Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-03, n. 202108050

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-03, n. 202108050
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202108050
Data del deposito : 3 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/12/2021

N. 08050/2021REG.PROV.COLL.

N. 00125/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 125 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Cerbara, 64;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-, resa tra le parti, avente ad oggetto il provvedimento n. 252/6-5/2010 del 1/04/2011 con cui il Comando Legione Carabinieri "-OMISSIS-" ha disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente dalla Stazione CC di -OMISSIS- - Nucleo Investigativo al Reparto Operativo - Nucleo Informativo;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 il Cons. C A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe il Mar. As UPS -OMISSIS- ha chiesto la riforma della sentenza n. -OMISSIS- con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-, sez. I, ha respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento n. 252/6-5/2010 del 1/04/2011 del Comando Legione Carabinieri "-OMISSIS-" che ha disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente dalla Stazione CC di -OMISSIS- - Nucleo Investigativo al Reparto Operativo - Nucleo Informativo.

1.1 Il suddetto provvedimento era stato adottato a seguito della nota datata 11.03.2010, indirizzata al Comandante provinciale, con cui il Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- evidenziava la necessità che il Mar. -OMISSIS- non esercitasse più le funzioni di P.G. nel circondario dell’Ufficio, in quanto non godeva più della fiducia della Procura.

1.2 La richiesta del Procuratore traeva origine dall’iniziativa del militare che era intervenuto in una indagine per fatti di pedofilia, in cui era coinvolta come persona offesa la nipote, nonostante l’attività fosse affidata ad altro personale di P.G. su delega della locale Procura.

1.3 In particolare, l’odierno appellante, resosi conto di gravi imperfezioni tecniche nell'effettuazione delle intercettazioni (il sistema non era infatti in grado di decodificare e visualizzare le applicazioni web relative a Facebook e MSN Messenger, traffico UMTS/GPRS, H3G, Voip, ADSL a 10 gigabite, ecc.), aveva fatto accesso ad uno dei sistemi informatici di intercettazione, utilizzando la password di un collega consenziente ed informando tempestivamente il diretto superiore.

1.4 Ne scaturiva un procedimento penale per il reato di accesso abusivo a sistema informatico protetto da misure di sicurezza (art. 615 ter c.p.) che veniva successivamente archiviato con decreto del GIP del 28.10.2010, su richiesta del PM, per assenza del connotato di abusività dell’accesso.

1.5 Con determinazione del 1.4.2011 il Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, su proposta del Comando Provinciale di -OMISSIS-, disponeva il trasferimento d'ufficio dell'esponente dal Reparto Investigativo (Nucleo investigativo) al Reparto operativo (Nucleo Informativo), quale addetto alle informazioni.

1.6 Il Mar. -OMISSIS-, ritenendo il provvedimento viziato sotto plurimi profili, in quanto volto ad un sostanziale demansionamento per finalità meramente punitive, proponeva ricorso al TAR -OMISSIS- che, con sentenza n. 712/2014, lo respingeva con compensazione delle spese.

2. Con atto di appello notificato in data 12 dicembre 2014 il ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado sulla scorta dei seguenti motivi di appello:

1) DIFETTO DI ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO- IRRAGIONEVOLEZZA- DIFETTO DI MOTIVAZIONE- VIOLAZIONE ART. 111 COST. Contrariamente a quanto affermato dal TAR, il trasferimento dal Nucleo Investigativo, massimo Organo di polizia giudiziaria dell'organizzazione territoriale dell'Arma CC, al Nucleo Informativo, che assolve ad attività meramente burocratiche, in occasione del rilascio di nullaosta di sicurezza nei confronti di persone fisiche e giuridiche ai sensi della L. N. 124/2007 e di raccolta e fornitura alle Autorità di PS di informazioni relative all'ordine pubblico, ha determinato uno scadimento delle qualità delle funzioni svolte dall’appellante.

2) TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO SOTTO ALTRO PROFILO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITA'-VIOLAZIONE ART. 1, 1 COMMA,

LEGGE

241/1990 s.m.i. Il TAR ha avvallato la condotta dell’amministrazione posta in essere in violazione del principio di equità, in quanto il trasferimento aveva finalità meramente punitiva per avere l’appellante contraddetto il Procuratore della Repubblica nella scelta ad "affidamento diretto" della ditta affidataria del servizio di intercettazione.

