TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2012-10-25, n. 201204254

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2012-10-25, n. 201204254
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201204254
Data del deposito : 25 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00179/2010 REG.RIC.

N. 04254/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00179/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 179 del 2010, proposto da G B, rappresentata e difesa dagli avvocati M E e A P, con domicilio eletto presso l’avvocato S L in Napoli, via Francesco Giordani, 23;

contro

il Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G E, con domicilio eletto presso l’avvocato E P S in Napoli, via S. Brigida, 79;

per l'annullamento

- dell’ordinanza n. 216 del 21.10.2009, notificata il 23.10.2009, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Piano di Sorrento ha ingiunto la demolizione delle opere che in detto provvedimento si leggono, nonché di ogni altro atto correlato, preordinato, connesso e conseguente a quello impugnato;

- dell’ordinanza n. 228 del 5.11.2009, notificata il 6.11.2009, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Piano di Sorrento ha rettificato la predetta ordinanza n. 216/2009 ed ha ingiunto la demolizione di opere non meglio specificate;

- di ogni altro provvedimento precedente, successivo o comunque connesso a quelli impugnati e, in particolare, dell’accertamento del Tecnico dell’Ufficio Urbanistica in atti al prot. n. 25505 del 26.10.2007, mai comunicato né notificato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento;

Viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 la dott.ssa M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La ricorrente è proprietaria di un fondo in Comune di Piano di Sorrento, alla via Pomicino n. 1, sul quale insistono una serie di piccoli manufatti.

2. Il 27.9.2007 i vigili urbani, all’esito di un sopralluogo, hanno accertato la conformità delle opere edili a quanto assentito con la pratica edilizia n. 387/2007, mentre hanno constatato la realizzazione, in assenza dei prescritti titoli edilizi, dei manufatti, consistenti: in una baracca di circa 12.00 mq., costituita da una struttura di lamiere metalliche con all’interno montati arredi da cucina;
in due piccoli locali uno di 1.50 mq. e un altro di 1.00 mq. adibito a bagno;
in un deposito di circa 5.00 mq..

3. Con l’ordinanza n. 216 del 21.10.2009 il Comune resistente ha ingiunto alla ricorrente, in qualità di proprietaria, a Luigi Gargiulo, in qualità di direttore dei lavori, e alla ditta Salvatore Maresca, in qualità di impresa esecutrice, la demolizione dei predetti manufatti.

4. Successivamente, con l’ordinanza n. 228 del 5.11.2009 l’Amministrazione comunale ha rettificato il precedente provvedimento nella parte in cui indicava tra i destinatari anche il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice.

5. La ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge (artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990;
artt. 31 e 36 del D.P.R. n. 380/2001) e per eccesso di potere sotto molteplici profili.

6. Il Comune di Piano di Sorrento, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del gravame.

7. Alla pubblica udienza dell’11.10.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. Il ricorso non è fondato e va respinto.

9. La ricorrente deduce, dal punto di vista procedurale, che l’ordinanza n. 228/2009 non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, mentre, dal punto di vista sostanziale, si duole perché l’Amministrazione comunale ha ordinato la demolizione di manufatti, edificati da oltre quarant’anni, basandosi su disposizioni di legge, quali il D.lgs. n. 42/2004, entrate in vigore molto tempo dopo la loro realizzazione, senza previamente valutare l’astratta sanabilità delle opere ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e senza motivare in ordine all’esistenza di un interesse pubblico attuale ad eliminare le stesse a fronte dell’affidamento circa la possibilità di conservarle. Peraltro, ad avviso della ricorrente, dal provvedimento impugnato non sarebbe possibile individuare con esattezza né le opere colpite dall’ordine di demolizione, né l’area di sedime oggetto di eventuale acquisizione al patrimonio comunale in ipotesi di inottemperanza.

10. Le censure sono infondate e vanno disattese.

11. E’ pacifico, in quanto documentalmente provato e non contestato, che sul fondo della ricorrente esistono manufatti edificati in assenza di qualsiasi titolo edilizio e che il fondo ricade in zona territoriale 4 (riqualificazione insediativa e ambientale di 1° grado) del P.U.T., in zona E/4 (agricola ordinaria) del P.R.G. vigente ed è assoggettato a vincolo ex D.lgs. n. 42/2004, giusto D.M. 15.2.1962.

