TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-09-30, n. 201405121
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 05121/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02383/2012 REG.RIC.
N. 02580/2012 REG.RIC.
N. 02649/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2383 del 2012, proposto da:
Giochi s.a.s. di D'A N D &C., in persona del legale rapp.te p.t. signora D'A N D, con sede in Casal di Principe (CE) alla via Cavour n. 195/197, rappresentata e difesa dall'Avv. A C ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Fiorella Zemella in Napoli alla via Letizia ai Colli Aminei n. 8;
contro
Comune di Casal di Principe, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Marciano, con domicilio eletto presso Raffaele Marciano in Napoli, via S. Lucia, 62;
nei confronti di
C T, rappresentato e difeso dall'avv. Eliseo Laurenza, con domicilio eletto presso Eliseo Laurenza in Napoli, corso Umberto I° n. 23;
sul ricorso numero di registro generale 2580 del 2012, proposto da:
C T, rappresentato e difeso dall'avv. Eliseo Laurenza, con domicilio eletto presso Eliseo Laurenza in Napoli, corso Umberto I° n. 23;
contro
Comune di Casal di Principe;
sul ricorso numero di registro generale 2649 del 2012, proposto da:
C T, rappresentato e difeso dall'avv. Eliseo Laurenza, con domicilio eletto presso Eliseo Laurenza in Napoli, corso Umberto I° n. 23;
contro
Comune di Casal di Principe, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Marciano, con domicilio eletto presso Raffaele Marciano in Napoli, via S. Lucia, 62;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2383 del 2012:
del provvedimento emesso dal responsabile del servizio, Dott. Enrico Pignata in data 26.04.2012, prot. n. 80 del 26.04.2012, notificato a mezzo messo comunale in pari data, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio di giochi leciti n. 75/2009 e della licenza di somministrazione di alimenti e bevande tipo C n. 201/2010, con contestuale ordine di chiusura immediata;di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
quanto al ricorso n. 2580 del 2012:
del provvedimento prot. n. 80 del 26/04/2012 emesso dal Responsabile del Servizio del Comune di Casal di Principe, con il quale si dispone la revoca alla Sig.ra D'A N D esercente l'attività di sala giochi con somministrazione nei locali ubicati in Casal di Principe, via Cavour n. 195/197, l'autorizzazione all'esercizio di giochi leciti n. 75/2009 e la licenza di somministrazione di alimenti e bevande tipo "C" n. 201/2010;di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.
quanto al ricorso n. 2649 del 2012:
a) del provvedimento prot. n. 4269, in data 23.04.2012 del Responsabile U.T.C. del Comune di Casa! di Principe che annulla la concessione edilizia n. 152/09 del 04.11.2009;b) una agli atti preordinati,connessi e consequenziali.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casal di Principe;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 820/2012 del 7-8 giugno 2012, con la quale la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di revoca dei titoli annonari proposta nell’ambito del giudizio n. 2383/2012 R.G. dalla società Giochi s.a.s. di D'A N D &C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2014 il dott. P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso n. 2383/2012 R.G., depositato in segreteria il 28 aprile 2012, la società Giochi s.a.s. di D'A N D &C, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande con licenza tipo C n. 201/2010 e sala giochi con licenza n. 75/2009, rivendita di prodotti di monopolio e convenzionamento con la AAMS anche per il pagamento di bollette, nei locali siti in Casal di Principe alla via Cavour n.195/197, di proprietà del sig. C T, ha impugnato, deducendo una pluralità di censure di violazione di legge e di eccesso di potere, il provvedimento in data 26 aprile 2012, prot. n. 80, con il quale il Comune di Casal di Principe ha revocato la predetta autorizzazione all'esercizio di giochi leciti n. 75/2009 e la licenza di somministrazione di alimenti e bevande tipo C n. 201/2010, con contestuale ordine di chiusura immediata, a motivo dell’intervenuto annullamento, con provvedimento comunale prot. n. 4269 del 23 aprile 2012, della concessione edilizia in sanatoria n. 152/09 del 4 novembre 2009, relativa all’immobile oggetto di affitto.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Casal di Principe.
