Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-09-08, n. 202308210

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-09-08, n. 202308210
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308210
Data del deposito : 8 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/09/2023

N. 08210/2023REG.PROV.COLL.

N. 04483/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4483 del 2018, proposto da
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S C e F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S C in Roma, piazza della Libertà n. 20;

contro

Comune di Udine, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M, C M e Nicolo' Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicolo' Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini n.34;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00368/2017, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Udine;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il Cons. A F e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’Azienda Ospedaliera – Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine, in data 7.12.2006, sottoscriveva un Accordo di Programma con l’Università degli Studi di Udine e il Comune di Udine, avente per oggetto la realizzazione della nuova centrale tecnologica dell’Ospedale e di un impianto di cogenerazione all’interno della stessa centrale, sia al servizio dell’Ospedale, sia al servizio di una rete di teleriscaldamento cittadino.

1.1. In attuazione alla previsione di programma, l’Azienda Ospedaliera provvedeva alla indizione e gestione di una gara in ambito comunitario per l’affidamento di una concessione trentennale per la costruzione e la gestione della nuova centrale tecnologica, dell’impianto di cogenerazione di cuniculi tecnologici e del centro di servizi e laboratori, nonché della suddetta rete di teleriscaldamento cittadino. In esito all’espletamento della gara comunitaria veniva affidata la concessione di costruzione e gestione delle suddette opere all’ATI composta da Siram s.p.a., quale mandataria, Rizzani de Eccher s.p.a., CPL Concordia Soc. Coop. cons., in qualità di mandanti, sulla scorta del progetto definitivo prodotto nella gara dal medesimo raggruppamento temporaneo di imprese.

1.2. In data 17.2.2010, le imprese facenti parte dell’ATI costituivano la società progetto denominata Aton per il Progetto s.r.l., la quale subentrava automaticamente negli obblighi e nei diritti inerenti la concessione, ai sensi dell’art. 6 della convenzione e dell’art. 156 del d.lgs. n. 163/2006. Sul progetto definitivo prodotto dal concessionario, veniva approvato il progetto esecutivo generale, complessivo di tutte le opere oggetto della concessione, inclusa la rete di teleriscaldamento, unitamente al primo atto aggiuntivo alla concessione, al nuovo cronogramma ed al nuovo piano economico – finanziario. Iniziati i lavori, la convenzione veniva successivamente modificata con due ulteriori atti aggiuntivi, anche in funzione della perizia di variante per diversi e maggiori lavori, resisi necessari.

2. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (in seguito anche ASUI), succeduta ex lege all’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine, agiva affinchè, previo accertamento degli obblighi pecuniari in capo al Comune di Udine discendenti dall’Accordo di programma, l’Amministrazione resistente venisse condannata al pagamento del dovuto, maggiorato di interessi moratori. L’ASUI aveva individuato, quale quota parte dei costi di gestione imputabili al Comune, l’importo di euro 1.367.536,10 (individuato come da quadro economico B allegato sub A al decreto n. 1107 del 2013, recante il quadro finale dell’ammontare dei lavori e delle spese tecniche). Il Comune di Udine, invece, con nota dd. 28/11/2014, aveva prospettato un ristoro di molto inferiore, pari ad euro 150.000,00.

La controversia, in sostanza, riguardava solo l’impianto di cogenerazione costruito all’interno della centrale tecnologica dell’Ospedale e alla collegata rete di teleriscaldamento cittadino: opere di cui aveva beneficiato, oltre che l’Azienda anche il comune di Udine.