11.1. Dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione comunale si evince, inoltre, che con D.I.A. n. 387 del 10.8.2007 (prot. n. 18367), assentita il 3.9.2007, la ricorrente ha comunicato la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire presso l’immobile con destinazione abitativa, sito in via Pomicino n. 1 (foglio 10, particella 1063 sub 1), con tetto a falda unica, forma a “L” e suddiviso in tre piccoli ambienti (ingresso, cucina, locale interno e bagnetto).

11.2. Ne discende, quindi, che sono infondate e prive di pregio le censure (prima e terza) con le quali la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordinanza di rettifica n. 228/2009 laddove non specificherebbe le opere oggetto di demolizione giacché emerge per tabulas che si tratta degli ulteriori manufatti – differenti da quelli indicati nella D.I.A. n. 387/2007 -, la cui esistenza è stata accertata nel corso del sopralluogo del 27.9.2007 e in relazione ai quali non è stato prodotto alcun titolo edilizio.

11.2.1. Né è meritevole di accoglimento la prima censura nella parte in cui lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento giacché l’avviso ex art. 7 della legge n. 241/1990 era stato dato alla ricorrente prima dell’adozione dell’ordinanza n. 216 del 21.10.2009 e, quindi, non era necessario reiterarlo per l’ordinanza n. 228 del 5.11.2009 che costituisce una mera rettifica concernente i destinatari del provvedimento precedente. Peraltro, la ricorrente ha presentato le osservazioni ex art. 10 della legge n. 241/1990, come si evince dall’ordinanza n. 216/2009, ed è stata, quindi, messa in grado di partecipare al procedimento conclusosi con l’ordine di ripristino, senza che sia possibile rinvenire alcuna lesione del suo diritto di difesa.

12. Devono essere disattese anche le censure (seconda e quarta) con le quali la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 perché non sarebbe possibile richiamare disposizioni di legge entrate in vigore successivamente all’epoca di realizzazione delle opere e la P.A. non avrebbe assolto all’onere rafforzato di motivazione su di lei gravante per avere ordinato la demolizione degli abusi a distanza di circa quarant’anni dalla loro realizzazione.

12.1. Premesso che nel caso di specie il vincolo paesaggistico sull’area nella quale ricadono le opere abusive è stato imposto giusto D.M. 15.2.1962, costituisce principio consolidato della giurisprudenza, che l’onere della prova circa la data di realizzazione dell’immobile abusivo spetti a colui che ha commesso l’abuso e solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi, che non possono limitarsi a mere allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, IV, 13.1.2010, n. 45;
Consiglio di Stato, V, 9.11.2009, n.6984).

12.2. Orbene, nel caso di specie la sig.ra Buonocore non ha assolto a tale onere, né d’altro canto la dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'intervenuta ultimazione delle opere nel 1961, rilasciata dalla precedente proprietaria del fondo e dante causa della ricorrente, ha alcuna valenza privilegiata (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 6.12.2010 n. 35404) e, come tale, è idonea a smentire quanto accertato nel corso del sopralluogo del 27.9.2007 e a invertire l’onere probatorio.

12.3. Inoltre, in assenza di ogni certezza circa l’epoca di realizzazione delle opere abusive, non vi era alcun obbligo di motivazione rafforzata in capo alla P.A. in merito all’ordinata demolizione. La predetta censura non ha pregio anche perché la sanzione demolitoria deriva dall’accertamento della realizzazione di opere senza alcun titolo edilizio e appare inconfigurabile qualsivoglia affidamento in capo alla ricorrente circa la legittimità delle stesse. Infine, nel caso di specie l’interesse pubblico all’eliminazione degli abusi é, comunque, da ravvisare nella natura paesaggisticamente vincolata della zona e nella scelta operata a monte dal legislatore (in applicazione del principio costituzionale di tutela del valore-paesaggio) relativa alla demolizione dei manufatti abusivi nelle zone aventi tale caratteristica.

13. Né, infine, l’Amministrazione è tenuta a verificare l’eventuale sanabilità delle opere abusivamente realizzate, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, prima di ordinarne la demolizione. E, infatti, una volta accertata l'esecuzione di opere in assenza del prescritto titolo, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente nel quinto motivo, non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull'attività edilizia, né accertare quale fosse la destinazione (conforme o meno agli strumenti urbanistici) che i responsabili dell'abuso intendevano dare agli ambienti e nemmeno l'astratta compatibilità delle opere stesse con la normativa vigente (cfr. T.A.R., Campania, II, 8.6.2012, n. 2744).

14. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

15. Le spese di lite seguono la soccombenza.

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