Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-08-10, n. 201804907

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-08-10, n. 201804907
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804907
Data del deposito : 10 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/08/2018

N. 04907/2018REG.PROV.COLL.

N. 02280/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2280 del 2013, proposto dalla Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati M P e F S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F S in Roma, via Crescenzio, n. 20;

contro

La s.s. Società Agricola ‘Le Quattro Terre’ e la Regione Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;

per la riforma

in parte qua , della sentenza n. 83/2013, resa dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Brescia, Sez. II, pubblicata in data 28 gennaio 2013, con la quale era accertato in capo alla allora ricorrente Società agricola ‘Le Quattro Terre’ s.s. il possesso della qualifica di ‘giovane agricoltore’, era annullato il verbale con esito sfavorevole alla domanda di contributo per la ‘Misura 121’ del Piano di sviluppo rurale e si ordinava alle Amministrazioni di adottare gli atti consequenziali con la modifica della graduatoria;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 luglio 2018 il Cons. S C e udito per l’appellante l’Avvocato F S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, la Provincia di Brescia chiede la riforma parziale della sentenza n. 83/13, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione di Brescia, in accoglimento parziale del ricorso proposto dalla Società agricola ‘Le Quattro Terre’, accertava il possesso della qualifica di ‘giovane agricoltore’ e annullava gli atti originariamente gravati in parte qua , con riferimento all’esito sfavorevole relativamente a tale riconoscimento, determinando che le amministrazioni fossero tenute a porre in essere gli atti consequenziali, anche in ordine alla modifica delle graduatorie.

La sentenza del TAR si pronunziava su più aspetti, evidenziando, in via preliminare, la sussistenza dell’interesse in capo alla ricorrente, pur non potendo conseguire essa una posizione immediatamente utile, in ragione della permanenza degli effetti della graduatoria, anche in vista di un eventuale rifinanziamento delle ‘Misure 121 e 311’, per le quali aveva proposto domanda.

Ai fini della comprensione della questione controversa, devono essere riassunte le vicende oggetto di giudizio.

La Società agricola ‘Le Quattro Terre’, con distinte domande, aderiva a due misure del Programma di Sviluppo Rurale, le cui disposizioni attuative erano approvate con decreto regionale n. 10195 del 9 ottobre 2009 (B.U.R.L. 3° suppl. str. al n. 42 del 22 ottobre 2009: doc. 1 e 10 del fascicolo di primo grado).

Si tratta in particolare della ‘Misura 121’ relativa all’" Ammodernamento delle aziende agricole ", che finanzia gli investimenti atti ad ammodernare le aziende agricole, con l'obiettivo di promuove l'innovazione di processo e di prodotto e la riconversione produttiva delle stesse, e della ‘Misura 311’, recante la "Diversificazione verso attività non agricole: Agriturismo ", la quale finanzia gli investimenti sulle strutture aziendali e per l'acquisto di attrezzature ai sensi della disciplina regionale sull'Agriturismo, con l'obiettivo di:

- favorire la diversificazione dell'attività agricola;

- produrre beni e servizi non tradizionalmente agricoli;

- incentivare la permanenza delle popolazioni rurali nelle aree più marginali e svantaggiate con la promozione di nuove opportunità occupazionali;

- riconoscere all'azienda agricola ruoli in campo sociale ed educativo, ambientale, artigianale, commerciale, turistico ed energetico.

In entrambe le misure l’avere un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni consente di avere una serie di vantaggi, che consistono, riguardo alla ‘Misura 121’, nel poter scegliere la forma di finanziamento in conto capitale o conto interessi (v. punto 6 del bando), nell'attribuzione di una percentuale superiore di contribuzione (v. punto n.

6.1.A del bando), nell'avere una maggiorazione di punteggio di 3 punti (v. punto 8, tabella 6 del bando);
riguardo alla ‘Misura 311’, nel poter scegliere la forma di finanziamento in conto capitale o conto interessi (v. punto 7 del bando) e nell'attribuzione di una maggiorazione di punteggio di 7 punti (v. punto 9 tabella 2 del bando).

La definizione di giovane età è fornita nelle note (nota 12 alla misura 121 e nota 5 alla misura 311). Per le società agricole e cooperative è espressamente indicato che tutti i soci devono avere un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

Nell’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente originario – per quanto di interesse del presente grado di giudizio - si doleva dell’interpretazione data dall’Amministrazione alle previsioni del bando, che aveva ritenuto necessaria la compresenza dell’età giovane prevista, ai fini del conseguimento dei detti vantaggi, in capo a tutte le persone fisiche, anche dunque in capo ai soci delle società partecipanti alla società agricola concorrente.