Con ordinanza n. 820/2012 del 7-8 giugno 2012 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di revoca dei titoli annonari proposta nell’ambito del giudizio n. 2383/2012 R.G. dalla società Giochi s.a.s. di D'A N D &C, considerato che avverso l’annullamento della concessione edilizia, posto a base della impugnata revoca delle autorizzazioni commerciali, pendeva ricorso iscritto al n. di R.G. n. 2649/2012 promosso dal proprietario dei locali commerciali in questione e che pertanto era opportuno sospendere l’esecutività del provvedimento gravato fino alla definizione del predetto ricorso.
Con il ricorso n. R.G. 2580/2012 il sig. C T ha a sua volta impugnato il medesimo provvedimento prot. n. 80 del 26 aprile 2012 di revoca dell'autorizzazione all'esercizio di giochi leciti n. 75/2009 e della licenza di somministrazione di alimenti e bevande tipo "C" n. 201/2010 nei confronti della ditta affittuaria dei locali ubicati in Casal di Principe, via Cavour n. 195/197.
Con il terzo ricorso in trattazione, iscritto al n. 2649/2012 R.G., notificato e depositato in segreteria il 6 giugno 2012, il sig. C T ha dunque impugnato il provvedimento edilizio prot. n. 4269 del 23 aprile 2012 di annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 152/09 del 4 novembre 2009, annullamento posto dall’amministrazione a base della revoca dei titoli commerciali di cui ai precedenti ricorsi.
Anche in questo terzo giudizio si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Casal di Principe.
Alla pubblica udienza del 24 luglio 2014 tutte e tre le cause sono state chiamate e assegnate in decisione.
DIRITTO
In via preliminare deve disporsi la riunione dei tre ricorsi in trattazione, in quanto evidentemente connessi sia per i soggetti, sia per l’oggetto, come del resto segnalato e richiesto dalle stesse parti costituite.
Nella trattazione occorre dunque accordare priorità al terzo dei ricorsi in esame, iscritto al n. 2649/2012 R.G., proposto dal sig. C T avverso il provvedimento edilizio prot. n. 4269 del 23 aprile 2012 di annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 152/09 del 4 novembre 2009, annullamento, come detto, posto dall’amministrazione a base della revoca dei titoli commerciali di cui ai precedenti ricorsi e, dunque, rivestente natura di atto presupposto della successiva revoca, donde il carattere pregiudiziale del ricorso n. 2649/2012 R.G. proposto per l’annullamento del provvedimento edilizio prot. n. 4269 del 23 aprile 2012 rispetto ai due precedenti ricorsi, identicamente diretti – l’uno da parte della società affittuaria, l’altro da parte del medesimo proprietario sig. Corvino – contro lo stesso atto consequenziale 26 aprile 2012, prot. n. 80, di revoca dell’autorizzazione all'esercizio di giochi leciti e della licenza di somministrazione di alimenti e bevande tipo C.
Il Collegio rileva che il Comune di Casal di Principe ha depositato in giudizio, in data 19 luglio 2012, copia dell’atto prot. n. 5923 del 17 luglio 2012 con il quale l’amministrazione ha espresso il suo definitivo diniego sulla domanda di parte ricorrente prot. 4511 del 3 maggio 2012 intesa a ottenere il permesso di costruire a sanatoria.
Ora, il predetto diniego definitivo opposto dal Comune sulla domanda di sanatoria proposta dal ricorrente sig. Corvino il 3 maggio 2012 riesamina approfonditamente tutti i profili già considerati e posti a base del provvedimento di annullamento del 23 aprile 2012, fornendo all’uopo una nuova e più completa motivazione, sicché il suddetto atto di diniego definitivo lungi dal costituire un atto meramente confermativo dell’impugnato annullamento, si appalesa essere un riesame definitivo autonomamente lesivo che avrebbe, come tale, richiesto un’apposita, specifica impugnativa, anche con motivi aggiunti che, invece, non risultano proposti.