3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE ART. 97 COST: VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE DI IMPARZIALITA' E DI BUON ANDAMENTO- VIOLAZIONE DELL'ART. 1,

COMMA

1, L. N. 241/1990 s.m.i. Contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, il trasferimento del -OMISSIS- non risponde ad esigenze organizzative e funzionali, in quanto l’elevata competenza raggiunta avrebbe dovuto imporre la permanenza nel precedente servizio.

4) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA (ART. 112 CPC RICHIAMATO DALL'ART.39 CPA) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE (ART. 115 CPC) - VIOLAZIONE ART. 6 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO- VIOLAZIONE ART. 111 COST. — VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITA'. Il TAR ha del tutto trascurato il terzo motivo del ricorso col quale è stata censurata la violazione del principio di tassatività delle sanzioni disciplinari, essendosi visto il -OMISSIS- irrogare la dissimulata sanzione dell'allontanamento dal servizio nella forma simulata di un trasferimento di autorità per esigenze organizzative.

5) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELLA MOTIVAZIONE —

VIOLAZIONE ART.

3 L. N.241/90 s.m.i. —

VIOLAZIONE ART.

113 Cost.

I primi Giudici hanno erroneamente ritenuto che l'affermazione del Procuratore della Repubblica costituisca esaustiva giustificazione del provvedimento di trasferimento d'autorità subito dal -OMISSIS-, in contrasto con il principio di obbligatorietà della motivazione.

2.1 In data 10 febbraio 2015 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa-Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato.

2.2 Le parti hanno depositato memorie e documenti, insistendo nelle relative difese.

2.3 All’udienza del 30 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. L’appello è infondato.

4. Con il primo motivo l’appellante cesura il capo della sentenza che ha escluso che il provvedimento di trasferimento abbia determinato uno scadimento, sul piano professionale, delle funzioni esercitate, nonostante ciò emerga con chiarezza dalla natura meramente burocratica ed amministrativa dei compiti che l’appellante è chiamato a svolgere presso il Nucleo informativo rispetto a quelli altamente specializzati di polizia giudiziaria a cui era preposto presso il Nucleo Investigativo.

4.1 Il motivo è infondato.

4.2 Come correttamente rilevato dal TAR, la diversità dei compiti che il Mar. -OMISSIS- è chiamato a svolgere presso il Nucleo informativo, rispetto a quelli di polizia giudiziaria svolti in precedenza, lungi dal rappresentare un fattore di svilimento professionale determina, al contrario, un ampliamento del bagaglio di competenze tecniche e dell’esperienza del militare.

4.3 La giurisprudenza amministrativa, peraltro, ha costantemente escluso che l'assegnazione a compiti amministrativo-burocratici sia meno importante dei compiti legati allo svolgimento di indagini: entrambi, infatti, concorrono al buon andamento degli uffici di pubblica sicurezza (cfr. Cons. Stato Sez. VI 01/04/2009, n. 2052). E’stato precisato, altresì, che “ non è possibile desumere il demansionamento dalla diversità dei compiti concretamente svolti prima e dopo il trasferimento, anche ove l’interessato possa vantare una specifica esperienza e professionalità. Ciò che rileva è esclusivamente la sussumibilità delle prestazioni lavorative nell’ambito della previsione di legge per il ruolo di appartenenza. A ragionare diversamente, infatti, si introdurrebbe un principio, quello dell’immutabilità nel tempo dei compiti del personale di polizia, che non solo è privo di qualunque base legale, ma anche pregiudizievole delle esigenze di flessibilità nell’organizzazione dei servizi di prevenzione e repressione, necessarie per far fronte alle mutevoli istanze del contesto sociale ” (Cons. Stato, sez. II, 21/07/2021 n. 5498).

4.4 Le attività proprie del Nucleo informativo sono funzionali al perseguimento delle finalità preventive di ordine e sicurezza pubblica, finalità che si affiancano, su un piano di complementarietà e pari importanza, a quelle, di natura successiva e repressiva, di polizia giudiziaria svolte dal Nucleo investigativo, entrambe ricomprese tra i compiti propri del ruolo di appartenenza dell’appellante (art. 848 d.lgs 66/2010).

4.5 La diversità delle funzioni, pertanto, non si traduce nel lamentato scadimento professionale del militare né determina un demansionamento dello stesso, con conseguente reiezione del primo motivo di appello.