Secondo l’Azienda ricorrente la quota a carico del Comune era pari a complessivi Euro 1.367.547,99, corrispondente all’ 11, 8% dei costi sostenuti per le suddette opere, suddivisi per le seguenti voci: A) progettazione preliminare euro 47.001, 88, pubblicazione del bando di gara euro 1.645,30, compenso della commissione giudicatrice euro 9.210,44, totale euro 57.857,62 di pertinenza del Comune;
B) collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera euro 20.703,80, compenso per il direttore operativo impianti meccanici euro 2.627,70, incarichi di supporto al RUP euro 2.813,80, incentivi di legge ai dipendenti pubblici per le attività di progettazione e di realizzazione di opere e lavori pubblici euro 32.346,00, totale euro 58.491,30 di pertinenza del Comune;
C) spese in fase di progettazione ed esecuzione da quadro B del quadro economico euro 1.251.199,17 di pertinenza del Comune.

2.1. Con ordinanza collegiale n. 258/2017, il Tribunale adito ordinava al Comune di Udine di prendere posizione sulla quota di ripartizione dei costi e sulle singole voci di costo indicate dall’Azienda.

3. Il Tribunale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 368 del 2017, dopo aver ritenuto infondate le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso proposte dal Comune di Udine, accoglieva solo in parte il ricorso di ASUI, ossia limitatamente alla condanna per l’importo di euro 116.348,92, oltre agli accessori tributari e previdenziali, ove dovuti, e agli interessi moratori dalla data di notificazione del ricorso alla data del soddisfo effettivo. Non veniva invece accolta la maggiore richiesta di condanna per euro 1.251.199,17, avendo il T.A.R. ritenuto non dovuto dal Comune questo ulteriore importo. Secondo il Collegio di prima istanza, gli oneri che le parti dell’Accordo di programma avevano deciso fossero condivisi tra l’Azienda Ospedaliera e il Comune di Udine erano esclusivamente quelli relativi alla fase della progettazione preliminare e di gestione del rapporto con il concessionario, ivi compresi i costi dei collaudatori e del RUP. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 19 della convenzione accessiva alla concessione di costruzione e gestione, il contributo pubblico erogato dall’ospedale riguardava solo opere riguardanti esclusivamente al nosocomio, e non anche quelle dell’impianto di cogenerazione e della rete di teleriscaldamento, destinate al servizio del Comune.

Pertanto, tutte le spese di realizzazione e gestione del servizio di teleriscaldamento dovevano essere poste integralmente a carico del concessionario, preposto anche alla realizzazione della centrale termica dell’ospedale, la cui superiore capacità di produzione del calore, rispetto alle esigenze dell’ospedale stesso, sarebbe stata utilizzata a favore della rete di teleriscaldamento da realizzarsi nella zona nord di Udine.

4. L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine ha proposto appello, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, non essendo condivisibile l’interpretazione ed applicazione da parte del T.A.R. delle clausole dell’Accordo di programma e della convenzione di costruzione e gestione delle opere, posto che tali statuizioni determinerebbero il disconoscimento di più del 90% delle spese di gestione rimaste così a carico dell’ASUI, nonostante esse riguardassero opere di esclusivo interesse comunale. L’appellante ha concluso, chiedendo: “ Voglia l’Ecc.mo Consiglio di Stato, in parziale riforma della sentenza impugnata:1) Accertare che a carico del Comune di Udine vanno posti i maggiori costi di gestione, sostenuti dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria S Maria della Misericordia (ora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine) per la realizzazione dell’impianto di cogenerazione e della rete di teleriscaldamento, ai sensi dell’art. 7, n. 4 dell’Accordo di Programma sottoscritto dalle parti in data 7/12/2006, e il conseguente obbligo di rifusione pro-quota del Comune all’Azienda appellante, per il maggior importo capitale di Euro 1.251.199,17;
2) previo accertamento dell’inadempimento a quanto disposto dall’art. 7, c. 4, dell’Accordo di programma dd. 17.12.2006, condannare – per le causali esposte – il Comune di Udine, in persona del Sindaco in carico pro tempore al pagamento in favore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine dell’importo di euro 1.251.199,17, oltre agli interessi legali – moratori ai sensi dell’art. 1284 c.c., così come modificato dall’art. 17 del d.l. 132/14, convertito in L. 162/14, dalla domanda al saldo”.