A suo dire, invece, il requisito dell’età doveva essere accertato unicamente con riguardo alle persone fisiche componenti la società richiedente il finanziamento. Nella specie, essendo la società semplice concorrente composta da una persona fisica (agricoltore e amministratore, di età ricompresa tra quelle indicate nei bandi) e da una società a responsabilità limitata, operante nel settore immobiliare, l’Amministrazione avrebbe dovuto attribuire il maggior punteggio e gli altri vantaggi, poiché l’unico socio persona fisica riscontrava il requisito di ‘giovane agricoltore’;
lamentava che, seguendo una diversa interpretazione, si sarebbe alterata la par condicio della competizione.

Inoltre, la volontà dei bandi di favorire l’imprenditoria agricola giovanile sarebbe nella specie rispettata, perché solo al signor Vezzoli risulta assegnata la qualifica di “capo” in quanto amministratore unico.

Quanto alla ‘Misura 121’, con determinazione dirigenziale n. 2175 del 28 ottobre 2010 la Provincia ha approvato graduatoria delle domande ammissibili da trasmettere alla Regione per i successivi adempimenti circa il finanziamento delle istanze (doc. 15 del fascicolo di primo grado).

Circa la ‘Misura 311’, la Regione ha pubblicato sul B.U.R.L. del 30 novembre 2010 il provvedimento di approvazione del finanziamento delle istanze (doc. 9 del fascicolo di primo grado).

La sentenza di prime cure concludeva, per quanto qui d’interesse, aderendo alla prospettazione di parte ricorrente in primo grado, ritenendo che la Provincia avrebbe fatto erronea applicazione della previsione (identica) di cui alla nota 12 della ‘Misura 121’ ed alla nota 5 della ‘Misura 311’, ritenendo che il requisito dell'età " non superiore a 40 anni " andasse applicato, non solo a tutti i soci facenti parte della compagine sociale della richiedente, ma anche ai soci delle società che la stessa compongono e cioè, nel caso di specie, alla Immobiliare Simea s.r.l. (evidentemente non impegnata nell'esercizio di attività agricola) , che risulta essere socia della società semplice ‘Le Quattro Terre’. Il TAR respingeva invece la domanda con riferimento all’attribuzione del maggior punteggio per il requisito ‘Natura 2000’.

Avverso il parziale accoglimento, dunque, sono dirette le censure della Provincia di Brescia.

Con un unico articolato motivo, la Provincia appellante deduce l’erroneità della sentenza per falsa applicazione dei bandi regionali ed, in particolare, delle note 12 del bando ‘Misura 121’ e della nota 5 del bando per la ‘Misura 311’, dell’art. 22, comma 1, reg. CE n. 1698/05 del Consiglio e dell’art. 13 co. 6 del Reg. CE 1974/06 della Commissione e l’irragionevolezza della motivazione, laddove il primo giudice, dopo aver dato conto della situazione della Società ‘Le Quattro Terre’, il cui capitale sociale è quasi interamente intestato (99%) alla Società immobiliare Ismea s.r.l., ha dato maggiore rilevanza al fatto che l’amministratore della Società richiedente fosse il socio persona fisica di età ricompresa nei bandi.

L’originario ricorrente non si è costituito per resistere.

All’udienza di discussione del 24 luglio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I - Osserva il Collegio che l’appello è fondato e deve essere accolto.

Occorre innanzi tutto ricostruire la disciplina di riferimento.

L’art. 22 reg. CE n. 1698/05 del Consiglio prevede al comma 1: “ Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), è concesso ad agricoltori:

a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate;

c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola ”.

A tale disposizione fa riferimento anche il Reg. CE 1974/06, che prevede la possibilità di applicare condizioni specifiche a favore dell’imprenditore agricolo come unico capo dell’azienda.

La qualità di capo dell’azienda è prevista come requisito premiale dai bandi in argomento.

Come già evidenziato i bandi, invece, prevedono la necessità del requisito della giovane età per tutti i soci. Tuttavia, nel presente giudizio si verte della legittimità o meno non dei bandi con riguardo alla disciplina comunitaria, ma della lettura datane dall’Amministrazione in sede applicativa. Sosteneva, infatti, la parte ricorrente che la previsione dovesse essere interpretata nel senso che “ tutti i soci imprenditori agricoli e, quindi, titolari di presa agricola, devono avere un’età ricompresa tra i 18 ed i 40 anni”.