Il nuovo atto prot. n. 5923 del 17 luglio 2012, successivo alla proposizione del ricorso principale, infatti, reca la seguente, esaustiva, motivazione: “ Vista la propria comunicazione di preavviso di rigetto prot. n° 4911 del 16/05/2012 (notificata in data 16/05/2012 n°216) con richiesta integrazioni, con la quale si comunicava la sussistenza di motivi che non permettevano di accogliere l'istanza presentata e precisamente: - Inosservanza di quanto previsto dall’art. 21 - Domanda di permesso di costruire ed allegati- a corredo del vigente Regolamento Edilizio Comunale;- Il fabbricato realizzato contrasta con quanto riportato dalle NTA allegate al PRG vigente relativamente alle distanze dalle strade e dai confini, né rispetta le disposizioni di cui al DM 02/04/1968 n°1444;- Il fabbricato per il quale si richiede il Permesso di Costruire in Sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01, non risponde al necessario requisito della doppia conformità urbanistica, infatti, il fabbricato, da ritenersi di epoca successiva all'entrata in vigore del Piano di Fabbricazione risalente al 1974 si trovava, secondo quello strumento, in zona agricola, mentre secondo il PRG vigente si trova in zona B7;Per il fabbricato di cui alla richiesta di Permesso di Costruire, di proprietà del sig. C T, nato a Casal di Principe il 27/01/1962, è stato emesso il provvedimento (già notificato alla parte) di annullamento della concessione edilizia n°152/09 del 04/11/2009 per le motivazioni nello stesso contenute e che qui si intende richiamato e trascritto ”.
Emerge dunque evidente che il diniego definitivo opposto dal Comune intimato alla domanda di permesso di costruire in sanatoria del ricorrente prot. n° 4511 del 3 maggio 2012 riassorbe in sé, aggiungendo ulteriori e più dettagliati motivi di diniego, le ragioni di illegittimità dell’originaria concessione edilizia in sanatoria del 2009 oggetto del precedente provvedimento di annullamento prot. n. 4269 del 23 aprile 2012 impugnato dal Corvino con il ricorso n. 2649/2012 R.G.
Il ricorso testé detto si presenta, dunque, improcedibile, atteso che il suo eventuale accoglimento, con annullamento dell’impugnato annullamento, lascerebbe comunque intatto ed efficace giuridicamente il successivo diniego di sanatoria, come detto non meramente confermativo, ma di conferma con nuova e ulteriore motivazione.
All’improcedibilità del ricorso pregiudiziale n. 2649/2012 R.G. conseguirebbe l’infondatezza dei ricorsi dipendenti nn. 2383/2012 e 2580/2012 R.G. entrambi diretti avverso il provvedimento, vincolato e consequenziale all’annullamento della concessione edilizia, di revoca dei titoli annonari per l’esercizio, nell’immobile rivelatosi non conforme sul piano urbanistico-edilizio, delle attività commerciali svolte dalla società Giochi s.a.s. di D'A N D &C.
Sennonché il Collegio non ha dato alle parti l’avviso di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a., necessario allorquando il Giudice intenda rilevare d’ufficio un profilo di rito ostativo alla trattazione del merito, profilo non eccepito, né comunque dibattuto tra le parti in giudizio.
Potrebbe ovviarsi a tale lacuna mediante il ricorso allo strumento della comunicazione alle parti, prevista dal medesimo art. 73, comma 3, secondo periodo, c.p.a. sopra citato ( Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie ). Tuttavia, ragioni di economia dei mezzi processuali e di preferenza per le soluzioni di merito, rispetto a quelle puramente procedurali, suggeriscono di prescindere dal pur evidenziato profilo di improcedibilità e di esaminare nel merito la causa.
E nel merito i riuniti ricorsi si appalesano infondati e devono essere conseguentemente respinti.
In particolare, risulta infondato il ricorso edilizio n. 2649/2012 R.G. - che, come detto, assume un ruolo pregiudiziale e assorbente – attesa la mancata prova della asserita anteriorità del fabbricato all’anno 1967, ossia all’entrata in vigore della prima legislazione impositiva della necessità della licenza edilizia e della conformità urbanistica ai piani di fabbricazione delle nuove costruzioni.
