Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-12-22, n. 201406206

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-12-22, n. 201406206
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201406206
Data del deposito : 22 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08009/2008 REG.RIC.

N. 06206/2014REG.PROV.COLL.

N. 08009/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8009 del 2008, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. F L B, G B, con domicilio eletto presso F L B in Roma, viale Parioli, 180;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA n. 00648/2008, resa tra le parti, concernente mancato riconoscimento equo indennizzo per infermita'


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2014 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Elefante e l'Avv. Boselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La sentenza di primo grado della quale l’Amministrazione appellante chiede la riforma ha accolto il ricorso della vedova del -OMISSIS- -OMISSIS-, deceduto per “infezione di protesi aortica, insufficienza multiorgano, arresto cardiaco irreversibile”.

Quest’ultimo beneficiava già di pensione privilegiata ordinaria per “pielonefropatia cronica con insufficienza renale cronica”.

Patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla CMO di Brescia il 26 agosto 1977.

A seguito dell’avvenuto decesso del marito, la coniuge, sig.ra -OMISSIS-, ha chiesto in data 18 maggio 2002 che tale evento fosse riconosciuto come interdipendenza o aggravamento della descritta patologia in precedenza accertata.

In seguito, la CMO di Milano in data 8 novembre 2002 ha riconosciuto, comunicandone l’esito alla ricorrente con nota del 2 gennaio 2003, il nesso di causalità tra la prima e la seconda patologia e conseguentemente ha dichiarato l’interdipendenza sia ai fini della pensione privilegiata sia ai fini dell’equo indennizzo (tabella A - categoria 1 - misura massima).

La coniuge del -OMISSIS-, in data 22 gennaio 2003, si è rivolta al Ministero della Difesa, per ottenere sia l’adeguamento della pensione privilegiata ordinaria sia la concessione dell’equo indennizzo ex art. 48-50 del DPR 3 maggio 1957 n. 686.

Il Ministero della Difesa con decreto prot. n. 1381/04 del 18 novembre 2004, pur avendo il C.V.C.S. confermato l’esistenza del nesso di causalità tra la prima e la seconda patologia, ha però riconosciuto l’interdipendenza unicamente ai fini della pensione privilegiata ordinaria.

Con lo stesso decreto, quanto al riconoscimento dell’equo indennizzo, l’Amministrazione ha rilevato che la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio è stata presentata solo il 18 maggio 2002 e quindi oltre il termine di sei mesi stabilito dall’art. 2 del DPR 29 ottobre 2001 n. 461.

Il giudice di primo grado, sulla conseguente azione d’annullamento che la anzidetta coniuge ha promosso, nella parte in cui il menzionato decreto ha negato il riconoscimento dell’equo indennizzo, ha accolto il ricorso considerando che il termine semestrale di cui all’art. 2 del DPR 461/2001 può decorrere , per tutti gli interessati ad ottenere l’equo indennizzo, solo dopo che l’accertamento medico è stato condotto dalle autorità sanitarie militari e solo dopo che il referto è stato portato a conoscenza dell’interessato stesso.

Con la conseguenza, se l’evento caratterizzante è costituito dal decesso del militare, che la conoscenza della data del decesso non coincide con la conoscenza dell’evento dannoso, giacchè ai fini dell’equo indennizzo è necessario che vi sia la possibilità di percepire il decesso come collegato al servizio svolto.

Nel senso sopra ritenuto dal giudice di prime cure, dovrebbe essere quindi intesa la norma di cui all’art. 2 5 co. del DPR 461/2001, ove si stabilisce che la domanda dell’avente diritto deve essere presentata “entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento”.

Secondo il Ministero della Difesa il termine di sei mesi decorre in caso di decesso dalla data in cui tale evento si verifica;
con l’appello in esame l’Amministrazione chiede di conseguenza la riforma della decisione di primo grado ritenendola errata, per aver confuso il termine di cui all’art.2 comma 1° del d.P.R. 461/2001, da quello indicato nel successivo comma 5°.

Parte appellata resiste al gravame del quale chiede il rigetto sulla base dell’ampia argomentazione difensiva sviluppata con lo scritto difensivo depositato.

Parte appellata ha depositato memoria nella quale ha sottolineato che la sentenza di primo grado, nel capo autonomo in essa contenuto, non contestato dall’Amministrazione appellante, ha affermato che la coniuge del -OMISSIS-, è stata rimessa in termini dall’Amministrazione stessa, con la conseguenza che la domanda da essa presentata deve comunque considerarsi tempestiva.

All’udienza di discussione, terminata l’illustrazione difensiva del legale di parte appellata, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal collegio.

L’appello è fondato e va accolto.

Il termine semestrale stabilito dal comma 1° dell’art.2 del d.P.R. n.461/2001 è, come noto, un termine finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico, volendo con esso consentire all’Amministrazione di procedere utilmente alla verifica del nesso tra la patologia che ha colpito il dipendente ed il periodo di servizio, il cui tempestivo accertamento è alla base dei benefici economici che ne conseguono.

La medesima finalità emerge dal termine contemplato dal comma 5° dello stessa articolo in rassegna nell’ipotesi di decesso del dipendente, cosicchè i sei mesi entro i quali gli eredi debbono presentare domanda per il riconoscimento dell’equo indennizzo vengono fatti decorrere necessariamente dal verificarsi di tale evento luttuoso, essendo in tal evenienza ancor più urgente la necessità di verificarne le cause.

Una deroga all’esaminata disciplina è stata individuata dalla giurisprudenza nell’ipotesi in cui l’Amministrazione stessa abbia proceduto all’accertamento d’ufficio del nesso tra la morte e la causa dell’infermità (T.A.R. Veneto Sez. I 8 febbraio 2010 n.338).

L’appello dell’Amministrazione è affidato alle argomentazioni che precedono, con la conseguenza che la Sezione è indotta al suo accoglimento condividendone il contenuto, atteso la sua pacifica riferibilità all’esposto quadro normativo e giurisprudenziale.

Di converso non paiono invero meritevoli di condivisione le argomentazioni spese dalla parte appellata a fronte del chiaro e vincolante tenore letterale dell’esaminato co.5° dell’art.2 del d.P.R. n.461/2001.

Né merita condivisione l’argomento del giudicato formatosi con l’accoglimento del secondo motivo del ricorso di primo grado recato dalla sentenza impugnata, su questo punto non impugnata. La tesi secondo la quale la vedova del -OMISSIS- è stata rimessa in termini dalla stessa Amministrazione con la nota del Distretto Militare di Udine del 2003, viene invero avversata dall’Amministrazione appellante attraverso l’effettuata integrale contestazione della sentenza impugnata non avendo affidato il suo esito alla lettera del comma 5° dell’ art.2 del citato d.P.R. ricavandone che l’unica decorrenza che è onere degli eredi osservare ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo, è quella del decesso del loro congiunto.

L’appello deve quindi essere accolto.

La novità della questione trattata consente la compensazione delle spese di lite.

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