II – Orbene, la Società originaria ricorrente è una società semplice con due soci, una persona fisica, amministratore unico nato in data 1979, una persona giuridica, la Immobiliare Simea s.r.l., cui è intestato il 99% del capitale sociale.

Al fine della riconduzione alla tipologia di società agricola, è necessario che la società abbia come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura, come individuata dall’art. 2135 del codice civile e delle attività connesse. L’articolo 36, comma 8, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha modificato l’art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, indicando che non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole le attività commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari purché esse siano finalizzate a migliorare l’attività agricola. Con la circolare 50/E 2010, l’Agenzia delle entrate ha, tra l’altro, chiarito che la società che effettui attività di locazione, comodato e affitto di immobili per uso abitativo, oppure terreni e fabbricati a uso strumentale delle attività agricole, resta agricola solo se queste attività sono marginali, con entrata non superiori al 10% del ricavo complessivo.

L’altro socio – nella fattispecie in esame - non esercita attività agricola o connessa.

Ancora, si deve evidenziare che la società agricola deve obbligatoriamente avere l’indicazione nella ragione o denominazione sociale del termine “società agricola”.

Inoltre, nel caso di società di persone – come è nella specie - almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto. I rimanenti soci non devono essere necessariamente agricoltori, indipendentemente dal loro numero.

Nel caso in esame, tali due requisiti sono formalmente rispettati.

Tuttavia, il Collegio rileva che nel caso di specie:

- per quanto riguarda la formazione della volontà sociale, vige la regola della maggioranza e sotto tale aspetto è evidente che le decisioni nella società richiedente il beneficio sono sottratte alla disponibilità del socio con capitale dell’1%, mentre il 99% del capitale è detenuto da una società che si occupa di tutt’altro settore;

- l’art. 2262 del codice civile dispone che " salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utile dopo l'approvazione del rendiconto ", sicché tale trattamento della società di persone rispetto alle società di capitali è giustificato sulla base del maggiore rischio che corrono i soci delle società di persone, i quali sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali;
tuttavia nel caso in discussione, il 99% del capitale è di proprietà di una società a responsabilità limitata;

- nella società semplice ciascun socio può effettuare tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, fatta salva la possibilità per gli altri soci di opporsi alla operazione, con conseguente decisione finale della maggioranza, che appartiene, nella specie, ad una società immobiliare.

III - Tali notazioni in realtà evidenziano una peculiare situazione, che - sia pur resa possibile, da punto di vista puramente ‘formale’, dall’utilizzo della forma societaria prescelta – impone di escludere che si possa individuare una ‘società agricola’ in ordine alla applicazione della normativa di settore, ispirata dalla finalità – rilevante anche nella normativa comunitaria - di incentivazione dell’imprenditoria agricola giovanile.

Di fatto, pur essendo assegnata la qualifica di amministratore ad un ‘giovane’ socio, nella specie, in considerazione dell’assetto societario in concreto così fortemente caratterizzato dalla presenza dell’altro socio (s.r.l. immobiliare), tutte le decisioni ed anche i risultati economici risultano imputabili ad un imprenditore non agricolo e non rientrante nei ‘parametri di età’ previsti dal bando e dalla disciplina eurounitaria.

Ad avviso della Sezione, la normativa di settore e gli interessi pubblici coinvolti non consentono una lettura dei bandi puramente formalistica, che conduca ad applicazioni ‘elusive’ delle finalità ad esso sottostanti e volute dall’ordinamento nazionale e sovranazionale.

Ne deriva che risulta fondato l’appello, perché la sentenza di prime cure non ha correttamente interpretato i bandi in argomento con riferimento alla disciplina contenuta nei regolamenti comunitari.

IV - A riguardo risultano decisive anche le seguenti considerazioni.

Se è, infatti, vero che i bandi non facevano espressa menzione della necessità di riscontro del requisito dell’età anche in capo ai componenti – persone fisiche – dell’eventuale socio - persona giuridica – della società agricola concorrente, non è in dubbio che i bandi prevedessero espressamente che il requisito dovesse sussistere, al fine di ottenere i maggiori vantaggi, per tutti i soci della società agricola o cooperativa.

Tale dato non è messo in discussione e risulta confermato dal giudice di prime cure.

Peraltro, i bandi non sono stati tempestivamente gravati per la parte in cui hanno indicato i necessari requisiti.