Ed invero, il punto focale attorno al quale si concentra e si identifica la soluzione della controversia si compendia proprio nella questione della datazione del fabbricato oggetto di lite, atteso che, se fosse comprovata in atti la sua risalenza ad epoca anteriore al 1967 e, dunque, la sua liceità-legittimità, stante la non opponibilità dei vincoli urbanistico-edilizi di piano di fabbricazione vigenti, per non essere ancora condizionato lo jus adeficandi al previo controllo di conformità urbanistica del progetto, ne deriverebbe la irrilevanza delle ulteriori contestazioni di difformità urbanistica sollevate dal Comune e l’inutilità della stessa tematica relativa alla sanabilità dell’intervento. Se, invece, come sostenuto dal Comune intimato, l’immobile non sarebbe anteriore al 1967, allora, al contrario, dovrebbero valere conclusioni di merito specularmente opposte, ossia nel senso della illiceità-illegittimità del manufatto, con conseguente rilevanza e attualità del tema della sua eventuale sanabilità.
Al riguardo, prima di entrare nell’esame della questione, è utile ripercorrere velocemente alcuni passaggi fondamentali della vicenda giuridica per cui è causa e riportare le motivazioni spese dall’amministrazione nell’impugnato provvedimento prot. n. 4269 del 23 aprile 2012 di annullamento della concessione in sanatoria del 2009.
Quanto alle vicende che hanno originato la controversia, è importante considerare – fatti invero tutti pacifici e non controversi in atti – che il ricorrente sig. C T si è reso acquirente per atto notarile in data 26 novembre 1999 dell’immobile oggetto di lite sito in via Cavour n. 151, in catasto al foglio 18, particella 5089;che lo stesso ricorrente, successivamente all’acquisto del bene, con istanza in data 22 settembre 2009, prot. 8937, presentava richiesta di permesso di costruire in sanatoria per la regolarità urbanistica dell’immobile . Tale istanza veniva accolta con conseguente rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 152/2009 del 4 novembre 2009, poi annullata, motivata proprio sull’assunto dell’anteriorità del fabbricato all’anno 1967. Successivamente, ottenuto il certificato di agibilità in data 3 dicembre 2009 e la licenza sala giochi in data 22 dicembre 2009, i locali al piano terra erano adibiti ad esercizio di attività commerciale, giusta autorizzazione all'esercizio di giochi leciti n. 75/2009 e licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande n. 201/2010. E’ dunque intervenuta la nota comunale prot. n. 535 del 5 luglio 2011 di comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca della concessione edilizia n. 152/2009 per motivi inerenti 1a non conformità alle norme tecniche urbanistiche vigenti e la conseguente domanda di accertamento di conformità presentata dal ricorrente in data 5 agosto 2011.
E’ seguito, infine, l’impugnato provvedimento di annullamento, nel quale l’amministrazione comunale così motiva la decisione di riesame: “ visto che la concessione edilizia n. 152/09 del 04.11.2009 rilasciata ai sensi della legge 1150/42, è stata rilasciata da persona non abilitata al rilascio;vista la richiesta di permesso a costruire in sanatoria presentata dal sig. C T prot. 8515 del 05.08.2011;visto l'atto notarile di proprietà presente nella richiesta di permesso a costruire prot. 8515 del 05.08.2011, dal quale messo a confronto con le mappe presente agli atti dell’UTC., si evince che il fabbricato in via Cavour n. 151 in catasto al foglio 18 particella 5089 non è stato costruito antecedentemente l'anno 1967 come dichiarato nell'atto notarile repertorio
n. 7590, raccolta n. 1487, del 26.11.1999;visto che non vi è la doppia conformità, al fine di poter rilasciare nuovo Permesso a Costruire come da richiesta prot. 8515 del 05.08.2011 ”.
