Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-08-10, n. 201804907
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Testo completo
Pubblicato il 10/08/2018
N. 04907/2018REG.PROV.COLL.
N. 02280/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2280 del 2013, proposto dalla Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Magda Poli e Francesco Storace, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Storace in Roma, via Crescenzio, n. 20;
contro
La s.s. Società Agricola ‘Le Quattro Terre’ e la Regione Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la riforma
in parte qua , della sentenza n. 83/2013, resa dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Brescia, Sez. II, pubblicata in data 28 gennaio 2013, con la quale era accertato in capo alla allora ricorrente Società agricola ‘Le Quattro Terre’ s.s. il possesso della qualifica di ‘giovane agricoltore’, era annullato il verbale con esito sfavorevole alla domanda di contributo per la ‘Misura 121’ del Piano di sviluppo rurale e si ordinava alle Amministrazioni di adottare gli atti consequenziali con la modifica della graduatoria;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 luglio 2018 il Cons. Solveig Cogliani e udito per l’appellante l’Avvocato Francesco Storace;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, la Provincia di Brescia chiede la riforma parziale della sentenza n. 83/13, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione di Brescia, in accoglimento parziale del ricorso proposto dalla Società agricola ‘Le Quattro Terre’, accertava il possesso della qualifica di ‘giovane agricoltore’ e annullava gli atti originariamente gravati in parte qua , con riferimento all’esito sfavorevole relativamente a tale riconoscimento, determinando che le amministrazioni fossero tenute a porre in essere gli atti consequenziali, anche in ordine alla modifica delle graduatorie.
La sentenza del TAR si pronunziava su più aspetti, evidenziando, in via preliminare, la sussistenza dell’interesse in capo alla ricorrente, pur non potendo conseguire essa una posizione immediatamente utile, in ragione della permanenza degli effetti della graduatoria, anche in vista di un eventuale rifinanziamento delle ‘Misure 121 e 311’, per le quali aveva proposto domanda.
Ai fini della comprensione della questione controversa, devono essere riassunte le vicende oggetto di giudizio.
La Società agricola ‘Le Quattro Terre’, con distinte domande, aderiva a due misure del Programma di Sviluppo Rurale, le cui disposizioni attuative erano approvate con decreto regionale n. 10195 del 9 ottobre 2009 (B.U.R.L. 3° suppl. str. al n. 42 del 22 ottobre 2009: doc. 1 e 10 del fascicolo di primo grado).
Si tratta in particolare della ‘Misura 121’ relativa all’" Ammodernamento delle aziende agricole ", che finanzia gli investimenti atti ad ammodernare le aziende agricole, con l'obiettivo di promuove l'innovazione di processo e di prodotto e la riconversione produttiva delle stesse, e della ‘Misura 311’, recante la "Diversificazione verso attività non agricole: Agriturismo ", la quale finanzia gli investimenti sulle strutture aziendali e per l'acquisto di attrezzature ai sensi della disciplina regionale sull'Agriturismo, con l'obiettivo di:
- favorire la diversificazione dell'attività agricola;
- produrre beni e servizi non tradizionalmente agricoli;
- incentivare la permanenza delle popolazioni rurali nelle aree più marginali e svantaggiate con la promozione di nuove opportunità occupazionali;
- riconoscere all'azienda agricola ruoli in campo sociale ed educativo, ambientale, artigianale, commerciale, turistico ed energetico.
In entrambe le misure l’avere un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni consente di avere una serie di vantaggi, che consistono, riguardo alla ‘Misura 121’, nel poter scegliere la forma di finanziamento in conto capitale o conto interessi (v. punto 6 del bando), nell'attribuzione di una percentuale superiore di contribuzione (v. punto n. 6.1.A del bando), nell'avere una maggiorazione di punteggio di 3 punti (v. punto 8, tabella 6 del bando); riguardo alla ‘Misura 311’, nel poter scegliere la forma di finanziamento in conto capitale o conto interessi (v. punto 7 del bando) e nell'attribuzione di una maggiorazione di punteggio di 7 punti (v. punto 9 tabella 2 del bando).
La definizione di giovane età è fornita nelle note (nota 12 alla misura 121 e nota 5 alla misura 311). Per le società agricole e cooperative è espressamente indicato che tutti i soci devono avere un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
Nell’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente originario – per quanto di interesse del presente grado di giudizio - si doleva dell’interpretazione data dall’Amministrazione alle previsioni del bando, che aveva ritenuto necessaria la compresenza dell’età giovane prevista, ai fini del conseguimento dei detti vantaggi, in capo a tutte le persone fisiche, anche dunque in capo ai soci delle società partecipanti alla società agricola concorrente.
A suo dire, invece, il requisito dell’età doveva essere accertato unicamente con riguardo alle persone fisiche componenti la società richiedente il finanziamento. Nella specie, essendo la società semplice concorrente composta da una persona fisica (agricoltore e amministratore, di età ricompresa tra quelle indicate nei bandi) e da una società a responsabilità limitata, operante nel settore immobiliare, l’Amministrazione avrebbe dovuto attribuire il maggior punteggio e gli altri vantaggi, poiché l’unico socio persona fisica riscontrava il requisito di ‘giovane agricoltore’; lamentava che, seguendo una diversa interpretazione, si sarebbe alterata la par condicio della competizione.
Inoltre, la volontà dei bandi di favorire l’imprenditoria agricola giovanile sarebbe nella specie rispettata, perché solo al signor ZO risulta assegnata la qualifica di “capo” in quanto amministratore unico.
Quanto alla