Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-03, n. 202108050
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/12/2021
N. 08050/2021REG.PROV.COLL.
N. 00125/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Castiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Cerbara, 64;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-, resa tra le parti, avente ad oggetto il provvedimento n. 252/6-5/2010 del 1/04/2011 con cui il Comando Legione Carabinieri "-OMISSIS-" ha disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente dalla Stazione CC di -OMISSIS- - Nucleo Investigativo al Reparto Operativo - Nucleo Informativo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 il Cons. Carmelina Addesso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il Mar. As UPS -OMISSIS- ha chiesto la riforma della sentenza n. -OMISSIS- con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-, sez. I, ha respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento n. 252/6-5/2010 del 1/04/2011 del Comando Legione Carabinieri "-OMISSIS-" che ha disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente dalla Stazione CC di -OMISSIS- - Nucleo Investigativo al Reparto Operativo - Nucleo Informativo.
1.1 Il suddetto provvedimento era stato adottato a seguito della nota datata 11.03.2010, indirizzata al Comandante provinciale, con cui il Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- evidenziava la necessità che il Mar. -OMISSIS- non esercitasse più le funzioni di P.G. nel circondario dell’Ufficio, in quanto non godeva più della fiducia della Procura.
1.2 La richiesta del Procuratore traeva origine dall’iniziativa del militare che era intervenuto in una indagine per fatti di pedofilia, in cui era coinvolta come persona offesa la nipote, nonostante l’attività fosse affidata ad altro personale di P.G. su delega della locale Procura.
1.3 In particolare, l’odierno appellante, resosi conto di gravi imperfezioni tecniche nell'effettuazione delle intercettazioni (il sistema non era infatti in grado di decodificare e visualizzare le applicazioni web relative a Facebook e MSN Messenger, traffico UMTS/GPRS, H3G, Voip, ADSL a 10 gigabite, ecc.), aveva fatto accesso ad uno dei sistemi informatici di intercettazione, utilizzando la password di un collega consenziente ed informando tempestivamente il diretto superiore.
1.4 Ne scaturiva un procedimento penale per il reato di accesso abusivo a sistema informatico protetto da misure di sicurezza (art. 615 ter c.p.) che veniva successivamente archiviato con decreto del GIP del 28.10.2010, su richiesta del PM, per assenza del connotato di abusività dell’accesso.
1.5 Con determinazione del 1.4.2011 il Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, su proposta del Comando Provinciale di -OMISSIS-, disponeva il trasferimento d'ufficio dell'esponente dal Reparto Investigativo (Nucleo investigativo) al Reparto operativo (Nucleo Informativo), quale addetto alle informazioni.
1.6 Il Mar. -OMISSIS-, ritenendo il provvedimento viziato sotto plurimi profili, in quanto volto ad un sostanziale demansionamento per finalità meramente punitive, proponeva ricorso al TAR -OMISSIS- che, con sentenza n. 712/2014, lo respingeva con compensazione delle spese.
2. Con atto di appello notificato in data 12 dicembre 2014 il ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado sulla scorta dei seguenti motivi di appello:
1) DIFETTO DI ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO- IRRAGIONEVOLEZZA- DIFETTO DI MOTIVAZIONE- VIOLAZIONE ART. 111 COST. Contrariamente a quanto affermato dal TAR, il trasferimento dal Nucleo Investigativo, massimo Organo di polizia giudiziaria dell'organizzazione territoriale dell'Arma CC, al Nucleo Informativo, che assolve ad attività meramente burocratiche, in occasione del rilascio di nullaosta di sicurezza nei confronti di persone fisiche e giuridiche ai sensi della L. N. 124/2007 e di raccolta e fornitura alle Autorità di PS di informazioni relative all'ordine pubblico, ha determinato uno scadimento delle qualità delle funzioni svolte dall’appellante.
2) TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO SOTTO ALTRO PROFILO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITA'-VIOLAZIONE ART. 1, 1 COMMA, LEGGE 241/1990 s.m.i. Il TAR ha avvallato la condotta dell’amministrazione posta in essere in violazione del principio di equità, in quanto il trasferimento aveva finalità meramente punitiva per avere l’appellante contraddetto il Procuratore della Repubblica nella scelta ad "affidamento diretto" della ditta affidataria del servizio di intercettazione.
3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE ART. 97 COST: VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE DI IMPARZIALITA' E DI BUON ANDAMENTO- VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, L. N. 241/1990 s.m.i. Contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, il trasferimento del -OMISSIS- non risponde ad esigenze organizzative e funzionali, in quanto l’elevata competenza raggiunta avrebbe dovuto imporre la permanenza nel precedente servizio.
4) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA (ART. 112 CPC RICHIAMATO DALL'ART.39 CPA) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE (ART. 115 CPC) - VIOLAZIONE ART. 6 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO- VIOLAZIONE ART. 111 COST. — VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITA'. Il TAR ha del tutto trascurato il terzo motivo del ricorso col quale è stata censurata la violazione del principio di tassatività delle sanzioni disciplinari, essendosi visto il -OMISSIS- irrogare la dissimulata sanzione dell'allontanamento dal servizio nella forma simulata di un trasferimento di autorità per esigenze organizzative.
5) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELLA MOTIVAZIONE — VIOLAZIONE ART.3 L. N.241/90 s.m.i. — VIOLAZIONE ART.113 Cost.
I primi Giudici hanno erroneamente ritenuto che l'affermazione del