5. Il Comune di Udine si è costituito in resistenza, proponendo appello incidentale perché sia dichiarata l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso di primo grado notificato dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine al Comune di Udine in data 22 giugno 2016.

6. Le parti con successive memorie hanno ribadito le proprie difese.

7. All’udienza dell’11 maggio 2023, la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

8. L’appellante, in parziale riforma della sentenza impugnata, contesta la statuizione del T.A.R. nella parte in cui, sulla base dell’Accordo di programma del 7.12.2006, ha valorizzato i commi 1 e 2 dell’art. 4 di tale Accordo, laddove si stabilisce che ‘ il finanziamento delle opere e della gestione correlate al teleriscaldamento farà capo esclusivamente ai canoni per il servizio a favore del concessionario ’ e che ‘ relativamente alla realizzazione delle opere del presente accordo nessun onere è in capo al Comune’ , per concludere, che già in base a queste clausole ‘dunque nulla più è dovuto dal Comune ’.

La sentenza non terrebbe conto della disposizione di cui all’art. 7, comma 4, del medesimo Accordo di programma, laddove prevede che ‘ i costi di gestione di tutta la fase di gara e della fase esecutiva, sino all’ultimazione dei lavori e loro collaudazione, ivi compresi gli incentivi di legge, saranno a carico del Comune e dell’Ospedale in proporzione all’entità degli importi delle opere di rispettiva pertinenza’.

Secondo l’appellante, le due disposizioni non sarebbero tra loro confliggenti, ma regolerebbero due diverse tipologie di costi: dalla prima il Comune è esentato, dalla seconda no e vi deve concorrere pro quota . Tale concorso si attuerebbe non solo per le spese di gestione della fase di gara, ma anche di quella della fase successiva di esecuzione e coprirebbe, come limite temporale, tutti gli oneri di gestione sino alla collaudazione dei lavori. Non vi sarebbero dubbi, sia in base all’interpretazione letterale, sia in base all’interpretazione logico sistematica, che la previsione del concorso spese copra queste ulteriori fasi in cui sono maturati gli oneri relativi alla gestione. Se così non fosse, verrebbe arbitrariamente ridotta la portata precettiva dell’art. 7, comma 4, escludendo la fase esecutiva che ha seguito la fase di gara, come ritiene erroneamente la sentenza impugnata.

Diversamente da quanto ritenuto dal Collegio di prime cure, secondo l’Azienda Sanitaria, anche da una corretta interpretazione dell’art. 19 della convenzione non si potrebbe trarre alcun argomento che possa annullare, nel rapporto ASUI – Comune, la specifica prescrizione sul riparto dei costi di gestione della fase esecutiva di cui all’art. 7, comma 4, dell’Accordo di programma.

9. Con l’appello incidentale, il Comune di Udine ha riproposto le eccezioni di inammissibilità e tardività del ricorso di primo grado, lamentando che il Tribunale amministrativo avrebbe errato nel respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso non era stato notificato all’Università degli Studi di Udine, autorità coemanante dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 17 dicembre 2006. Denuncia anche l’erroneità della statuizione di rigetto dell’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo, non essendo stato lo stesso notificato nel termine decadenziale di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento del Sindaco di Udine del 28 novembre 2014, con cui venivano rese note le determinazioni finali.

10. Le critiche proposte con l’appello principale sono infondate per i rilievi di seguito enunciati.

Dal rigetto dell’appello principale consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale per difetto di interesse.

11. L’oggetto della controversia è limitato alla debenza o meno da parte del Comune di Udine della somma di 1.251.199,17, pari all’11,98% delle spese sostenute in fase di progettazione ed esecuzione da quadro B del quadro economico.

11.1. L’esame della questione impone la lettura degli atti relativi all’assetto negoziale tra le parti.

L’art. 4 dell’Accordo di programma del 7.12.2006 (rubricato ‘ Finanziamento delle opere ’) ai commi 1 e 2, stabilisce testualmente che ‘ il finanziamento delle opere e della gestione correlate al teleriscaldamento farà capo esclusivamente ai canoni per il servizio a favore del concessionario ’ e che ‘ relativamente alla realizzazione delle opere del presente accordo nessun onere è in capo al Comune ’.

