Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-07-22, n. 201403891

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-07-22, n. 201403891
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403891
Data del deposito : 22 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04118/2008 REG.RIC.

N. 03891/2014REG.PROV.COLL.

N. 04118/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4118 del 2008, proposto da:
Ministero dell'Interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiana Dore, con domicilio eletto presso Sebastiana Dore, in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I TER, n.-OMISSIS-, resa tra le parti, concernente ritardata immissione in ruolo (risarcimento del danno);


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l’avvocato Lilli su delega di Dore e l’avvocato dello Stato Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellato, dichiarato inidoneo al servizio di polizia dopo che aveva chiesto di partecipare al 146° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, aveva ottenuto dal TAR del Lazio l’ammissione con riserva al successivo 149° corso di formazione (ordinanza n. -OMISSIS-) e poi l’annullamento dei giudizi di inidoneità (sentenza n. -OMISSIS-).

Inquadrato in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 novembre 1999 (conclusione del 149° corso, che ha frequentato in forza della tutela cautelare predetta, con esito positivo) ed economica dal 15 gennaio 2001 (effettiva assunzione in servizio), si è rivolto nuovamente al TAR per ottenere la decorrenza dell’inquadramento dal 21 giugno 1999 (data di inquadramento degli allievi che avevano frequentato il 146° corso) ed il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimità dell’agire amministrativo.

2. Il TAR del Lazio, con la sentenza oggi appellata dal Ministero dell’interno (I-ter, n. -OMISSIS-), ha:

- respinto la domanda volta ad ottenere una decorrenza giuridica antecedente (sottolineando che non vi era violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-, che nulla stabiliva in ordine alla decorrenza);

- accolto la domanda risarcitoria, condannando il Ministero alla corresponsione del danno conseguente alla ritardata (rispetto alla data del 21 giugno 1999) immissione in ruolo, commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate nel periodo 21 giugno 1999-15 gennaio 2001, decurtate del 50% in via equitativa per il mancato svolgimento di una prestazione lavorativa, e maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria (criteri in base ai quali il Ministero è tenuto a proporre al ricorrente una somma).

3. Nell’appello, per negare la spettanza del risarcimento, si sostiene:

- che, avendo il TAR ritenuto legittima la decorrenza giuridica dell’inquadramento, non sia giustificabile la pretesa risarcitoria;

- che sia mancata in primo grado una indagine in ordine alla colpa dell’Amministrazione;

- che il provvedimento di esclusione dal concorso sia stato emanato in assoluta buona fede e correttezza, come dimostrato anche dal fatto che il ricorrente sia stata infine inquadrato con la decorrenza che gli spettava (come riconosciuto dalla sentenza di primo grado);

- che conseguentemente nessuna condotta colposa, produttiva di danno nei confronti del ricorrente, sia imputabile all’Amministrazione, che ha agito nel pieno rispetto della legalità.

4. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

4.1. La statuizione del TAR sulla decorrenza ai fini giuridici è motivata con il necessario collegamento con la positiva conclusione della frequentazione del corso di formazione, e comunque si tratta di statuizione autonoma rispetto a quella sulla decorrenza ai fini economici, sicché l’appellato non aveva alcun onere di contestare la prima.

4.2. Come sottolineato dal TAR, l’Amministrazione ha attribuito all’appellato, dopo che aveva superato le prove scritte del 146° corso, carenze attitudinali successivamente risultate insussistenti, non ha ottemperato tempestivamente alle ordinanze cautelari con le quali l’appellato era stato ammesso a frequentare con riserva i corsi di formazione e lo ha costretto ad instaurare due ricorsi per l’esecuzione del giudicato cautelare. Così tenendo un comportamento complessivo negligente e non scusabile, tale da integrare anche sotto il profilo soggettivo la fattispecie risarcitoria di cui all’art. 2043 c.c.

Infatti, secondo quanto prospettato dall’appellato (e confermato dagli atti acquisiti al giudizio, o comunque non smentito dall’Amministrazione):

- in data 15 luglio 1998, in occasione della verifica del possesso dei requisiti attitudinali, è stata riconosciuto dalla Commissione medica non idoneo, per carenze -OMISSIS-

- è stato ammesso con riserva dal TAR con ordinanza n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, ma il Ministero non ha eseguito l’ordinanza cautelare, così da costringerlo a proporre ricorso per l’esecuzione, accolto con ordinanza n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, che ordinava al Ministero di “dare puntuale e sollecita esecuzione all’ordinanza n. -OMISSIS-” entro il termine massimo di quindici giorni;

- seguiva la positiva frequentazione del 149° corso di formazione nel maggio 1999;

- il Ministero comunicava in data 13 ottobre 1999 che non avrebbe potuto frequentare, seppure con riserva, l’ulteriore corso di agente in prova;
seguiva così la proposizione di un ulteriore ricorso per l’esecuzione del giudicato cautelare, che veniva accolto con ordinanza del TAR n. -OMISSIS-in data-OMISSIS-

- il Ministero provvedeva ad assegnare le funzioni di “agente in prova” soltanto in data 15 gennaio 2001.

Come si è esposto all’inizio, i provvedimenti impugnati sono stati infine annullati dal TAR con la sentenza n. -OMISSIS-.

Può aggiungersi che, superato il periodo di prova, nuovi accertamenti sul possesso dei requisiti venivano effettuati in data 13 marzo 2001 e davano esito positivo.

4.3. D’altra parte, il TAR ha applicato correttamente i criteri che (anche secondo l’orientamento di questa Sezione: cfr. Cons. Stato, III, 30 luglio 2013, n. 4020;
4 giugno 2013, n. 3039) disciplinano l’entità del risarcimento per equivalente del danno da omessa o ritardata assunzione.

Ancorché nell’appello non siano stati contestati i criteri ed il periodo di riferimento del danno risarcibile, può aggiungersi che l’appellato ha rilasciato specifica dichiarazione di non aver svolto, nel periodo considerato, alcun’attività lavorativa, e di aver risieduto a -OMISSIS- con la propria madre e di essere stato inserito nello stesso stato di famiglia dal 10 novembre 1999 fino al momento dell’assunzione in servizio.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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