la destinazione vincolante di inedificabilità era già prevista nel Programma di Fabbricazione in vigore fino all'approvazione del PRG.
6. E’ appena il caso di rilevare che neppure può essere invocato il principio del legittimo affidamento sulla liceità del manufatto.
Infatti, anche nel caso di abuso risalente nel tempo l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto, non potendo il semplice trascorrere del tempo giustificare il legittimo affidamento del contravventore, poiché il potere di ripristino dello status quo non è soggetto ad alcun termine di prescrizione, né è tacitamente rinunciabile: in definitiva il semplice trascorrere del tempo non può legittimare una situazione di illegittimità e tanto meno può imporre all'amministrazione un obbligo di comparazione dell'interesse del privato alla conservazione dell'abuso con l'interesse pubblico alla repressione dell'illecito.
Sotto altro profilo, come correttamente rilevato dal TAR, la stessa circostanza che la domanda di sanatoria da parte del ricorrente sia intervenuta solo nell’anno 2009, ovvero a distanza di dieci anni dall’acquisto del manufatto (avvenuto, secondo quanto affermato, nell’anno 1999), costituisce un elemento impeditivo del riconoscimento della buona fede e, dunque, anche nell’ipotesi in cui si volesse adottare la soluzione giurisprudenziale meno rigorosa, non ricorrerebbe nel caso di specie uno degli elementi costitutivi per legittimare il mantenimento del manufatto, ovvero, come detto, il requisiti della buona fede.
7. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, gli appelli, riuniti, devono essere respinti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.