5. Con il secondo, terzo e quarto motivo che possono essere esaminati congiuntamente, attesa l’omogeneità delle censure, il Mar. -OMISSIS- deduce che il trasferimento, lungi dal rispondere ad esigenze organizzative e di buon andamento dell’amministrazione, era stato determinato da finalità meramente punitive, discendenti dalla circostanza che il Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- non aveva gradito le critiche avanzate dal militare in ordine alla scelta della ditta a cui affidare l’attività di intercettazione. Per contro, le esigenze dell’ufficio avrebbero imposto la continuità dello svolgimento dei compiti di indagine, in cui il militare si era sempre distinto, con apprezzamenti dei superiori gerarchici, dei magistrati con cui aveva collaborato nel corso degli anni e del precedente Procuratore della Repubblica.

5.1 Anche tali motivi sono infondati.

5.2 Dagli atti di causa emerge che il trasferimento è stato determinato da ragioni di incompatibilità ambientale, messe in luce dalla nota del Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-, il quale rilevava che, a prescindere dall’esito del procedimento penale a carico del Mar. -OMISSIS- (scaturito dall’interferenza nell’attività di indagine condotta da altro personale), il militare non godeva più della fiducia della Procura (nota Procura di -OMISSIS- del 11.03.2010).

5.3 Orbene, poiché le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria (art. 56 c.p.p.), è evidente che siffatte funzioni non possono più essere assolte dall’ufficiale che sia destinatario di una richiesta di allontanamento da parte del Capo dell’Ufficio giudiziario a cui è demandato il coordinamento dell’attività investigativa, sia essa espletata dalle sezioni che dai servizi di P.G.

5.4 Il venir meno del rapporto di fiducia con l’autorità giudiziaria, pur privo di risvolti sul piano disciplinare, è idoneo, tuttavia, a giustificare il trasferimento per incompatibilità ambientale ad altro ufficio. Ciò non soltanto allorché si tratti di personale appartenente alle sezioni di polizia giudiziaria presso la Procura (art 11 disp att. c.p.p.), ma anche nel caso in cui l’incompatibilità afferisca a personale che, nell’ambito del Corpo di appartenenza, sia assegnato ai servizi di polizia giudiziaria (art 12 e 14 disp. att. c.p.p.), atteso che, come sopra evidenziato, la dipendenza funzionale dall’autorità giudiziaria per l’assolvimento delle funzioni di P.G. accomuna le sezioni e i servizi di polizia giudiziaria.

5.5 Trattandosi di trasferimento determinato da ragioni di incompatibilità ambientale, in relazione al quale rilevano le mere esigenze organizzative e di servizio, rimanendo estranei profili afferenti a colpa o scarso rendimento del militare, sono inidonee ad inficiare la legittimità del provvedimento le considerazioni dedotte dalla difesa ed inerenti alle incontestate capacità del Mar -OMISSIS-, comprovate dalle numerose lettere di encomio e dai numerosi riconoscimenti professionali, espressi anche dal precedente Procuratore e versati in atti.

5.6 Sul piano della legittimità del trasferimento -le cui ragioni sono esplicitate nella citata nota del Procuratore- è dirimente la rilevata inopportunità di mantenere nell’assegnazione dei servizi di P.G. un militare di cui il Capo dell’Ufficio giudiziario, per conto del quale quei servizi devono essere svolti, ha chiesto espressamente l’allontanamento.

5.7 Le circostanze di fatto da cui è scaturito il trasferimento dell’appellante, pertanto, confermano che si tratta di un provvedimento sorretto da esigenze di carattere meramente organizzativo, in quanto volte a garantire la gestione più efficiente, sul piano del sereno funzionamento, dell’ufficio, con esclusione di qualunque finalità sanzionatoria o punitiva.

5.8 Ne discende che non è ravvisabile alcuna evidente irragionevolezza, abnormità o sproporzione nella scelta, espressione di discrezionalità amministrativa, di trasferire il Mar. -OMISSIS- dal Nucleo Investigativo al Nucleo Informativo (peraltro, situato nel medesimo ufficio).

5.9 Le considerazioni sopra richiamate si collocano sulla scia della costante giurisprudenza amministrativa che esclude il carattere sanzionatorio dei provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari assunti per ragioni d’incompatibilità ambientale, in quanto strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione e preordinati a ovviare a situazioni d’incompatibilità ambientale, prescindendo da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell'interessato (Cons. Stato, Sez. II, 27 ottobre 2021 n.7183;
Cons. Stato Sez. IV, 14 maggio 2021, n.3819;
Sez. 29 marzo 2021, n. 2629;
Sez. IV, 18 ottobre 2019, n. 7079;
Sez. IV, 3 aprile 2019, n. 2213;
sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 239).