Tutto ciò premesso e richiamato in fatto, occorre ora richiamare in diritto alcuni principi utili al fine di guidare la decisione nell’ambito delle sue corrette coordinate giuridiche di riferimento: per un verso, occorre evidenziare che il valore fidafaciente degli atti pubblici notarili non investe di regola la veridicità del contenuto dei fatti riferiti dalle parti, ma solo la provenienza di tali dichiarazioni dalle parti ai fini dell’efficacia negoziale impegnativa dell’atto di diritto privato, sicché non può valere a comprovare l’anteriorità all’anno 1967 della realizzazione dell’immobile – come invece ritenuto da parte ricorrente – la sussistenza di tale indicazione nell’atto notarile de quo , trattandosi evidentemente non già di un accertamento autonomo compiuto dal notaio in quanto pubblico ufficiale, bensì soltanto di una dichiarazione resa dalla parte venditrice sotto la sua responsabilità e debitamente ricevuta dal notaio nella redazione dell’atto;per altro verso, è necessario riprendere il noto e condiviso principio giurisprudenziale secondo il quale l’onere di fornire la prova dell'epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull'interessato, e non sull’amministrazione, che, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo edilizio che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge e di adottare, ove ricorrano i presupposti, il provvedimento di demolizione (cfr., di questa Sezione, sentenze 24 dicembre 2012, n. 5361 e 20 novembre 2012, n. 4661, nonché TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 2 luglio 2010, n. 16569), sicché solo la deduzione, da parte del ricorrente, di concreti elementi, che non possono limitarsi a mere allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all'amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 45;sez. V, 9 novembre 2009, n. 984;TAR Campania, Napoli, sez. VII, 25 ottobre 2012, n. 4254).
Orbene, quanto a questo secondo profilo, inerente l’onere probatorio, deve rimarcarsi che parte ricorrente non ha depositato neppure l’atto notarile del 1999, su cui pure ha ritenuto (invero insufficientemente) di basare la prova delle proprie asserzioni sull’anteriorità al 1967 della realizzazione del fabbricato oggetto di lite. Né ha dedotto, prospettato o depositato ulteriori atti e documenti in qualche modo idonei a provare la dedotta circostanza.
Il motivo concernente la pretesa non applicabilità al fabbricato de quo della disciplina urbanistico-edilizia comunale antevigente e attuale – disciplina invece rilevante nella fattispecie secondo il noto e legittimo criterio, bene richiamato dall’amministrazione, della così detta “doppia conformità” – deve pertanto giudicarsi infondato.
Resta da esaminare nel merito il motivo con il quale parte ricorrente ha invocato il lungo periodo di tempo trascorso dal preteso abuso e il consolidamento di un legittimo affidamento sulla liceità-legittimità del manufatto.
Anche tale censura non può trovare accoglimento. Il Collegio non ignora l’indirizzo interpretativo secondo cui l’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, salva l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione d’affidamento nel privato, ipotesi questa in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all’entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2441, che richiama sez. V, 29 maggio 2006, n. 3270;Id., 4 marzo 2008, n. 883;6 giugno 2008, n. 2705;Tar Campania, Napoli, sez. IV, 9 aprile 2010, n. 1890;Tar Piemonte, sez. I, 26 marzo 2010, n. 1603). Appare tuttavia preferibile un diverso e più severo orientamento, in base al quale anche nel caso di abuso risalente nel tempo l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto, non potendo il semplice trascorrere del tempo giustificare il legittimo affidamento del contravventore, poiché il potere di ripristino dello status quo non è soggetto ad alcun termine di prescrizione, né è tacitamente rinunciabile, poiché il semplice trascorrere del tempo non può legittimare una situazione di illegalità, né imporre all'amministrazione la necessità di una comparazione dell'interesse del privato alla conservazione dell'abuso con l'interesse pubblico alla repressione dell'illecito (Tar Puglia, Lecce, sez. III, 8 aprile 2010, n. 907;Tar Lombardia, Milano, sez. II, 20 febbraio 2008, n. 377). Osserva invero il Collegio come l’opzione ermeneutica tra i due descritti orientamenti non possa prescindere e debba essere coniugata con il dato giuridico e fattuale