Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-06-25, n. 201904359
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Testo completo
Pubblicato il 25/06/2019
N. 04359/2019REG.PROV.COLL.
N. 00600/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2019, proposto da
Viagogo Ag, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Malinconico, Micael Montinari, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 284;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2019 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Carlo Malinconico e Andrea Giordano dell'Avvocatura Generale dello Stato.
FATTO
1.˗ Viagogo è una società, con sede in Svizzera, che opera nel mercato secondario della vendita dei biglietti per eventi. Essa ha rapporti: i ) dal lato dell’offerta, con qualunque soggetto, ad eccezione degli organizzatori o venditori primari dei biglietti, che sia in possesso di un biglietto e intenda venderlo; ii ) dal lato della domanda, con gli utenti che ricercano un biglietto sul mercato secondario perché non più disponibile sul mercato primario.
2.˗ L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento 5 aprile 2017, n. 33840, ha accertato la commissione da parte della società di una pratica commerciale scorretta consistente: i ) nella mancata indicazione del settore o della fila del biglietto offerto; ii ) nella omessa informazione in ordine al valore facciale del biglietto, in quanto verrebbe mostrato il solo prezzo proposto dal venditore; iii ) nella indicazione della scarsità dei biglietti ricercati e della numerosità di persone interessate ad acquistarli; iv ) nella dicitura Viagogo-Sito ufficiale, idonea a confondere « il consumatore in merito alla reale natura delle offerte presenti sul sito del professionista, dove sono rinvenibili biglietti a prezzi diversi e tendenzialmente maggiori di quelli offerti dal rivenditore ufficiale dell’evento ».
L’Autorità ha imposto l’inserimento sulla piattaforma digitale di « campi a compilazione obbligatoria in cui il venditore inserisce i dati relativi al prezzo di vendita del biglietto sul mercato primario » ed obbligato ad inserire « dati relativi al posto a sedere (settore, file e numero) correlato al biglietto stesso ».
L’Autorità ha inflitto per tali condotte una sanzione pecuniaria di euro 300.000,00, che è stata, con atto del 7 marzo 2018, aumentata, per inottemperanza, ad euro 1.000.00,00.
3.˗ La società ha impugnato tale provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per i motivi poi riproposti in sede di appello e riportati nella motivazione della presente sentenza.
4.˗ Il Tribunale, con sentenza 25 ottobre 2018, n. 10330, ha rigettato il ricorso.
5.˗ La ricorrente in primo grado ha proposto appello.
5.1.˗ Si è costituita in giudizio l’Autorità, chiedendo il rigetto dell’appello.
6.˗ La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 30 maggio 2019.
DIRITTO
1.˗ La questione posta all’esame della Sezione attiene alla legittimità