Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2022-08-26, n. 202204047

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2022-08-26, n. 202204047
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204047
Data del deposito : 26 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/08/2022

N. 06274/2022 REG.RIC.

N. 04047/2022 REG.PROV.CAU.

N. 06274/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6274 del 2022, proposto da


Comune di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Impresa Costruzioni e Restauri Diddi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00709/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Impresa Costruzioni e Restauri Diddi S.r.l. e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2022 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Iaria, Bufalini e dello Stato Fiandaca;


Considerato che il periculum in mora allegato da parte appallante non assume i connotati della gravità e irreparabilità richiesti dalla norma processuale per la concessione della misura cautelare, posto che la somma oggetto della condanna non è di entità tale da incidere sugli equilibri finanziari del Comune appellante;

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali della presente fase cautelare;

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