Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-09-01, n. 202106178
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Testo completo
Pubblicato il 01/09/2021
N. 06178/2021REG.PROV.COLL.
N. 00015/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2020, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
la signora E T, rappresentata e difesa dall’avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Liguria (Sezione I), n. 725 del 25 settembre 2019, resa inter partes , concernente un diniego di congedo straordinario senza assegni per la frequenza del corso di specializzazione medica in ortopedia e traumatologia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora E T;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 6 luglio 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70) il consigliere Giovanni Sabbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 668 del 2018, proposto innanzi al T.a.r. per la Liguria, la dott.ssa E T, ufficiale della Marina militare, risultata assegnataria di borsa di studio (“ contratto di formazione specialistica ”) per la frequenza della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l’Università di Siena ed avanzata istanza del 21 settembre 2018, con cui chiedeva di essere posta in congedo straordinario senza assegni per la durata del corso di specializzazione, aveva chiesto quanto segue:
a ) con il ricorso introduttivo:
- l’annullamento del silenzio serbato su detta istanza;
- l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso in tempi compatibili con l’inizio dei corsi di specializzazione;
- il risarcimento del danno da ritardo;
b ) con il ricorso per motivi aggiunti:
- l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’8 novembre 2018;
- l’accertamento e la dichiarazione del diritto della ricorrente ad ottenere il congedo straordinario senza assegni così come richiesto, in quanto l’Amministrazione ha esaurito il proprio potere discrezionale non avendo indicato nel provvedimento definitivo di rigetto (né nel preavviso) le esigenze di servizio che potevano costituire l’unico limite alla concessione alla ricorrente del congedo straordinario richiesto ex art. 1506 C.O.M.;
- il risarcimento dei danni consequenziali.
2. A sostegno dell’impugnativa avverso l’espresso diniego aveva dedotto, sotto diversi profili, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere.
3. Costituitasi l’Amministrazione in resistenza, il Tribunale amministrativo adìto (Sezione I) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo avverso il silenzio (questo capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato);
- ha accolto il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato;
- ha respinto le domande di accertamento e di risarcimento dei danni;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che l’art. 6, comma 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio universitarie, sia applicabile al personale delle Forze armate in virtù dell’art. 1506, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 66/2010, fermo restando che “ l’Amministrazione, nella riedizione del proprio potere, conserva la possibilità di formulare valutazioni discrezionali in ordine alla sussistenza di particolari esigenze di servizio eventualmente ostative alla concessione del beneficio ” con conseguente insussistenza del diritto al risarcimento del danno.
5. Avverso tale pronuncia il Ministero della difesa ha interposto appello, notificato il 23 dicembre 2019 e depositato il 2 gennaio 2020, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame, quanto di seguito sintetizzato:
- erroneità della sentenza non avendo il T.a.r. valutato la sopravvenuta inapplicabilità ai medici specializzandi (anche non militari) dell’art. 6, comma 7 della legge 398/89, conseguente all’entrata in vigore della riforma della formazione dei medici specialisti attuata con il d.lgs. 368/99;
- il T.a.r. avrebbe erroneamente ritenuto che l’articolo 757, comma 3 c.o.m. abbia carattere omnicomprensivo e sarebbe pervenuto all’illogica conclusione di ritenere applicabile ai soli medici militari un istituto (il congedo straordinario per la formazione, ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge 398/89) non più applicabile alla generalità degli altri medici in formazione specialistica,
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso di primo grado.
7. In data 19 febbraio 2020, la dott.ssa Troiano si è costituita in giudizio con memoria di controdeduzioni evidenziando che il contratto di formazione specialistica è da assimilare alla borsa di studio e pertanto concludendo per la reiezione dell’opposto gravame.
8. In vista della trattazione nel merito del ricorso parte appellante ha depositato memoria di replica insistendo per l’accoglimento dell’appello evidenziando che l’art. 6, comma 7, l. 398/89 non sarebbe più applicabile alle scuole di specializzazione mediche e che l’art. 1506 comma 1 lett. d) c.o.m. nemmeno sarebbe applicabile ai medici militari in formazione specialistica.
9. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 6 luglio 2021, è stata ivi trattenuta in decisione.
10. L’appello è fondato.
11. Secondo il Ministero appellante, per i medici specializzandi troverebbe applicazione una disciplina speciale che prevede il collocamento in aspettativa senza assegni ma non estendibile al personale militare. Tale disciplina avrebbe sostituito quella generale di cui all’art. 6, comma 7, della legge n. 398/89 (“ Norme in materia di borse di studio universitarie ”), la cui suscettibilità applicativa in favore dei medici militari non potrebbe riaffiorare sulla base dell’art. 1506 c.o.m.
12. Il Collegio ritiene di condividere la ricostruzione dell’assetto normativo alla quale