Dalla piana lettura della disposizione, secondo una interpretazione letterale, si deduce che il finanziamento delle opere e della gestione correlate al teleriscaldamento viene garantita dal versamento dei canoni del servizio a favore del concessionario.

Le parti stabiliscono, inoltre, in modo chiaro e inequivocabile che relativamente alle opere dell’Accordo il programma ‘ nessun onere è in capo al Comune ’.

L’art. 7, comma 4, del medesimo Accordo di programma (rubricato “ Coordinamento delle azioni e creazione della struttura tecnico – amministrativo – contabile” ) statuisce, invece, che ‘ i costi di gestione di tutta la fase di gara e della fase esecutiva, sino all’ultimazione dei lavori e loro collaudazione, ivi compresi gli incentivi di legge saranno a carico del Comune e dell’Ospedale in proporzione all’entità degli importi delle opere di rispettive pertinenza’.

11.2. Il Comune di Udine contesta la debenza delle somme richiesta dall’ASUI, sostenendo che l’Azienda Ospedaliera si era impegnata a realizzare le opere, sia di proprio interesse che di interesse del Comune di Udine, utilizzando un modello gestionale che separava tutte le spese di realizzazione delle opere medesime, ivi comprese le spese tecniche dovute al concessionario. L’Accordo avrebbe permesso da un lato all’Azienda di pagare quanto realizzato nel suo interesse, tramite i canoni di gestione da corrispondere al concessionario, mentre quanto realizzato in ordine al teleriscaldamento, doveva essere recuperato dal concessionario realizzatore, a mezzo del pagamento dei canoni da parte delle utenze servite dal teleriscaldamento.

L’Ente municipale afferma che a carico del Comune dovevano rimanere esclusivamente le spese collegate alla progettazione preliminare, alle attività gestionali ivi comprese le spese per il RUP e per i tecnici che avevano assistito ai collaudi, entro il limite percentuale dell’incidenza delle opere di teleriscaldamento sul complesso delle opere realizzate nell’ambito dei lavori di costruzione della nuova centrale tecnologica del Nuovo Ospedale di Udine.

12. Il Collegio ritiene che tale assunto, condiviso dal Giudice di prima istanza, è in linea con la statuizione contenute nell’art. 4 dell’Accordo di programma, sopra citata.

Orbene, si è letto che l’art. 7, comma 4, del medesimo Accordo di programma ha statuito che i costi di gestione di tutta la fase di gara e della fase esecutiva sino all’ultimazione dei lavori e loro collaudazione devono essere posti a carico del Comune e dell’Ospedale in proporzione all’entità degli importi delle opere di rispettiva pertinenza.

12.1. Appare all’evidenza un difetto di coordinamento tra l’art. 4 e l’art. 7, comma 4, dell’Accordo di programma, posto che il tenore letterale delle disposizioni non ha evidenziato in modo univoco e preciso l’intento negoziale, sicchè alla soluzione della controversia deve pervenirsi facendo applicazione della interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nell’Accordo di programma, criterio utilizzato dal Giudice di prima istanza per giungere alle conclusioni rassegnate in sentenza, secondo i canoni legali di ermeneutica contrattuale.

L’art. 1363 c.c. stabilisce che le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto, secondo la regola della interpretazione globale. La giurisprudenza esclude la sussidiarietà di tale criterio interpretativo rispetto al canone dell’interpretazione letterale, poiché una interpretazione analitica, che non tenga conto del senso complessivo dell’atto, comporta il rischio di fraintendere il significato delle singole clausole, le quali trovano spiegazione nella coerente regolamentazione dell’affare.