5.10 Il trasferimento per incompatibilità ambientale, infatti, non ha carattere disciplinare e sottende l’interesse dell'Amministrazione ad assicurare il regolare andamento del servizio;
va, dunque, ricondotto nell'ambito dei trasferimenti per esigenze di servizio, non costituendo una fattispecie autonoma, ma inquadrandosi quale species del più ampio genus dei trasferimenti d'autorità. La finalità del trasferimento di un dipendente pubblico per incompatibilità ambientale è quella di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell’ufficio;
tale trasferimento, pertanto, non ha di per sé carattere sanzionatorio, né postula un comportamento contrario ai doveri d’ufficio e non ha dunque natura disciplinare, essendo subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’ufficio l’ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede (Cons. Stato Sez. II, 1 agosto 2019, n. 5459;
Sez. IV, 27 luglio 2021, n. 5560).

5.11 Nel disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale, l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare motivazione. Ne consegue che il Giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono tale misura deve limitarsi al riscontro dell'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare, nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (cfr., Cons. Stato sez. II 30-06-2021, n. 4993, Sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1173, 30 novembre 2020, n. 7562, 18 ottobre 2019, n. 7088 e 17 gennaio 2018, n. 239).

5.12 Il Giudice di primo grado ha proceduto ad una corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, rilevando che la giustificazione del trasferimento d'autorità può essere costituita da ragioni di opportunità che prescindono dalla rilevanza penale o disciplinare della condotta dell'interessato, ragioni che nel caso in esame fanno riferimento all'intromissione in indagini svolte da altri ed alla valutazione negativa di tale condotta espressa dal Procuratore della Repubblica e dal Comando provinciale.

5.13 Sul piano della proporzionalità del rimedio deve, altresì, rilevarsi che il trasferimento si è tradotto nel mero mutamento dell’incarico e che l’appellante non ha subito alcun disagio collegato alla necessità di raggiungere una sede con diversa collocazione geografica, atteso che il Nucleo Informativo risulta collocato nello stesso plesso immobiliare in cui si trova il Nucleo Investigativo.

5.14 Per le ragioni sopra indicate anche i motivi secondo, terzo e quarto devono essere respinti.

6. Del pari infondato è il quinto motivo di appello con cui l’appellante lamenta la violazione dell’obbligo di motivazione del provvedimento di trasferimento.

6.1 Sul punto, si richiama il costante orientamento giurisprudenziale per cui il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale disposto per esigenze di servizio, rientra negli ordini militari, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto e non necessita né di particolare motivazione né di comunicazione di avvio del procedimento e della partecipazione al procedimento dell’interessato, ai sensi dell’ art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 26 maggio 2021, n. 4071;
Sezione IV, 11 marzo 2020, n. 1732;
Sez. IV, 2 aprile 2019, n. 2167;
Sez. IV, 12 maggio 2016, n.1909). Infatti, in quanto provvedimenti strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità di quanto testualmente dispone l'art. 1349, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2267;
Sez. IV, 2 aprile 2019, n. 2167;
id, Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 926;
id. Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3465).

6.2 Nel caso di specie, peraltro, il provvedimento di trasferimento rinvia espressamente ai due pareri del Comando Provinciale del 7 aprile 2010 e del 25 marzo 2011 che richiamano la vicenda penale in cui il Mar -OMISSIS- era stato coinvolto (con procedimento successivamente archiviato), unitamente alla nota del Procuratore della Repubblica che ne chiedeva l’allontanamento. In particolare, nel parere del 25 marzo 2011 veniva evidenziato che “ Per non disperdere tuttavia il bagaglio professionale acquisito, si valuta positiva la sua permanenza nell'ambito dello stesso Reparto Operativo per lo svolgimento di funzioni connesse con la raccolta/gestione delle informazioni. La soluzione prospettata, anche alla luce di quanto accaduto potrebbe tornare favorevole allo stesso interessato non solo dal punto di vista di crescita professionale ma anche per permettere una sua graduale reintegrazione nelle attività investigative a lui consuete e superare le attualmente esistenti problematiche nei rapporti con il personale dell’organo investigativo della Compagnia capoluogo e con l’A. G.”.

6.3 Il provvedimento impugnato contiene la chiara esposizione dell’iter logico-giuridico che ha condotto al trasferimento anche attraverso il rinvio, per relationem , ai due pareri sopra indicati (prodotti dallo stesso appellante in allegato al ricorso in appello), fermo restando che la natura di ordine del trasferimento in questione esclude che la lamentata mancanza di motivazione si riverberi sulla legittimità dello stesso.

7. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.

8. Sussistono giustificati motivi, stante la natura della controversia, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

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