Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-10-01, n. 202106590

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-10-01, n. 202106590
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202106590
Data del deposito : 1 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/10/2021

N. 06590/2021REG.PROV.COLL.

N. 01383/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2021, proposto da
Francavilla Teresa M in qualità di erede del Sig. M G, M A P in Qualità di erede del Sig. M G, M C A in Qualità di erede del Sig. M G, Mongelli Domenica M in Qualità di erede del Sig. M G, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato A E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Alberobello, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Alberobello - Area Ufficio Tecnico non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1582/2020, resa tra le parti, concernente l’annullamento della:

1) Ordinanza n. 213 R.G. del 22.10.2019 (doc. 1 del ricorso di primo grado) a firma del Responsabile dell'U.T.C., ing. Consoli Dante, avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile eseguito in assenza di Permesso di Costruire, sito alla c.da Bosco Selva n. 13/A, identificato catastalmente al Foglio 38 p.lla 116, di proprietà del sig. M G”, notificata il 24.10.2019 a M G mediante consegna di copia a mani della sig.ra M C A, figlia, all'epoca, convivente del sig. M G;

2) ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi: a) il verbale di accertamento inottemperanza prot. n. 19985 del 05.10.2019 (doc. 2 del ricorso di primo grado) emesso dagli Agenti del Corpo Polizia Locale di Alberobello, notificato al sig. M G a mani del figlio, sig. M A P;
b) la nota di comunicazione prot. 13058 del 04.07.2019 inviata dall'U.T.C. al Corpo di Polizia Locale, richiamata nel verbale di accertamento inottemperanza, avente ad oggetto l'ordine di servizio di accertare l'inottemperanza, di contenuto sconosciuto.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alberobello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2021 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e udito per le parti l’avvocato A E.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto al TAR per la Puglia il Sig. A P M nella qualità di amministratore di sostegno del padre, sig. M G invocava l’annullamento dei seguenti atti: 1) l’ordinanza n. 213 R.G. del 22.10.2019, a firma del responsabile dell’U.T.C., avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile eseguito in assenza di Permesso di Costruire, sito alla c.da Bosco Selva n. 13/A, identificato catastalmente al Foglio 38 p.lla 116, di proprietà del sig. M G”, notificata il 24.10.2019 mediante consegna di copia a mani della sig.ra M C A, figlia convivente del sig. M G;
2) ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi: a) il verbale di accertamento inottemperanza prot. n. 19985 del 05.10.2019, emesso dagli Agenti del Corpo Polizia locale di Alberobello, notificato al sig. M G a mani del figlio, sig. M A P;
b) la nota di comunicazione prot. 13058 del 04.07.2019 inviata dall’U.T.C. al Corpo di Polizia locale, richiamata nel verbale di accertamento inottemperanza, avente a oggetto l’ordine di servizio di accertare l’inottemperanza, di contenuto sconosciuto.

2. Il primo giudice in parte dichiarava inammissibile e in parte respingeva il ricorso.

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propongono appello gli eredi del defunto sig. M G, lamentandone l’erroneità innanzitutto per la mancata interruzione del giudizio di prime cure all’indomani del decesso del sig. M G. Secondo gli appellanti, infatti, in data 01.11.2020 decedeva in Alberobello il ricorrente sig. M G. I procuratori di primo grado di quest’ultimo, avutane conoscenza a mezzo comunicazione email del 16.11.2020 (depositata unitamente all’atto di interruzione del giudizio), prontamente in data 23.11.2020 depositavano l’istanza di interruzione del giudizio ai sensi degli artt. 79 e 80 c.p.a. e con le note di trattazione di udienza, depositate pure il 23.11.2020, reiteravano la richiesta di interruzione del giudizio. Ciò nonostante il primo giudice non provvedeva a disporre la detta interruzione ai sensi degli artt. 79 e 80 c.p.a.

4. Costituitasi in giudizio l’amministrazione comunale evidenzia che il giudizio non doveva essere interrotto in quanto la notizia del decesso non era stata veicolata secondo quanto previsto dall’art. 300 c.p.c., a mente del quale nella ipotesi della morte della parte costituita a mezzo di procuratore “questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti”.

5. L’appello è fondato e merita di essere accolto in relazione al primo dei dedotti motivi e ciò consente di assorbire l’esame delle ulteriori censure. Dall’esame degli atti di causa emerge, infatti, che con note di udienza del 23 novembre 2020 veniva chiesta dai difensori dell’originario ricorrente l'interruzione del giudizio indicando l’avvenuto deposito del certificato di morte. L'udienza del 3 dicembre 2020 si teneva senza la partecipazione da remoto degli avvocati, vigendo il disposto dell'art. 4 d.l. 28/2020: "In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza." e dell'art. 25 d.l. 137/2020: "1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.

2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio." Tanto premesso deve ritenersi che le note d’udienza depositate in data 23 novembre 2020 abbiano efficacia equipollente alla dichiarazione d’udienza, dovendosi ritenere che il diritto di difesa non sia stato compresso dalla normativa emergenziale in materia di covid-19, ma che al contrario le disposizioni sopra indicate abbiano individuato modalità eccezionali alternative di realizzazione del contraddittorio processuale. Pertanto, un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del disposto dell’art. 300 c.p.c. unitamente alla normativa emergenziale sopra citata, induce il Collegio a ritenere che l’avvenuto decesso dell’originario ricorrente sia avvenuto nelle forme tassative previste dalla disciplina processuale, ossia con le note d’udienza equivalenti alla dichiarazione in udienza.

6. E’ evidente che la mancata interruzione del giudizio da parte del TAR si è tradotta in una lesione del diritto di difesa in capo agli eredi dell’originario ricorrente, non risultando rispettate le garanzie difensive previste a favore degli stessi, e ciò comporta, in omaggio ai principi esternati dalle sentenze nn. 10, 14 e 15 del 2018 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la necessità ex art. 105 c.p.a. di annullamento della sentenza impugnata con rinvio del giudizio dinanzi al TAR.

7. La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

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