Nell’interpretazione di un accordo negoziale, il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo, nell’articolo 1362, comma 1, c.c., alla comune intenzione delle parti, impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche nel caso in cui il testo, come nella specie, appaia chiaro, ma incoerente;
pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti deve essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell’interpretazione letterale delle clausole, assume rilevanza anche il criterio logico – sistematico, di cui all’articolo 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole attinenti alla materia in contesa ( ex multis Corte di Cass. n. 12664 del 2020).

12.2. Nella specie, l’interpretazione sistematica deve essere condotta con riferimento al rapporto negoziale nella sua globalità, posto che la volontà delle parti va desunta anche dalla lettura della concessione di costruzione e gestione, prescelta dai firmatari dell’Accordo di programma per la realizzazione dell’opera pubblica, in particolare dell’impianto di cogenerazione e della rete di teleriscaldamento.

Negare, in tale ipotesi, il rilievo interpretativo della concessione significa limitarsi all’eccezione letterale di disposizioni tra loro incoerenti, così non ricostruendo il senso della complessiva operazione economica, e violando il combinato disposto degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c. che assicura, in particolar modo attraverso la sinergia dei criteri di buona fede e di conservazione, la stabilità degli effetti. Occorre valorizzare, infatti, la peculiarità dell’atto oggetto di interpretazione in uno con gli interessi sottesi al procedimento ermeneutico, nella convinzione che l’interpretazione delle clausole dell’Accordo di programma deve avvenire secondo i principi generali che danno rilevanza alla buona fede, criterio che impone senz’altro la considerazione delle finalità complessive perseguite dall’amministrazione.

12.3. Tale soluzione interpretativa è stata correttamente applicata dal Collegio di primo grado, il quale ha sostenuto che delle due interpretazioni che si desumono dalle pattuizioni negoziali deve essere preferita quella che addossa al Comune i soli oneri dell’attività amministrativa, perché coerente con lo strumento della concessione di costruzione e gestione.

La norma che appare chiarire l’apparente incoerenza degli artt. 4 e 7 dell’Accordo di programma è l’art. 3 della convenzione del 6.10.2009 con cui è stata regolamentata la concessione della ‘ costruzione e gestione della Nuova Centrale Tecnologica, di un impianto di cogenerazione, di cuniculi tecnologici e del centro di servizi e laboratori (…) nonché di una rete di teleriscaldamento cittadino ’.

L’ausilio interpretativo, sotto il profilo sistematico, della convenzione, pur essendo la stessa un dato extratestuale, appare all’evidenza, posto che dal contenuto è consentito all’interprete di indagare la reale volontà delle parti, secondo il vincolo di scopo impresso dai contraenti all’operazione negoziale.

Orbene, l’art. 3 della convenzione (rubricato ‘ Oggetto della concessione’ ) prevede che competono al concessionario la progettazione esecutiva, la realizzazione e costruzione, la prestazione dei servizi concernenti l’impianto di cogenerazione e la rete di teleriscaldamento cittadino.

L’art. 19 della convenzione (rubricato ‘ Corrispettivi a favore del concessionario ), dispone che al concessionario sia dovuto un canone annuo da parte dei fruitori dei diversi servizi resi (comma 1), oltre che un contributo pubblico da parte dell’Azienda sanitaria per la realizzazione degli impianti dell’Ospedale. La disposizione stabilisce, inoltre, che il canone annuo copre i costi di progettazione e realizzazione dell’impianto di cogenerazione e della rete di teleriscaldamento, i costi di direzione lavori e gli oneri per ottenere i necessari provvedimenti amministrativi, i costi di espletamento del servizio, la remunerazione del capitale investito e il rispetto del cronogramma.

12.4. La lettura coordinata e sistematica delle suddette disposizione consente di chiarire l’effettivo assetto negoziale e il riparto dei costi dell’operazione.