Si tratta, dunque, di valutare se, alla luce delle disposizioni regolamentari europee, sopra richiamate, risulti compatibile una lettura che consideri rilevante unicamente l’età del socio fisico e non quella dei membri delle eventuali persone giuridiche che compongano l’assetto societario.

Il primo giudice perviene ad una complessa soluzione, secondo la quale ritiene – sulla base di un orientamento già espresso - che sia rilevante, all’interno di un assetto societario, unicamente l’età di coloro che svolgono attività di agricoltore.

Tale conclusione, in vero, non trova conferma né nel dato letterale dei bandi né in un’interpretazione sistematica.

Infatti, con riguardo a quanto stabilito dai regolamenti, come sopra specificato, ha invece rilevanza la qualifica di ‘giovane imprenditore agricolo’ che non è esclusa nel caso in cui si tratti di una società agricola.

La stessa normativa europea, anziché ritenere irrilevante la qualità (età) dei componenti – persone fisiche – delle persone giuridiche, ha elaborato regole, che, sebbene siano state esplicitate nella circolare (n. ACIU.142.2015, paragrafo 12) Agea in epoca successiva ai fatti di causa, possono adiuvare nell’indagine interpretativa.

Tale circolare evidenzia proprio la necessità di valutare l’età delle persone fisiche all’interno delle persone giuridiche partecipanti ai bandi, in modo differente ed a seconda delle tipologie di società.

Ciò a cui viene dato rilievo ai fini della sussistenza della qualità di “ giovane imprenditore agricolo ” è la verifica della data di insediamento come socio e la dimostrazione del controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica.

Nella specie in esame, si verte, tuttavia, in una situazione ancor più riconducibile ad attività da considerare elusive quanto al procedimento in questione, poiché la società semplice risulta composta – come precisato – dall’1% dal socio persona fisica, agricoltore e rientrante nella fascia di età beneficiata, e dal 99 % da una società a responsabilità limitata, per di più con oggetto sociale immobiliare.

Ove si procedesse, dunque, a ricercare la presenza di giovani agricoltori all’interno della compagine sociale della società a responsabilità limitata che detiene il 99% della ‘Le Quattro Terre’, non si potrebbe ottenere alcun risultato positivo.

Pertanto, pur se in termini generali non può ritenersi condivisibile l’argomentazione dell’Amministrazione, con riguardo alla negata riferibilità dell’età, in via astratta, unicamente a colui che dirige l’impresa agricola, poiché al contrario – ove organizzata in forma societaria e qualora non emergano elementi di fatto contrari– si deve definire ‘giovane imprenditore agricolo’ anche la società in cui un giovane eserciti il controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, risulta del tutto condivisibile il motivo d’appello, laddove evidenzia che la Società immobiliare, socia de ‘Le Quattro Terre’, risultava necessariamente – nella realtà dei fatti – con poteri di gestione sociale, propri dei soci delle società semplici.

Stante, poi, l’evidenziata consistenza delle quote della società immobiliare (99%), il meccanismo posto in essere risulta effettivamente dissonante con la finalità della disposizione finalizzata a premiare esclusivament i giovani agricoltori e non società con oggetto caratterizzato in maniera quasi totalitaria da altri ambiti di speculazione imprenditoriale e composta, quasi per la totalità, da soggetti di diversa età rispetto a quella necessaria per la spettanza dei benefici.

Né peraltro, la condivisione della tesi dell’originario ricorrente condurrebbe ad un favor partecipations, poiché al contrario essa condurrebbe all’alterazione della spettanza dei benefici per le finalità come volute dalla più volte richiamata normativa comunitaria.

Anzi, la par condicio era garantita, nella specie, dalla conoscenza delle regole da parte di tutti i partecipanti e nella possibilità di operare conseguentemente le decisioni imprenditoriali ed organizzative preferite.

Del resto, la scelta imprenditoriale della Società originaria ricorrente non è posta in discussione, essendo rimessa alle libere valutazioni dell’imprenditore, tuttavia, essa non può determinare una compressione delle finalità di agevolazione a favore di agricoltori effettivamente tali ed effettivamente giovani, cui si dirigono le misure europee.

V – Pertanto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, deve essere respinto il ricorso di primo grado n. 1387/2010.

In ragione del principio di soccombenza, la Società Agricola Le Quattro Terre è condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della Provincia di Brescia, che sono determinate in euro 2000,00 (duemila/00);
le spese sono invece compensate con la Regione.

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