notorio per cui il regime edilizio-urbanistico dei suoli e la connessa attività amministrativa sanzionatoria sono stati profondamente incisi, negli ultimi trent’anni, dal costante ripetersi di misure straordinarie condonistiche, in base alle quali la funzione sanzionatoria è stata sostanzialmente sospesa per un lungo lasso di tempo (legge n. 47 del 1985;legge n. 724 del 1994;decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 2003). Orbene, la valutazione del tempo trascorso dalla commissione dell’abuso fino all’adozione del provvedimento sanzionatorio non può non tenere nel debito conto tale dinamica giuridica, per cui non è ragionevole considerare “consumato” il potere sanzionatorio e di fatto “sanato” l’abuso, ancorché molto risalente nel tempo, per il quale la parte legittimata e interessata non abbia inteso esercitare la facoltà concessagli più volte dalla legge, nell’arco di trent’anni, di condonare l’illecito e riportare a liceità e legittimità la propria condotta e lo statuto del bene abusivo. E’ altresì da considerare la particolare severità della legge che, sin dal 1985 (legge n. 47), ha inteso sanzionare con la nullità, sul piano civile, gli atti traslativi di diritti reali su beni abusivi non condonati. La tesi della consumazione del potere sanzionatorio per il lungo lasso di tempo trascorso lascerebbe irrisolto il problema della valida circolazione giuridica del bene. Appare irragionevole e foriero di gravi disparità di trattamento e ingiustizie sostanziali consentire una sanatoria di fatto di abusi edilizi che avrebbero potuto beneficiare, più volte, di misure condonistiche non richieste dai proprietari e/o dagli aventi titolo, e consentire in tal modo all’interessato di evitare la sanzione ripristinatoria senza aver dovuto nemmeno pagare l’oblazione per il reato commesso e gli oneri di urbanizzazione per il manufatto realizzato. Si tratterebbe, invero, di un esito interpretativo del tutto iniquo e contrario alla ratio complessiva del sistema normativo che ha retto la materia nell’ultimo trentennio. Sotto un diverso, ma concorrente profilo, deve ritenersi che il mancato utilizzo delle reiterate opportunità di condono edilizio pone l’abusivo in una condizione oggettivamente incompatibile con i criteri di buona fede, soggettiva e oggettiva, che sono necessari al fine della ricostruzione di una condizione di legittimo affidamento tutelabile (salvo che per le ipotesi, e non è questo il caso all’odierno esame del Collegio, in cui si fosse trattato di opere e interventi per i quali la necessità del previo titolo autorizzativo appariva obiettivamente incerta e dubbia). La parte privata non potrà che imputare a se stessa la scelta di non avvalersi della soluzione di sanatoria eccezionale più volta offertagli dal legislatore e non può, a questo punto, reclamare “gratis” un condono di fatto, maturato per il solo trascorrere del tempo o perché l’amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato sulle preminenti ragioni di pubblico interesse che imporrebbero, ancora oggi, il ripristino del corretto assetto urbanistico edilizio ei luoghi alterato dall’abuso commesso.
Nel caso di specie in esame, vi è da considerare il fatto, evidentemente non casuale, dell’intervenuta domanda di sanatoria, da parte del ricorrente, solo nell’anno 2009, ciò che rende non ricostruibile, in capo al medesimo, un legittimo affidamento sulla legittimità degli atti e la liceità del manufatto, acquistato nell’anno 1999.
Per tute le esposte ragioni, il ricorso proposto avverso l’annullamento della concessione edilizia in sanatoria prot. n. 4269 del 23 aprile 2012 deve ritenersi (oltre che improcedibile) infondato nel merito, e dovrà come tale essere rigettato.
Gli altri due ricorsi – n. 2383/2012 R.G. e n. 2580/2012 R.G., identicamente diretti, l’uno da parte della società affittuaria, l’altro da parte del medesimo proprietario sig. Corvino, contro lo stesso atto consequenziale 26 aprile 2012, prot. n. 80, di revoca dell’autorizzazione all'esercizio di giochi leciti e della licenza di somministrazione di alimenti e bevande tipo C. - devono a loro volta essere giudicati infondati, atteso che la accertata non conformità urbanistico-edilizia del fabbricato rende illegittimi i titoli amministrativi abilitanti all’esercizio di attività commerciali entro il medesimo fabbricato.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico delle parti ricorrenti, in solido tra loro, nell’importo liquidato in dispositivo.