Di tale percorso argomentativo si è fatto carico il T.A.R., il quale ha correttamente concluso che ‘ non è fondata la pretesa dell’Azienda Sanitaria al pagamento da parte del Comune della somma di euro 1.251.199,17, quali spese in fase di progettazione ed esecuzione da quadro B del quadro economico ’. Il Collegio di primo grado perviene a questa conclusione anche sulla base di quanto convenuto dalle parti nei tre atti aggiuntivi alla convenzione di concessione (del 23.12.2011, 19.12.2014 e 25.11.2015), sostenendo che “ il Comune era ed è tenuto esclusivamente al pagamento del corrispettivo per il servizio di teleriscaldamento di cui abbia eventualmente beneficiato o di cui eventualmente beneficia” e che non ha rilievo l’apporto del concedente ASUI al finanziamento delle opere con un contributo pubblico a favore del concessionario privato, previsto dall’art. 19, comma 8, della convenzione, in quanto esso riguarderebbe solo impianti dell’Ospedale.

Secondo l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, invece, sul presupposto che gli art. 4 e 7 dell’Accordo di programma non siano tra loro confliggenti, giunge a sostenere che il comma 4 dell’art. 7 sarebbe chiaro nel prevedere che i costi domandati si riferiscono sia alla fase della gara che alla fase esecutiva, che si sarebbe poi attuata con la modalità alternativa all’appalto dei lavori della concessione di costruzione e gestione.

L’obiezione non coglie nel segno.

L’Azienda ricorrente omette di considerare, invece, che il contenuto dei suddetti atti aggiuntivi alla convenzione non hanno apportato modifiche alle modalità di remunerazione dell’opera e del servizio di teleriscaldamento.

Come precisato dal T.A.R., il primo atto aggiuntivo ha modificato l’art. 19 della convenzione originaria quantificando il canone annuo per il servizio di teleriscaldamento per edifici specifici, mentre il secondo atto aggiuntivo, stipulato il 19.12.2014, ha esteso l’oggetto della concessione alle opere di cui alla perizia di variante n. 1, adeguando il relativo importo dei lavori, ponendolo sempre a carico dell’Azienda Sanitaria concessionaria. Anche il terzo atto aggiuntivo non ha modificato le modalità di corresponsione dei costi delle opere, in quanto, con tale accordo, si è allungata la durata della convenzione e si è provveduto ad aumentare i canoni annui per l’espletamento del servizio di energia termica, del servizio di gestione elettrica integrata, del servizio di gestione dei gas medicinali.

L’interpretazione globale degli atti negoziali sottoscritti dalle parti, in uno con l’Accordo di programma, consente di acquisire il significato dell’operazione negoziale, giacchè tale significato può ritenersi acquisito al termine del processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale degli art. 4 e 7 dell’Accordo di programma, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi che emergono, anche dai dati extratestuali che integrano l’accordo primario.

Ne consegue che i predetti atti aggiuntivi alla convenzione in concessione confermano che il Comune era tenuto esclusivamente al pagamento del corrispettivo per il servizio di teleriscaldamento di cui avrebbe beneficiato.

12.5. Un ulteriore argomento appare decisivo per completare l’indagine.

La convenzione e gli atti aggiuntivi dispongono, in sostanza, che gli impianti di teleriscaldamento erano estranei ai contributi pubblici, e dovevano essere finanziati con i canoni che il concessionario avrebbe percepito dai singoli utenti collegati alla rete, così come stabilito anche dall’art. 4 dell’Accordo di programma secondo cui: “ il finanziamento delle opere e della gestione correlati al teleriscaldamento farà capo esclusivamente ai canoni per il servizio a favore del concessionario ”.

Pertanto, appare ragionevole che le spese di gestione progettuale e di realizzazione delle opere relative al teleriscaldamento gravassero sul realizzatore che avrebbe poi conseguito il profitto mediante la riscossione dei canoni per il servizio.

13. In definitiva, in ragione dei rilievi espressi, l’appello principale va respinto, e la sentenza impugnata non merita censura.

14. In ragione del rigetto dell’appello principale, l’appello incidentale va dichiarato improcedibile per difetto di interesse.

15. Le ragioni della decisione e la complessità della vicenda processuale suggeriscono l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.

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